AS 2020 5293
AS 2020 5293
Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)
Modifica del 19 novembre 2020
L’Ufficio federale della sanità pubblica, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente e con la Segreteria di Stato dell’economia, visto l’articolo 84 lettere a e b dell’ordinanza del 5 giugno 20151 sui prodotti chimici (OPChim), ordina:
I Gli allegati 2 e 3 OPChim nel tenore della modifica del 18 novembre 20202 sono modificati secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 15 dicembre 2020.
19 novembre 2020 Ufficio federale della sanità pubblica: Anne Lévy
1 RS 813.11 2 RU 2020 5125
2020-2773 5293
Ordinanza sui prodotti chimici RU 2020
Allegato 2 (art. 2 cpv. 5, 3, 6 cpv. 2 e 4, 14 cpv. 1 lett. b, 20 cpv. 1, 43 cpv. 1, 84 lett. a)
Elenco delle prescrizioni tecniche determinanti
Numero 1 Nota a piè di pagina
1 Prescrizioni tecniche per la classificazione, l’etichettatura e
l’imballaggio di sostanze e preparati Alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e preparati si applicano gli allegati I–VII del regolamento UE-CLP3.
Numero 2 lett. b
2 Metodi di prova delle proprietà di sostanze e preparati
Per determinare le proprietà di sostanze e preparati è necessario eseguire esami: b. secondo le linee guida sui test per prodotti chimici dell’OCSE (OECD Gui- delines for the Testing of Chemicals) nella versione del 26 giugno 20204; oppure
Numero 3.1
3 Requisiti per la scheda di dati di sicurezza
3.1 La scheda di dati di sicurezza deve adempiere i requisiti secondo
l’allegato II del regolamento UE-REACH5, ad eccezione dei requisiti relativi ai nanomateriali e alle nanoforme.
Numero 11
11 Disposizione transitoria della modifica del 19 novembre 2020
11.1 Le sostanze elencate nel regolamento (UE) 2020/11826 (15° ATP) e i prepa-
rati che le contengono, la cui classificazione ed etichettatura non adempiono
3 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/1182, GU L 261 dell’11.8.2020, pag 2. 4 Le linee guida dell’OCSE sui test per i prodotti chimici possono essere consultate gratuitamente all’indirizzo: www.oecd.org/chemicalsafety/testing/ oecdguidelinesforthetestingofchemicals.htm 5 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/878, GU L 203 del 26.6.2020, pag. 28.
Ordinanza sui prodotti chimici RU 2020
i requisiti del suddetto regolamento, possono essere forniti fino al 28 febbraio 2022. 11.2 Per le sostanze e i preparati, per i quali è stata redatta una scheda di dati di sicurezza secondo il diritto anteriore prima dell’entrata in vigore della modi- fica del 19 novembre 2020, deve essere redatta al più tardi entro il 31 dicembre 2022 una scheda di dati di sicurezza secondo le prescrizioni dell’allegato II del regolamento UE-REACH.
6 Regolamento delegato (UE) 2020/1182 della Commissione del 19 maggio 2020 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio rela- tivo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, versione della GU L 261 dell’11.8.2020, pag. 2.
Ordinanza sui prodotti chimici RU 2020
Allegato 3 (art. 70 cpv. 1 e 84 lett. b)
Nota a piè di pagina del titolo
Elenco delle sostanze estremamente problematiche (elenco delle sostanze candidate)7
7 Il contenuto dell’elenco delle sostanze candidate non è pubblicato nella RU, ma può essere consultato gratuitamente all’indirizzo www.anmeldestelle.admin.ch > Temi > Diritto in materia di prodotti chimici e guide > Diritto in materia di prodotti chimici > Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim). Fa stato la versione del 15 dicembre 2020, che contiene 209 sostanze e gruppi di sostanze.