AS 2020 5393
AS 2020 5393
Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale (Ordinanza quadro LPers)
Modifica del 18 novembre 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza quadro LPers del 20 dicembre 20001 è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 1 lett. cbis 1 L’articolo 9 LPers sui rapporti di lavoro di durata determinata non si applica:
cbis ai sostituti dei comandanti delle divisioni territoriali dell’esercito; il rapporto di lavoro di durata determinata può essere prorogato fino a un massimo di cinque anni;
Art. 10 cpv. 3 lett. c
3 L’importoannuo dell’assegno familiare, sommato alle prestazioni integrative,
ammonta ad almeno: c. 3000 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all’assegno, ha compiuto il quindicesimo anno d’età e segue una formazione.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
18 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 172.220.11
2020-2246 5393
Ordinanza quadro LPers RU 2020