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AS 2020 5163

AS 2020 5163

Ordinanza dell’UFAB concernente i limiti dei costi e gli importi dei mutui per gli oggetti locativi o in proprietà

Modifica del 12 novembre 2020

L’Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) ordina:

I L’ordinanza dell’UFAB del 27 gennaio 20041 concernente i limiti dei costi e gli importi dei mutui per gli oggetti locativi o in proprietà è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 1 Per i mutui diretti, i mutui di fondi di rotazione e le fideiussioni accordati per la costruzione di abitazioni locative nuove o per il rinnovo di abitazioni locative esi- stenti, i costi d’impianto o di rinnovo computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:

Dimensioni dell’abitazione Livello I Livello II Livello III Livello IV Livello V Livello VI

Abitazione di 1 vano 180 000 195 000 210 000 225 000 255 000 280 000 Abitazione di 2 vani 240 000 265 000 280 000 300 000 340 000 380 000 Abitazione di 3 vani 305 000 335 000 360 000 380 000 435 000 480 000 Abitazione di 4 vani 380 000 420 000 450 000 475 000 540 000 600 000 Abitazione di 5 vani 450 000 495 000 530 000 565 000 640 000 715 000 Abitazione di 6 vani 515 000 565 000 605 000 640 000 730 000 810 000 Abitazione di 7 vani 625 000 690 000 735 000 780 000 890 000 990 000

1 RS 842.4

2020-3083 5163

Limiti dei costi e importi dei mutui per gli oggetti locativi o in proprietà. RU 2020 O dell’UFAB

Art. 4 cpv. 1 e 2 1 Per i mutui diretti e i mutui di fondi di rotazione accordati per l’acquisto di abita- zioni in proprietà per piani, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:

Dimensioni dell’abitazione Livello I Livello II Livello III Livello IV Livello V Livello VI

Abitazione di 2 vani 270 000 300 000 325 000 345 000 395 000 440 000 Abitazione di 3 vani 345 000 385 000 415 000 440 000 505 000 560 000 Abitazione di 4 vani 430 000 480 000 520 000 550 000 630 000 700 000 Abitazione di 5 vani 515 000 570 000 620 000 655 000 745 000 830 000 Abitazione di 6 vani 585 000 645 000 705 000 745 000 850 000 945 000 Abitazione di 7 vani 710 000 785 000 855 000 905 000 1 035 000 1 150 000

2 Per i mutui dirett i e i mutui di fondi di rotazione accordati per le case a schiera e le case unifamiliari, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:

Dimensioni dell’abitazione Livello I Livello II Livello III Livello IV Livello V Livello VI

Abitazione di 3 vani 485 000 505 000 540 000 570 000 615 000 685 000 Abitazione di 4 vani 600 000 630 000 675 000 710 000 765 000 850 000 Abitazione di 5 vani 715 000 745 000 795 000 845 000 910 000 1 010 000 Abitazione di 6 vani 815 000 850 000 910 000 960 000 1 040 000 1 155 000 Abitazione di 7 vani 990 000 1 030 000 1 105 000 1 100 000 1 260 000 1 400 000

Art. 5 cpv. 1 1 Per le aree di parcheggio e i locali secondari appartenenti a oggetti locativi e a oggetti in proprietà, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:

Livello I + II Livello III + IV Livello V + VI

Garage o parcheggio in un’autorimessa o area di stazionamento al chiuso per 10 velocipedi 34 000 38 000 42 000 Parcheggio coperto o area di stazionamento coperta per 10 velocipedi 19 000 21 000 23 000 Parcheggio o area di stazionamento per 10 velocipedi all’aperto 12 000 13 000 14 000 Locale secondario 22 000 23 000 24 000

Limiti dei costi e importi dei mutui per gli oggetti locativi o in proprietà. RU 2020 O dell’UFAB

II La presente ordinanza entra in vigore il 15 dicembre 2020.

12 novembre 2020 Ufficio federale delle abitazioni: Martin Tschirren

Limiti dei costi e importi dei mutui per gli oggetti locativi o in proprietà. RU 2020 O dell’UFAB

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