AS 2020 5763
Ordinanza sugli esplosivi
Ordinanza sugli esplosivi (OEspl)
Modifica del 18 novembre 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 novembre 20001 sugli esplosivi è modificata come segue:
Art. 119d cpv. 3 Abrogato
Art. 119e Disposizione transitoria della modifica del 18 novembre 2020 I pezzi pirotecnici la cui fabbricazione o importazione è stata autorizzata secondo l’articolo 119d capoversi 1 e 2 possono essere messi a disposizione sul mercato al massimo fino al 31 gennaio 2023.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2021.
18 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 941.411
2020-2127 5763
Esplosivi. O RU 2020
5764