AS 2020 5353
Protocollo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia che modifica la Convenzione del 7 maggio 1965 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, nella versione conforme ai Protocolli firmati a Stoccolma il 10 marzo 1992 e il 28 febbraio 2011
Protocollo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia che modifica la Convenzione del 7 maggio 1965 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, nella versione conforme ai Protocolli firmati a Stoccolma il 10 marzo 1992 e il 28 febbraio 2011
Concluso il 19 giugno 2019 Approvato dall’Assemblea federale il 19 giugno 20201 Entrato in vigore mediante scambio di note il 6 dicembre 2020
Traduzione Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Svezia, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione del 7 maggio
19652 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia, intesa ad evitare la
doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, nella versione conforme ai Protocolli firmati a Stoccolma il 10 marzo 19923 e il 28 febbraio 20114 (di seguito «Convenzione»), hanno convenuto quanto segue:
Art. I Il preambolo della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Svezia, nell’intento di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l’evasione o l’elusione fiscali (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi),
1 RU 2020 5351 2 RS 0.672.971.41 3 RU 1993 2443 4 RU 2012 4155
2019-2287 5353
Doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza. RU 2020 Prot. con la Svezia
hanno convenuto quanto segue:»
Art. II Il paragrafo 1 dell’articolo 26 (Procedura di amichevole composizione) della con- venzione è abrogato e sostituito dalle disposizioni seguenti: «1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all’autorità competente di uno dei due Stati contraenti. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della convenzione.»
Art. III All’articolo 28 (Funzionari diplomatici e consolari) della convenzione segue imme- diatamente il nuovo articolo 28a (Verifica dello scopo principale):
«Art. 28a Verifica dello scopo principale Nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, un beneficio ai sensi della presente convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di sostanza, se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, che l’ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qual- siasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all’oggetto e allo scopo delle pertinenti disposi- zioni della presente convenzione.»
Art. IV 1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per scritto la conclusione delle procedure necessarie secondo il loro diritto interno per l’entrata in vigore del presente Protocollo. 2. Il presente Protocollo entrerà in vigore 30 giorni dopo la ricezione dell’ultima notifica. Le sue disposizioni si applicheranno: a) per quanto concerne le imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati o ac- creditati il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello nel corso del qua- le il Protocollo è entrato in vigore, o dopo tale data; b) per quanto concerne le altre imposte sul reddito e sulla sostanza, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello nel cor- so del quale il Protocollo è entrato in vigore, o dopo tale data.
Doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza. RU 2020 Prot. con la Svezia
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, le modifiche previste all’articolo II del presente Protocollo saranno applicabili dalla data dell’entrata in vigore del presente Protocollo senza tenere conto del periodo fiscale considerato.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Proto- collo.
Fatto a Stoccolma, il 19 giugno 2019, in due esemplari in lingua tedesca e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo del Regno di Svezia: Christian Schoenenberger Leif Jakobsson
Doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza. RU 2020 Prot. con la Svezia