AS 2020 4817
AS 2020 4817
Ordinanza dell’UFAG concernente le misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale (OMF-UFAG)
Modifica del 30 ottobre 2020
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ordina:
I Gli allegati 1, 3, 4 e 5 dell’ordinanza dell’UFAG del 29 novembre 20191 concer- nente le misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale sono modificati secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2020.
30 ottobre 2020 Ufficio federale dell’agricoltura: Christian Hofer
1 RS 916.202.1
2020-2668 4817
Misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo RU 2020
Allegato 1 (art. 1)
Equivalenze terminologiche e diritto applicabile
N. 1 lett. c
1 Equivalenze terminologiche
Unione europea Svizzera
c. Espressioni in francese Communauté européenne / Suisse Communauté Union européenne / Union Suisse Commission européenne / Service phytosanitaire fédéral (SPF) Commission États membres Cantons Importation dans l’Union / Importation en provenance d’un État tiers la Communauté Zone contaminée Foyer d’infestation
N. 2
2 Diritto applicabile
La quarta voce (Direttiva 93/50/CCE) è sostituita dal testo seguente:
Unione europea Svizzera
Direttiva 93/50/CEE della Commissione, All. 8a n. 11 OSalV-DEFR-DATEC2 del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell’allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale, GU L 205 del 17.8.1993, pag. 22.
2 RS 916.201
Misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo RU 2020
Allegato 3 (art. 3)
Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di nuovi organismi nocivi che potrebbero rivelarsi particolarmente pericolosi e non figurano nell’allegato 1 OSalV-DEFR-DATEC3
N. 5
5 Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)
5.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
Per prevenire l’introduzione e la diffusione del Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) si applicano gli articoli 1–10 e 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/11914.
5.2 Disposizioni speciali
5.2.1 I vegetali e le sementi specificati che nell’UE soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 possono essere importati anche in Svizzera. 5.2.2 L’autorità competente menzionata nell’articolo 3 paragrafo 1 del regolamen- to di esecuzione (UE) 2020/1191 è il servizio cantonale competente. Se la presenza dell’infestazione o il sospetto d’infestazione riguardano un’azienda omologata ai sensi dell’articolo 76 o 89 OSalV, la presenza o il sospetto vanno notificati al SFF.
5.2.3 Se il servizio cantonale competente è a conoscenza del fatto che piante di
Solanum lycopersicum L. o Capsicum annuum L. sono infestate dal virus ToBRFV, ne dà notifica senza indugio al SFF. 5.2.4 Se in base a una notifica di sospetto o per altri motivi si suppone che piante di Solanum lycopersicum L. o Capsicum annuum L. siano infestate dal virus ToBRFV, devono essere disposte le seguenti misure: a. la messa in quarantena delle colture interessate nonché dei frutti e delle sementi raccolti in tali colture; b. misure d’igiene, in particolare una regolamentazione degli accessi, come unità di decontaminazione e l’utilizzo di attrezzature di protezio- ne personali, nonché la disinfezione degli attrezzi di lavoro e dei locali
3 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 della Commissione dell’11 agosto 2020
che istituisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus), versione GU L 262 del 12.8.2020, pag. 6.
4 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 della Commissione dell’11 agosto 2020
che istituisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus), versione GU L 262 del 12.8.2020, pag. 6.
Misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo RU 2020
nel sito di produzione potenzialmente infestato e negli altri siti di pro- duzione.
5.2.5 Qualora la diagnosi di un laboratorio designato dal SFF confermi che la
supposizione d’infestazione ai sensi del numero 5.2.4 non è comprovabile, la quarantena e le misure d’igiene vengono revocate.
5.2.6 Le opportune misure per eradicare l’organismo nocivo menzionate nell’ar-
ticolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 comprendono in par- ticolare: a. la distruzione di tutti i materiali vegetali di Solanum lycopersicum L. e Capsicum annuum L., infetti o di cui si suppone che lo siano, in un im- pianto di incenerimento dei rifiuti urbani o con un’altra procedura che fornisca le necessarie garanzie fitosanitarie; b. la disinfezione del luogo, nonché degli attrezzi e degli oggetti entrati in contatto con il materiale vegetale; c. il divieto di coltivazione o di piantagione di Solanum lycopersicum L. e Capsicum annuum L. nei siti di produzione interessati finché questi non siano da considerarsi risanati. 5.2.7 Nelle aziende omologate dal SFF per il rilascio di passaporti fitosanitari, il SFF è responsabile della disposizione delle misure di cui ai numeri 5.2.4 e 5.2.6. In altre aziende e in tutti gli altri luoghi, come i giardini privati, spetta al servizio cantonale competente disporre le misure di cui ai numeri 5.2.4 e 5.2.6. 5.2.8 Invece del termine menzionato nell’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 si applica quello stabilito dal SFF. Quest’ultimo comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata. 5.2.9 Le sementi specificate originarie di Paesi terzi già immagazzinate prima del 15 agosto 2020 possono essere importate in Svizzera soltanto se nella rubri- ca «Dichiarazione supplementare» del certificato fitosanitario figura la di- chiarazione ufficiale di cui all’articolo 9 paragrafo 1 lettera a numero ii del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191.
Misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo RU 2020
Allegato 4 (art. 4)
Misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi di cui all’allegato 1 OSalV-DEFR-DATEC5
N. 2
2 Xylella fastidiosa (Wells et al.)
2.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Xylella fastidiosa (Wells et al.) si applicano gli articoli 1, 2 paragrafi 1–7 e 3–34 nonché gli allegati 1–4 del regola- mento di esecuzione (UE) 2020/12016.
2.2 Disposizioni speciali
2.2.1 I vegetali specificati che nell’UE soddisfano i requisiti per il trasporto
all’interno dell’UE stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 possono essere importati anche in Svizzera. 2.2.2 I Cantoni notificano al SFF i risultati delle indagini di cui all’articolo 2 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201. 2.2.3 Per effettuare le indagini di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 i Cantoni utilizzano la pertinente direttiva del SFF. 2.2.4 In caso di risultato positivo, le analisi utilizzate a fini di conferma di cui all’articolo 2 paragrafo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 vanno effettuate sotto l’alta vigilanza del SFF.
2.2.5 Il piano di emergenza di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione
(UE) 2020/1201 è istituito dal SFF.
2.2.6 La separazione di aree delimitate di cui all’articolo 4 del regolamento di
esecuzione (UE) 2020/1201 è attuata in collaborazione con il SFF.
2.2.7 È possibile stabilire deroghe alla definizione di aree delimitate ai sensi
dell’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 soltanto con il consenso del SFF. 2.2.8 La revoca delle aree delimitate di cui all’articolo 6 del regolamento di ese- cuzione (UE) 2020/1201 va attuata in collaborazione con il SFF.
5 RS 916.201
6 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020
relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.), versione GU L 269 del 17.8.2020, pag. 2.
Misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo RU 2020
2.2.9 Per deroghe nel quadro delle misure di eradicazione menzionate nell’arti-
colo 7 paragrafo 3 e per l’applicazione di misure di contenimento ai sensi degli articoli 12–17 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è pre- supposto il consenso del SFF. 2.2.10 Per le relazioni di cui all’articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 si applicano le prescrizioni e i termini stabiliti dal SFF. Quest’ul- timo comunica le prescrizioni e i termini ai Cantoni in forma adeguata.
Misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo RU 2020
Allegato 5 (art. 5)
Merci per le quali si applica un divieto d’importazione preventivo da determinati Stati terzi a causa del rischio fitosanitario elevato
N. 1.4 Abrogato
Misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo RU 2020