AS 2020 49
Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (Ordinanza sulle professioni mediche, OPMed)
Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (Ordinanza sulle professioni mediche, OPMed)
Modifica del 13 dicembre 2019
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 20071 sulle professioni mediche è modificata come segue:
Art. 11b cpv. 1, frase introduttiva 1 Le persone che esercitano una professione medica universitaria possono esercitare temporaneamente la loro professione sotto sorveglianza specialistica senza provare di possedere le conoscenze linguistiche secondo l’articolo 11a, se:
Art. 14 cpv. 1 1 Le persone di cui all’articolo 36 capoverso 3 LPMed con un diploma o un titolo di perfezionamento rilasciato da uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso un accordo sul riconoscimento reciproco possono esercitare la loro professione sotto la propria responsabilità professionale se: a. insegnano in un ospedale nell’ambito di un ciclo di studio o di perfeziona- mento accreditato ed esercitano la loro professione in tale ospedale sotto la propria responsabilità professionale; oppure b. esercitano la loro professione in una regione in cui è comprovato un insuffi- ciente approvvigionamento di cure medico-sanitarie.
1 RS 811.112.0
2019-1831 49
O sulle professioni mediche RU 2020
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2020.
13 dicembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr