AS 2020 5149
Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
Modifica del 18 novembre 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza dell’11 settembre 20021 sulla parte generale del diritto delle assicura- zioni sociali è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 e 1bis 1 Se per garantire l’impiego appropriato conformemente all’articolo 20 LPGA o alle disposizioni delle singole leggi le prestazioni pecuniarie non sono versate al benefi- ciario e questi è sottoposto a curatela generale secondo l’articolo 398 del Codice civile (CC)2, esse sono versate al curatore oppure a una persona o un’autorità da esso designata. 1bis Se il beneficiario è sottoposto a uno dei generi di curatela di cui agli artico- li 393–397 CC, le prestazioni pecuniarie sono versate al curatore oppure a una persona o un’autorità da esso designata soltanto se il curatore è stato incaricato di amministrarle mediante un titolo avente forza di giudicato o se l’autorità di prote- zione degli adulti competente ne ordina il versamento al curatore.
Art. 2 cpv. 1 lett. b e c
1 Sono tenuti alla restituzione:
b. i terzi e le autorità cui le prestazioni pecuniarie sono state versate per garan- tire l’impiego appropriato conformemente all’articolo 20 LPGA o alle dispo- sizioni delle singole leggi, ad eccezione del curatore; c. i terzi e le autorità cui la prestazione indebitamente concessa è stata versata retroattivamente, ad eccezione del curatore.
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Art. 14 cpv. 1 1 Per l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti nonché per l’assicurazione contro l’invalidità, il regresso è esercitato dall’UFAS in collaborazione con le casse di compensazione e gli uffici AI. A tale scopo l’UFAS stipula le necessarie conven- zioni con le casse di compensazione e gli uffici AI.
Art. 16 Rapporto tra le assicurazioni sociali Se al regresso partecipano più assicurazioni sociali, esse sono tenute a compensare reciprocamente e proporzionalmente le prestazioni congruenti fornite e dovute da ognuna di esse.
Art. 17, parte introduttiva Se al regresso partecipano più assicuratori, essi designano un unico rappresentante nei confronti del responsabile. Se non giungono a un’intesa, la rappresentanza è esercitata nell’ordine seguente:
Titolo dopo l’art. 17 Capitolo 3a: Esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale Sezione 1: Definizione delle competenze
Art. 17a Autorità competenti nei rapporti internazionali
1 Le autorità competenti secondo l’articolo 75a LPGA sono:
a. per tutte le prestazioni di sicurezza sociale, ad eccezione di quelle in caso di disoccupazione: l’UFAS; b. per le prestazioni in caso di disoccupazione: l’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione di cui all’articolo 83 della legge del 25 giugno 19823 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI).
2 Possono concludere accordi, se lo prevede il regolamento (CE) n. 883/20044, in
particolare gli articoli 16 paragrafo 1, 35 paragrafo 3, 41 paragrafo 2, 65 paragrafo 8 e 84 paragrafo 4. 3 Rappresentano la Svizzera in seno alla commissione amministrativa per il coordi- namento dei sistemi di sicurezza sociale, alla commissione tecnica per l’elabora-
3 RS 837.0 4 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’Allegato II all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazio- ne Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681) (una versione consolidata non vinco- lante di questo regolamento è pubblicata nella RS [RS 0.831.109.268.1]) e nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’appendice 2 dell’allegato K della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) (RS 0.632.31).
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zione elettronica dei dati e alla commissione di controllo dei conti di cui agli artico- li 72–74 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Art. 17b Organismi di collegamento Gli organismi di collegamento secondo l’articolo 75a LPGA sono: a. per le prestazioni in caso di malattia e maternità: l’istituzione comune di cui all’articolo 18 della legge federale del 18 marzo 19945 sull’assicurazione malattie (LAMal), se non è già organismo di collegamento secondo l’articolo 19 dell’ordinanza del 27 giugno 19956 sull’assicurazione malattie (OAMal); b. per le prestazioni d’invalidità:
1. nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità: l’ufficio AI per gli assi-
curati residenti all’estero di cui all’articolo 56 della legge federale del 19 giugno 19957 sull’assicurazione per l’invalidità,
2. nell’ambito della previdenza professionale: il fondo di garanzia di cui
all’articolo 54 capoverso 2 lettera a della legge federale del 25 giugno
19828 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LPP); c. per le prestazioni di vecchiaia e in caso di decesso:
1. nell’ambito della previdenza per la vecchiaia e per i superstiti: la Cassa
svizzera di compensazione di cui all’articolo 113 dell’ordinanza del 31 ottobre 19479 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS),
2. nell’ambito della previdenza professionale: il fondo di garanzia;
d. per le prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali: l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI/Suva) di cui all’articolo 61 della legge federale del 20 marzo 198110 sull’assicurazione contro gli infortuni; e. per le prestazioni in caso di disoccupazione: l’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione di cui all’articolo 83 LADI11; f. per le prestazioni familiari: l’UFAS; g. per la determinazione della legislazione applicabile: l’UFAS.
5 RS 832.10 6 RS 832.102 7 RS 831.20 8 RS 831.40 9 RS 831.101 10 RS 832.20 11 RS 837.0
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Art. 17c Istituzioni competenti Le istituzioni competenti secondo l’articolo 75a LPGA sono: a. per le prestazioni in caso di malattia e maternità, ad eccezione dell’indennità di maternità: l’assicuratore secondo la LAMal12; b. per le prestazioni d’invalidità:
1. nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità:
– in caso di domicilio in Svizzera: l’ufficio AI del Cantone di domi- cilio – in caso di domicilio all’estero: l’Ufficio AI per gli assicurati resi- denti all’estero
2. nell’ambito della previdenza professionale: l’istituto di previdenza o
l’istituto di libero passaggio; c. per le prestazioni di vecchiaia e in caso di decesso:
1. nell’ambito della previdenza per la vecchiaia e per i superstiti:
– in caso di domicilio in Svizzera: la cassa di compensazione AVS – in caso di domicilio all’estero: la Cassa svizzera di compensazione
2. nell’ambito della previdenza professionale: l’istituto di previdenza o
l’istituto di libero passaggio; d. per l’indennità di maternità:
1. in caso di domicilio in Svizzera: la cassa di compensazione AVS,
2. in caso di domicilio all’estero: la Cassa svizzera di compensazione;
e. per le prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali:
1. per i lavoratori dipendenti: l’assicuratore contro gli infortuni cui è affi-
liato il datore di lavoro,
2. per i lavoratori indipendenti: l’assicuratore contro gli infortuni presso
cui è assicurata la persona interessata; f. per le prestazioni in caso di disoccupazione: la cassa di disoccupazione scel- ta dal disoccupato e il competente ufficio regionale di collocamento di cui all’articolo 85b LADI13; g. per le prestazioni familiari:
1. secondo la legge del 24 marzo 200614 sugli assegni familiari (LAFam):
le casse di compensazione per assegni familiari di cui all’articolo 14 LAFam,
2. secondo la legge federale del 20 giugno 195215 sugli assegni familiari
nell’agricoltura: la cassa di compensazione AVS;
12 RS 832.10 13 RS 837.0 14 RS 836.2 15 RS 836.1
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h. per l’esecuzione di crediti esteri in Svizzera: l’Ufficio centrale di compensa- zione (UCC) di cui all’articolo 71 della legge federale del 20 dicembre
194616 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
i. per la determinazione della legislazione applicabile: la cassa di compensa- zione AVS.
Art. 17d Istituzioni competenti per l’assistenza reciproca 1 Le istituzioni competenti per l’assistenza reciproca ai sensi degli atti giuridici dell’Unione europea menzionati nell’allegato II sezione A punti 1–4 dell’Accordo del 21 giugno 199917 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella loro versione vincolante per la Svizzera, sono: a. per le prestazioni in caso di malattia e maternità: l’istituzione comune di cui all’articolo 18 LAMal18, se non è già istituzione competente per l’assistenza reciproca secondo l’articolo 19 OAMal19; b. per le prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali: la Suva. 2 Assumono i compiti di cui al capoverso 1 anche nell’ambito di altre convenzioni internazionali di sicurezza sociale.
Art. 17e Organi federali competenti per l’infrastruttura per lo scambio elettronico di dati con l’estero Per la predisposizione e la gestione dell’infrastruttura per lo scambio elettronico di dati con l’estero di cui all’articolo 75b LPGA sono competenti: a. per il settore malattie e infortuni: l’Ufficio federale della sanità pubblica; b. per le rendite AVS/AI: l’UCC; c. per l’assicurazione contro la disoccupazione: l’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione; d. per gli altri settori: l’UFAS.
Sezione 2: Emolumenti
Art. 17f Principio L’emolumento annuo è composto da una quota delle spese di base di cui all’articolo 17g e da una quota delle spese di utilizzo di cui agli articoli 17h e 17i.
16 RS 831.10 17 RS 0.142.112.681 18 RS 832.10 19 RS 832.102
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Art. 17g Spese di base
1 Le spese di base sono composte:
a. dalle spese per la gestione del punto d’accesso elettronico; e b. dalle spese per l’amministrazione, la manutenzione e il supporto operativo del punto d’accesso elettronico nonché per la predisposizione di applicazioni adeguate. 2 Per ciascuno dei seguenti settori delle assicurazioni sociali la quota delle spese di base è fissata in funzione del numero delle istituzioni competenti e delle istituzioni competenti per l’assistenza reciproca preposte all’esecuzione della sicurezza sociale internazionale nel settore in questione: a. assicurazione malattie; b. assicurazione contro gli infortuni; c. prestazioni familiari; d. assicurazione contro la disoccupazione; e. assicurazione di rendite del primo e del secondo pilastro; f. assoggettamento assicurativo. 3 Se le istituzioni di un settore delle assicurazioni sociali sono connesse al punto d’accesso elettronico tramite un’applicazione standard, la quota delle spese di base di ciascuna istituzione nel settore in questione è calcolata in funzione del numero di conti utente da essa detenuti. 4 Se le istituzioni di un settore delle assicurazioni sociali sono connesse al punto d’accesso elettronico tramite un’interfaccia di collegamento a un’applicazione specifica, le quote delle spese di base di tutte le istituzioni del settore in questione vanno a carico dell’organo responsabile per l’applicazione specifica. 5 Se in un settore delle assicurazioni sociali sono impiegate sia l’applicazione stan- dard che un’applicazione specifica, le quote delle spese di base sono ripartite all’interno del settore in funzione del numero di istituzioni.
Art. 17h Spese di utilizzo in caso di connessione al punto d’accesso elettronico tramite un’applicazione standard
1 Se le istituzioni sono connesse al punto d’accesso elettronico tramite
un’applicazione standard, le spese di utilizzo sono calcolate in funzione: a. dell’onere per la gestione dell’applicazione standard; b. dell’onere per la manutenzione e il supporto operativo dell’applicazione standard; c. dell’onere per la predisposizione di applicazioni adeguate; d. dell’onere per altre componenti tecniche. 2 La quota delle spese di utilizzo di ciascuna istituzione è calcolata in funzione del numero di conti utente da essa detenuti.
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3 Gli organi federali di cui all’articolo 17e possono fatturare le spese per le compo- nenti tecniche che vengono utilizzate soltanto da una parte delle istituzioni intera- mente a queste ultime.
Art. 17i Spese di utilizzo in caso di connessione al punto d’accesso elettronico tramite un’interfaccia di collegamento a un’applicazione specifica 1 Se le istituzioni sono connesse al punto d’accesso elettronico tramite un’interfaccia di collegamento a un’applicazione specifica, le spese di utilizzo sono calcolate in funzione: a. dell’onere per la gestione dell’interfaccia; b. dell’onere per la manutenzione e il supporto operativo dell’interfaccia; c. dell’onere per la predisposizione di applicazioni adeguate; d. dell’onere per altre componenti tecniche. 2 Le spese di utilizzo per l’interfaccia vanno a carico degli organi responsabili per l’applicazione specifica.
Art. 17j Quadro tariffario 1 Se l’istituzione è connessa al punto d’accesso elettronico tramite un’applicazione standard, l’emolumento per ogni conto utente è pari a 8000 franchi al massimo. 2 Se l’istituzione è connessa al punto d’accesso elettronico tramite un’interfaccia di collegamento a un’applicazione specifica, l’emolumento a carico dell’organo re- sponsabile per l’applicazione specifica è pari a 100 000 franchi al massimo.
Art. 17k Modalità 1 Il calcolo delle spese di base e delle spese di utilizzo da parte degli organi federali di cui all’articolo 17e si basa sulle spese fatturate all’UFAS dal gestore dell’infrastruttura e sulle spese di amministrazione sostenute dall’UFAS per la gestione specializzata centrale.
2 Il giorno di riferimento per la rilevazione del numero di istituzioni preposte
all’esecuzione della sicurezza sociale internazionale e del numero di conti da esse detenuti è il 31 dicembre dell’anno precedente. 3 Gli organi federali di cui all’articolo 17e fatturano annualmente gli emolumenti alle istituzioni.
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Titolo prima dell’art. 18 Capitolo 4: Altre disposizioni
Art. 18 Lavoro considerevole nell’ambito dell’assistenza giudiziaria e amministrativa (art. 32 LPGA)
1 L’assistenza giudiziaria e amministrativa è rimborsata se:
a. i dati, su richiesta dell’assicuratore, devono essere comunicati in una forma che comporta un lavoro considerevole; e b. la legislazione relativa a un’assicurazione sociale lo prevede esplicitamente.
2 Nei casi di cui all’articolo 32 capoverso 3 LPGA, l’organo che ha ricevuto la
richiesta di comunicazione di dati può riscuotere un emolumento, se tale comunica- zione richiede un lavoro considerevole o in caso di richieste sistematiche.
Art. 18a Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizio- ni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200420 sugli emolumenti.
Art. 18b Ex art. 18a
II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
18 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
20 RS 172.041.1
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Allegato (cifra II)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 31 ottobre 194721 sull’assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti
Titolo dopo l’art. 141 Hter. Sistemi d’informazione per l’esecuzione di convenzioni internazionali I. Sistema d’informazione destinato alla determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali
Art. 141bis Scopo, competenza e registrazione dei dati 1 Il sistema d’informazione destinato alla determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali è finalizzato alla registrazione e al trattamento delle richieste di prestazioni nonché allo scambio dei relativi dati tra le istituzioni competenti e l’organismo di collegamento. 2 Il sistema d’informazione permette lo scambio elettronico di tutti i dati necessari per la determinazione delle prestazioni assicurative tra gli organi svizzeri nonché tra questi e quelli esteri.
3 Il sistema d’informazione è messo a disposizione dall’UCC.
4 Le casse di compensazione e gli uffici AI registrano nel sistema d’informazione tutti i dati prescritti per la determinazione delle prestazioni secondo gli atti giuridici dell’Unione europea menzionati nell’allegato II sezione A punti 1–4 e sezione B dell’Accordo del 21 giugno 199922 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (atti giuridici dell’Unione europea), nella loro versione vincolante per la Svizzera, e secondo altre convenzioni internazionali. 5 L’UCC può registrare tutti i dati nel sistema d’informazione. Le casse di compen- sazione e gli uffici AI possono registrare soltanto i dati che rientrano nel proprio ambito di competenza.
21 RS 831.101 22 RS 0.142.112.681
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Art. 141ter Trattamento dei dati 1 Nel sistema d’informazione destinato alla determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali sono registrati tutti i dati prescritti per la de- terminazione delle prestazioni secondo gli atti giuridici dell’Unione europea e se- condo altre convenzioni internazionali, segnatamente: a. dati sull’assicurato; b. numero d’assicurato; c. rischi assicurati; d. dati sul reddito e sulle prestazioni assicurative; e. dati sul percorso assicurativo e professionale. 2 L’UCC può trattare tutti i dati. Le casse di compensazione e gli uffici AI possono trattare soltanto i dati che rientrano nel proprio ambito di competenza.
Titolo dopo l’art. 141ter II. Sistema d’informazione nell’ambito dell’assoggettamento assicurativo
Art. 141quater Scopo, competenza e registrazione dei dati 1 Il sistema d’informazione nell’ambito dell’assoggettamento assicurativo è finaliz- zato alla determinazione della legislazione applicabile in adempimento di conven- zioni internazionali e in applicazione degli articoli 1a e 2 LAVS e allo svolgimento dei relativi compiti amministrativi. 2 Il sistema d’informazione permette lo scambio elettronico di tutti i dati necessari per la determinazione dell’assoggettamento assicurativo tra gli organi svizzeri non- ché tra questi e quelli esteri.
3 Il sistema d’informazione è messo a disposizione dall’Ufficio federale.
4 Le casse di compensazione e l’organismo di collegamento registrano nel sistema
d’informazione tutti i dati di loro competenza prescritti per la determinazione della legislazione applicabile secondo gli atti giuridici dell’Unione europea, secondo altre convenzioni internazionali e secondo gli articoli 1a e 2 LAVS.
Art. 141quinquies Trattamento dei dati
1 Nel sistema d’informazione nell’ambito dell’assoggettamento assicurativo sono
registrati i dati prescritti per la determinazione della legislazione applicabile secondo gli atti giuridici dell’Unione europea, secondo altre convenzioni internazionali e secondo gli articoli 1a e 2 LAVS, segnatamente dati concernenti: a. gli assicurati e i loro familiari; b. i datori di lavoro degli assicurati e le imprese locali; c. la durata e il tipo di attività.
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2 Le casse di compensazione e l’organismo di collegamento possono trattare i dati nell’ambito dei loro compiti legali. I datori di lavoro e gli assicurati possono regi- strare e consultare i dati.
2. Ordinanza del 18 aprile 198423 sulla previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 27b cpv. 2 lett. a
2 Sono segnatamente prestazioni di uguale natura:
a. le rendite d’invalidità o le rendite di vecchiaia accordate in loro vece, le in- dennità in capitale invece delle rendite e l’indennizzo per incapacità al gua- dagno nonché l’indennizzo per danno pensionistico;
Art. 27e Rapporto tra l’istituto di previdenza e le assicurazioni sociali aventi diritto al regresso (art. 34b LPP)
Se al regresso partecipano l’istituto di previdenza e altre assicurazioni sociali secon- do gli articoli 72–75 LPGA24 in combinato disposto con l’articolo 34b LPP, le assicurazioni sono tenute a compensare reciprocamente e proporzionalmente le prestazioni congruenti fornite e dovute da ognuna di esse.
Art. 27f, parte introduttiva Se al regresso partecipano più assicuratori, essi designano un unico rappresentante nei confronti del responsabile non titolare di un’assicurazione per la responsabilità civile. Se non giungono a un’intesa, la rappresentanza è esercitata nell’ordine se- guente:
23 RS 831.441.1 24 RS 830.1
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