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AS 2020 5791

Ordinanza sulla concessione di contributi a fondo perso e di mutui ai club degli sport di squadra di livello professionistico e semiprofessionistico per l'attenuazione delle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 sport di squadra)

Ordinanza sulla concessione di contributi a fondo perso e di mutui ai club degli sport di squadra di livello professionistico e semiprofessionistico per l’attenuazione delle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 sport di squadra)

del 18 dicembre 2020

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 12b capoversi 6 lettere b e c e 7, nonché l’articolo 19 della legge COVID-19 del 25 settembre 20201, ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1 La presente ordinanza disciplina la concessione di contributi a fondo perso e di mutui secondo gli articoli 12b e 13 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.

Sezione 2: Contributi a fondo perso

Art. 2 Richiesta

1 Sono concessi contributi a fondo perso ai club che ne fanno richiesta.

2 La richiesta deve contenere tutte le informazioni necessarie alla concessione dei contributi, in particolare: a. le entrate derivanti dalla vendita dei biglietti delle partite del campionato na- zionale nella stagione 2018/2019, con indicazione dei biglietti singoli e degli abbonamenti stagionali venduti, dei pacchetti d’ingresso e degli ingressi gra- tuiti, nonché il numero di spettatori ufficiale per partita di campionato na- zionale;

RS 415.022 1 RS 818.102

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Ordinanza COVID-19 sport di squadra RU 2020

b. le categorie di biglietti con i rispettivi prezzi di vendita al dettaglio nella sta- gione 2020/2021; c. eventuali prestazioni in denaro ricevute nel quadro del pacchetto di aiuti che la Confederazione ha concesso a Swiss Olympic per la stabilizzazione del settore dello sport in virtù dell’articolo 4 della legge del 17 giugno 20112 sulla promozione dello sport (LPSpo) e, se del caso, la prova che tali presta- zioni in denaro sono state rimborsate; d. una dichiarazione esplicita che con la richiesta per il 2021 il club rinuncia alle prestazioni in denaro provenienti dal pacchetto di aiuti che la Confede- razione ha concesso a Swiss Olympic per la stabilizzazione del settore dello sport in virtù dell’articolo 4 LPSpo; e. i salari comprensivi di tutti i premi, i bonus e gli altri vantaggi pecuniari (redditi) delle persone impiegate dal club, corrisposti annualmente, alla fine della stagione 2018/2019 nonché alla data della presentazione della richiesta; i redditi devono essere documentati mediante copia dei rispettivi contratti e certificati di salario; f. i conti annuali sottoposti a revisione contabile del club dall’inizio della sta- gione 2018/2019 e un bilancio intermedio attuale; g. le attività e le liberalità del club nel settore della promozione dei settori gio- vanili e dello sport femminile nella stagione 2018/2019. 3 Se un club chiede che per il calcolo del reddito medio si tenga conto dei redditi degli impiegati al 13 marzo 2020, la richiesta deve inoltre contenere il reddito a tale data.

Art. 3 Entrate derivanti dalla vendita dei biglietti nella stagione 2018/2019 1 Le entrate medie derivanti dalla vendita dei biglietti nella stagione 2018/2019 sono calcolate sulla base delle entrate derivanti dai biglietti singoli e dagli abbonamenti stagionali venduti nonché dalle entrate derivanti dalla vendita dei pacchetti d’ingresso dedotto il valore dei relativi servizi di ristorazione e di altre prestazioni di servizio particolari. 2 Se nella stagione 2018/2019 un club ha giocato in una lega inferiore rispetto a quella in cui ha giocato nella stagione 2020/2021, l’importo calcolato secondo il capoverso 1 è aumentato del 100 per cento. 3 Se nella stagione 2018/2019 un club ha giocato in una lega superiore rispetto a quella in cui ha giocato nella stagione 2020/2021, l’importo calcolato secondo il capoverso 1 è ridotto del 40 per cento.

2 RS 415.0

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Art. 4 Entrate derivanti dalla vendita dei biglietti a partire dal 29 ottobre 2020 1 Le entrate effettive derivanti dalla vendita dei biglietti a partire dal 29 ottobre 2020 per partite del campionato nazionale devono essere documentate separatamente per ogni partita. 2 Sono composte dalla somma delle entrate effettive per ogni categoria d’ingresso ai rispettivi prezzi.

Art. 5 Procedura 1 Le richieste riguardanti le partite della stagione 2020/2021 devono essere presenta- te: a. entro il 31 gennaio 2021, per le partite dal 29 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020; b. entro il 31 marzo 2021, per le partite dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021; c. entro il 31 maggio 2021, per le partite dal 1° marzo 2021 al 30 aprile 2021; d. entro il 31 luglio 2021, per le partite dal 1° maggio 2021 al 30 giugno 2021; e. entro il 30 settembre 2021, per le partite dal 1° luglio 2021 al 31 agosto 2021; f. entro il 30 novembre 2021, per le partite dal 1° settembre 2021 al 31 ottobre 2021. 2 L’Ufficio federale dello sport (UFSPO) si pronuncia in merito alle richieste me- diante decisione.

3 Non sono versati contributi:

a. per le partite dal 29 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 se nel 2020 il club ha ricevuto prestazioni in denaro nel quadro del pacchetto di aiuti che la Confe- derazione ha concesso a Swiss Olympic per la stabilizzazione del settore del- lo sport in virtù dell’articolo 4 LPSpo3 e non le ha rimborsate; b. per le partite annullate. 4 I contributi per le partite rinviate sono versati per il periodo in cui la partita è recuperata, a condizione che in quel momento siano ancora soddisfatte le condizioni per la concessione di contributi.

Art. 6 Riduzioni dei redditi 1 Il club deve dimostrare che il reddito medio annuo delle persone impiegate dal club e il cui reddito annuo superava 148 200 franchi alla fine della stagione 2018/2019 sarà ridotto secondo le prescrizioni dell’articolo 12b capoverso 6 lettera b della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.

3 RS 415.0

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2 Per i redditi di persone assunte a tempo parziale è considerato l’equivalente a tempo pieno. 3 I club, la cui massa salariale complessiva nella stagione 2018/2019 era di oltre il 30 per cento inferiore alla massa salariale media complessiva di tutti i club della lega, devono ridurre a 148 200 franchi o almeno del 10 per cento il reddito medio annuo di cui al capoverso 1.

4 Se un club lo richiede, l’UFSPO può tenere conto del reddito medio annuo al

13 marzo 2020.

Art. 7 Aumento del reddito in caso di promozione in una lega superiore Il reddito medio delle persone di cui all’articolo 6 capoverso 1 in un club che al termine della stagione 2019/2020 è stato promosso in una lega superiore può aumen- tare del 50 per cento al massimo.

Art. 8 Prosecuzione della promozione dei settori giovanili e dello sport femminile La promozione dei settori giovanili e dello sport femminile comprende tutte le misure del club, in particolare le attività e liberalità nel settore della promozione dello sport di bambini e giovani nonché dello sport femminile.

Art. 9 Rapporti e pubblicazione 1 Per i cinque anni successivi all’ottenimento di contributi, il club deve presentare annualmente, al più tardi due mesi dopo la fine della stagione, un rapporto alla Confederazione riguardante: a. i salari concordati e versati, nonché tutti i premi, i bonus e gli altri vantaggi pecuniari corrisposti alle persone impiegate dal club; su richiesta dell’UFSPO, i salari concordati sono documentati mediante copia dei rispet- tivi contratti, i salari versati mediante copia del certificato di salario; b. la sua situazione finanziaria, presentando il conto annuale sottoposto a revi- sione contabile; c. le misure nel settore della promozione dei settori giovanili e dello sport femminile.

2 L’UFSPO informa il pubblico in merito al rapporto presentato dai club.

Art. 10 Rimborso dei contributi Se rimborsa completamente i contributi ottenuti, un club non è più tenuto a soddisfa- re le condizioni di cui all’articolo 12b capoverso 6 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.

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Sezione 3: Mutui

Art. 11 Principio Al club che ne fa richiesta possono essere concessi mutui in via sussidiaria rispetto ai contributi a fondo perso se: a. illustra in modo credibile che è minacciato da problemi di liquidità nono- stante abbia ricevuto contributi a fondo perso; e b. dimostra di non essere eccessivamente indebitato e di non essere oggetto di una procedura concordataria o di fallimento né di una procedura di liquida- zione.

Art. 12 Computo dei mutui precedenti I mutui che sono stati concessi sulla base dell’ordinanza COVID-19 sport di squadra del 4 novembre 20204 sono computati nel calcolo dell’importo massimo secondo l’articolo 13 capoverso 2 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.

Art. 13 Garanzia Sono riconosciuti quale garanzia ai sensi dell’articolo 13 capoverso 1 terzo periodo della legge COVID-19 del 25 settembre 2020: a. depositi in contanti; b. fideiussioni solidali di:

1. banche svizzere,

2. investitori solventi,

3. società di assicurazione autorizzate dall’Autorità federale di vigilanza

sui mercati finanziari a emettere assicurazioni cauzionali,

4. cooperative di fideiussione svizzere,

5. Cantoni e Comuni;

c. garanzie bancarie di una banca svizzera; d. cartelle ipotecarie e ipoteche; e. cessioni di garanzia, segnatamente riguardo a diritti di ritrasmissione e di commercializzazione e ricavi dal trasferimento di giocatori; f. trasferimenti di garanzia.

Art. 14 Postergazione 1 La Confederazione concede al club una postergazione del credito se in tal modo è possibile migliorare la situazione di partenza per i futuri rimborsi alla Confedera- zione.

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2 Le postergazioni sono concesse nella misura necessaria, al massimo però in modo da non ridurre l’entità della garanzia di cui all’articolo 13.

Art. 15 Contratti di mutuo

1 I mutui sono concessi mediante contratti stipulati fra l’UFSPO e i club.

2 I contratti prevedono in particolare le seguenti condizioni:

a. il mutuo deve essere utilizzato esclusivamente per coprire i problemi di li- quidità; b. il mutuo è senza interessi; c. il mutuo deve essere restituito entro dieci anni al massimo a partire dalla da- ta del ricevimento; d. il rimborso avviene in linea di principio in maniera lineare; e. il rimborso avviene al più tardi a partire dal 2023; f. per gli arretrati di rimborso si applica un interesse di mora annuo del

5 per cento;

g. fino alla completa restituzione del mutuo il club deve mantenere il livello dei redditi conformemente alle prescrizioni dell’articolo 12b capoverso 6 lette- ra c della legge COVID-19 del 25 settembre 2020; h. un adeguamento delle clausole contrattuali dopo il 31 dicembre 2021 è escluso, eccetto che per il rimborso anticipato del mutuo.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 16 Esecuzione L’UFSPO esegue la presente ordinanza.

Art. 17 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza COVID-19 sport di squadra del 4 novembre 20205 è abrogata.

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Art. 18 Entrata in vigore e durata di validità

1 La presente ordinanza entra in vigore il 19 dicembre 2020 alle ore 00.006.

2 Ha effetto sino al 31 dicembre 2021.

18 dicembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

6 Pubblicazione urgente del 18 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512)

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