AS 2020 5433
Ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sui suoi emolumenti
Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sui suoi emolumenti (OEm-Swissmedic)
Modifica del 30 ottobre 2020 Approvata dal Consiglio federale il 25 novembre 2020
Il Consiglio dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Consiglio dell’Istituto) ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del 14 settembre 20181 dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sui suoi emolumenti è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
30 ottobre 2020 In nome del Consiglio dell’Istituto: Il presidente, Lukas Bruhin
1 RS 812.214.5
2020-2991 5433
OEm-Swissmedic RU 2020
Allegato 1 (art. 4 cpv. 1)
Emolumenti per medicamenti per uso umano e veterinario
N. I n. 6 e 7
Medica- Medica- menti per menti uso umano veterinari
6 Emolumenti per variazioni di tipo IB
6.1 Variazioni minori di tipo IB 750.– 750.–
7 Emolumenti per variazioni di tipo IA
7.1 Variazioni minori di tipo IA, notifica immediatamente dopo
l’attuazione della variazione 200.– 200.–
7.2 Variazioni minori di tipo IA, notifica entro 12 mesi dall’attuazione
della variazione 200.– 200.–