AS 2020 5189
Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali)
Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali)
Modifica del 4 dicembre 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 20201 è modificata come segue:
2 Per veicoli del trasporto pubblico di cui al capoverso 1 s’intendono:
a. i veicoli di imprese titolari di una concessione secondo l’articolo 6 o di un’autorizzazione secondo l’articolo 7 o 8 della legge del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori;
1 Chi si trova in luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico di strutture, compresi i mercati, nonché in aree di attesa delle ferrovie, delle linee di autobus e tram e degli impianti a fune, in stazioni ferroviarie, aeroporti o in altri settori di accesso dei trasporti pubblici deve portare una mascherina facciale.
2 Chiunque deve portare una mascherina facciale nei seguenti settori dello spazio pubblico:
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Ordinanza COVID-19 situazione particolare RU 2020
a. nelle aree pedonali animate dei centri urbani, dei nuclei di paesi e delle loca- lità di sport invernali;
1 Oltre al piano di protezione secondo l’articolo 4, alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club si applica quanto segue: b. tra le ore 23.00 e le ore 06.00 le strutture devono rimanere chiuse; nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio possono tenere aperto fino alle ore 01.00; cbis. tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci; cter. i gestori devono registrare i dati di contatto di almeno un ospite per ogni gruppo di ospiti; 1bis Nei comprensori sciistici secondo l’articolo 5c capoverso 1 gli ospiti possono essere ammessi fino alle ore 17.30 in locali chiusi di strutture della ristorazione soltanto se è disponibile un tavolo per loro.
Art. 5b Disposizioni particolari per le località di sport invernali 1 I Comuni con comprensori sciistici e numerosi ospiti che praticano sport invernali (località di sport invernali) devono elaborare e attuare un piano di protezione che preveda misure per garantire il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento e per evitare assembramenti di persone nello spazio pubblico.
2 Il piano di protezione deve prevedere segnatamente quanto segue:
a. il coordinamento degli orari di apertura di negozi e strutture della ristorazio- ne nonché l’organizzazione dei settori di accesso e delle aree di attesa adia- centi dello spazio pubblico; b. l’incanalamento del flusso di persone, segnatamente alle fermate dei traspor- ti pubblici e nei posteggi, in coordinamento con le misure del gestore del comprensorio sciistico; c. l’indicazione dei luoghi in cui possono essere effettuati i test COVID-19; d. l’impiego di personale per sorvegliare il rispetto delle misure.
Art. 5c Disposizioni particolari per i gestori di comprensori sciistici 1 Per comprensorio sciistico s’intende l’insieme degli impianti di trasporto di un gestore, compresi le piste da sci e da slitta e altri impianti per sport sulla neve. 2I gestori di comprensori sciistici necessitano di un’autorizzazione dell’autorità cantonale competente.
3 L’autorizzazione è concessa se:
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a. nel Cantone o nella regione interessata la situazione epidemiologica, che de- ve essere valutata segnatamente in base agli indicatori di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera a, lo consente; b. il Cantone dispone delle capacità necessarie per identificare e informare le persone sospette contagiate secondo l’articolo 33 LEp ed è garantito il rela- tivo scambio di dati tra i Cantoni; c. nelle strutture dell’assistenza sanitaria ambulatoriale e stazionaria del Can- tone o della regione interessata sono disponibili capacità sufficienti per cura- re sia le persone ammalate di COVID-19 sia altre persone, segnatamente quelle vittime di infortuni sportivi; d. nella località di sport invernale o nella regione interessata il Cantone mette a disposizione capacità sufficienti per testare persone con sintomi di COVID-19; e e. il gestore presenta un piano di protezione. 4 Oltre alle prescrizioni secondo l’articolo 4, il piano di protezione del gestore deve prevedere quanto segue: a. i veicoli chiusi possono essere occupati soltanto per due terzi della loro ca- pienza; b. il flusso di persone nelle vie di accesso dalle fermate dei trasporti pubblici e dai posteggi agli impianti di trasporto, nonché nelle aree di attesa e nei setto- ri di accesso di questi impianti deve essere organizzato in modo da consenti- re il rispetto della distanza obbligatoria; il flusso di persone nelle vie di ac- cesso deve essere organizzato in coordinamento con le località di sport invernali e le imprese di trasporto; c. durante gli spostamenti con gli impianti di trasporto e nelle file di attesa da- vanti a questi impianti deve essere portata la mascherina facciale. Nelle file di attesa deve inoltre essere rispettata la distanza obbligatoria; d. le persone ammalate di COVID-19 o che presentano sintomi di COVID-19 non possono essere ammesse nel comprensorio sciistico; a tal fine devono essere adottate misure adeguate, quali segnatamente l’obbligo di autocertifi- cazione per i visitatori e l’istruzione al personale di non trasportare ospiti che presentano sintomi manifesti; e. il piano di protezione deve essere coordinato con i piani di protezione delle località di sport invernali e dei gestori di strutture della ristorazione situate nel comprensorio sciistico; f. il rispetto delle misure previste dal piano di protezione deve essere sorve-
gliato; deve essere segnatamente controllato il rispetto della distanza obbli- gatoria nei settori di accesso e nelle aree di attesa degli impianti di trasporto; g. i visitatori che nonostante ripetuti richiami non si attengono alle misure del piano di protezione devono essere allontanati dal comprensorio sciistico.
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5 I Cantoni verificano regolarmente se il piano di protezione è attuato in modo
corretto. Revocano un’autorizzazione o emanano prescrizioni supplementari se: a. dopo una prima ingiunzione, il gestore non attua correttamente il piano di protezione; b. non è più adempiuta una delle condizioni di cui al capoverso 3 lettere a–d.
Art. 6, rubrica Disposizioni particolari per le manifestazioni, le fiere e i mercati
1 Le attività presenziali negli istituti di formazione sono vietate. Sono escluse dal divieto: a. le scuole dell’obbligo e le scuole del livello secondario II, compresi i perti- nenti esami; b. le lezioni individuali; c. le seguenti attività se per il loro svolgimento è richiesta la presenza sul po- sto:
1. le attività didattiche che sono una componente indispensabile di un
corso di formazione;
2. gli esami svolti nel quadro di cicli di formazione, nell’ambito della
formazione professionale superiore o per conseguire un attestato uffi- ciale. 1bis In casi motivati, agli esami di cui al capoverso 1 possono partecipare più di
50 persone.
Art. 6f cpv. 3, frase introduttiva e lett. a
3 Alle attività di canto si applica quanto segue:
a. nel settore non professionale sono vietati:
1. il canto in comune all’infuori della cerchia familiare,
2. le prove e le esibizioni di cori o con cantanti.
Art. 7, frase introduttiva, nonché lett. abis e b L’autorità cantonale competente può autorizzare agevolazioni rispetto alle prescri- zioni di cui all’articolo 4 capoversi 2–4 e agli articoli 6–6f se: abis. nel Cantone o nella regione interessata la situazione epidemiologica lo con- sente in base agli indicatori di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera a; e b. l’organizzatore o il gestore presenta un piano di protezione secondo l’articolo 4, che comprenda misure specifiche per impedire la diffusione del COVID-19 e interrompere le catene di trasmissione.
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Art. 8 Provvedimenti supplementari dei Cantoni
1 Il Cantone prende provvedimenti supplementari secondo l’articolo 40 LEp se:
a. nel Cantone o nella regione interessata la situazione epidemiologica lo ri- chiede; valuta la situazione segnatamente in base agli indicatori seguenti e alla loro evoluzione:
1. incidenza (su 7 giorni, su 14 giorni),
2. numero di nuove infezioni (al giorno, alla settimana),
3. percentuale di test positivi rispetto al numero totale di test effettuati
(tasso di positività),
4. numero di test effettuati (al giorno, alla settimana),
5. numero di riproduzione,
6. capacità nel settore stazionario e numero di nuove ospedalizzazioni (al
giorno, alla settimana), incluso nelle cure intense; b. a causa della situazione epidemiologica non è più in grado di mettere a di- sposizione le capacità necessarie per identificare e informare le persone so- spette contagiate secondo l’articolo 33 LEp. 2 Garantisce segnatamente l’esercizio dei diritti politici e la libertà di credo e di coscienza.
3 Sente prima l’UFSP e lo informa dei provvedimenti presi.
1bis Le autorità cantonali competenti controllano regolarmente il rispetto dei piani di protezione, segnatamente nelle località di sport invernali e nei comprensori sciistici. 2 Se constatano che non è disponibile un piano di protezione adeguato oppure che il piano non è rispettato o è rispettato soltanto parzialmente, prendono immediatamen- te i provvedimenti opportuni. Possono emettere ingiunzioni, chiudere strutture oppure vietare o disperdere manifestazioni. 3 I capoversi 1 lettera a e 2 primo periodo si applicano anche ai piani di protezione delle località di sport invernali.
Art. 13 lett. abis e c È punito con la multa chi: abis. gestisce un comprensorio sciistico senza la necessaria autorizzazione o dero- gando al piano di protezione approvato; c. svolge fiere o mercati il cui svolgimento è vietato secondo l’articolo 6 capo- verso 3.
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Art. 14a Disposizioni transitorie della modifica del 4 dicembre 2020 1 I gestori di comprensori sciistici che hanno iniziato la loro attività prima del 9 dicembre 2020 e intendono proseguirla o che intendono iniziarla prima del 22 dicembre 2020 devono inoltrare entro l’11 dicembre 2020 all’autorità cantonale competente il piano di protezione secondo l’articolo 5c capoverso 4. 2 Se il piano di protezione non è inoltrato entro questo termine, l’esercizio è ammes- so soltanto dopo il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità cantonale com- petente. 3 L’autorità cantonale competente decide entro 10 giorni dall’inoltro del piano di protezione. 4 Le località di sport invernali devono essere in grado di presentare i loro piani di protezione secondo l’articolo 5b il 18 dicembre 2020 e attuarlo a partire da questa data.
II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 9 dicembre 2020 alle ore 00.003.
4 dicembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
3 Pubblicazione urgente del 4 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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Allegato (art. 4 cpv. 3 e 5 cpv. 1)
Prescrizioni relative ai piani di protezione
3.1bis L’accesso a settori chiusi e settori esterni accessibili al pubblico di strutture e a manifestazioni deve essere limitato come segue: a. nelle superfici in cui le persone possono muoversi liberamente, segnata- mente le superfici di vendita e i settori di accesso, in presenza di più persone deve essere a disposizione una superficie di almeno 10 metri quadrati per persona. In strutture con una superficie fino a 30 metri quadrati, la superficie minima per persona deve essere di 4 metri quadrati.
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