AS 2020 4727
Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione. Decisione III/1: Emendamento della Convenzione di Basilea
Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione Decisione III/1: Emendamento della Convenzione di Basilea
Adottata durante la 3a Conferenza delle Parti il 22 settembre 1995 Entrata in vigore per la Svizzera il 5 dicembre 2019
Traduzione
La Conferenza delle Parti, decide di emendare il preambolo, l’articolo 4a e l’allegato VII della Convenzione di Basilea1 secondo la versione qui annessa.
1 RS 0.814.05
2020-3306 4727
Controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi RU 2020 e loro eliminazione. Dec. III/1
Preambolo
È inserito il seguente paragrafo 7bis riconosciuto che i movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi, specie verso i Paesi in sviluppo, presentano un elevato rischio di non costituire una gestione ecologica- mente razionale dei rifiuti pericolosi, come richiede la presente Convenzione,
Controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi RU 2020 e loro eliminazione. Dec. III/1
Articolo 4a È inserito il nuovo articolo 4a:
Art. 4a Obblighi generali 1. Ogni Parte elencata nell’allegato VII vieta tutti i movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi destinati a operazioni di cui all’allegato IV A verso Stati non com- presi nell’elenco dell’allegato VII.
2. Ogni Parte elencata nell’allegato VII sopprime progressivamente entro il
31 dicembre 1997 e vieta a partire da tale data tutti i movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi di cui all’articolo 1 paragrafo 1 lettera a, destinati ad operazioni di cui all’allegato IV B verso Stati non compresi nell’elenco dell’allegato VII. Tali movimenti oltre frontiera non sono vietati a meno che i rifiuti in questione siano caratterizzati come rifiuti pericolosi ai sensi della Convenzione.
Controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi RU 2020 e loro eliminazione. Dec. III/1
Allegato VII
È inserito un nuovo allegato VII come segue: Parti e altri Stati che sono membri dell’OCSE, della CE, Liechtenstein.