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AS 2020 5393

AS 2020 5393

Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale (Ordinanza quadro LPers)

Modifica del 18 novembre 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza quadro LPers del 20 dicembre 20001 è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1 lett. cbis 1 L’articolo 9 LPers sui rapporti di lavoro di durata determinata non si applica:

cbis ai sostituti dei comandanti delle divisioni territoriali dell’esercito; il rapporto di lavoro di durata determinata può essere prorogato fino a un massimo di cinque anni;

Art. 10 cpv. 3 lett. c

3 L’importoannuo dell’assegno familiare, sommato alle prestazioni integrative,

ammonta ad almeno: c. 3000 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all’assegno, ha compiuto il quindicesimo anno d’età e segue una formazione.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

18 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 172.220.11

2020-2246 5393

Ordinanza quadro LPers RU 2020

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