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AS 2020 5459

AS 2020 5459

Ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica)

Modifica dell’11 novembre 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:

2 Le derrate alimentari biologiche trasformate devono soddisfare le esigenze seguen- ti: b. nelle derrate alimentari possono essere utilizzati soltanto gli additivi, le so- stanze ausiliarie, gli aromi, l’acqua, il sale, le preparazioni a base di micror- ganismi ed enzimi, i minerali (oligoelementi incl.), le vitamine, nonché gli amminoacidi e gli altri micronutrienti che sono stati autorizzati per l’uso nel- la produzione biologica conformemente all’articolo 16k.

Art. 23 cpv. 1 1 L’UFAG allestisce un elenco dei Paesi che possono garantire, per quanto riguarda i loro prodotti, l’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 22.

1 Sono riconosciuti gli enti di certificazione e le autorità di controllo che secondo la procedura di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1235/20082 figurano

1 RS 910.18

2 Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante

modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi. GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/786 della Commissione, GU L 190 del 16.6.2020, pag. 20.

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Ordinanza sull’agricoltura biologica RU 2020

nell’elenco di cui all’articolo 10 dello stesso regolamento e nell’allegato IV ivi menzionato nella versione vigente nell’UE. Essi possono attestare che i prodotti importati soddisfano le condizioni di cui all’articolo 22 lettera a.

2 L’UFAG può, su domanda, riconoscere altri enti di certificazione e autorità di

controllo che non figurano nell’elenco di cui al capoverso 1 né in quello di cui all’articolo 23, includendoli in un elenco, se gli enti di certificazione e le autorità di controllo provano che i prodotti interessati soddisfano le condizioni di cui all’articolo 22.

3 Le domande di inclusione nell’elenco vanno inoltrate all’UFAG. La documenta-

zione contiene tutte le informazioni necessarie per verificare se gli enti di certifica- zione e le autorità di controllo soddisfano le condizioni di cui all’articolo 22. 4 Per ogni ente di certificazione e autorità di controllo di cui al capoverso 2 l’UFAG indica nell’elenco i Paesi, i numeri di codice, le categorie di prodotti e le deroghe attinenti all’ente o all’autorità nonché, eventualmente, la durata di validità.

Art. 24 cpv. 5 e 6 5 Il DEFR disciplina i certificati di controllo e i certificati di controllo parziali in Traces nonché le procedure. 6 L’UFAG può semplificare o sopprimere l’obbligo del certificato di controllo per importazioni provenienti da Paesi di cui all’articolo 23 o certificate da enti di cui all’articolo 23a capoverso 2.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

11 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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