AS 2020 5821
Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari)
Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari)
Modifica del 18 dicembre 2020
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 20201, decreta:
I La legge COVID-19 del 25 settembre 20202 è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 68 capoverso 1, 69 capoverso 2, 92, 93, 100, 101 capoverso 2, 102, 103, 113, 114 capoverso 1, 117 capoverso 1, 118 capoverso 2 lettera b,
121 capoverso 1, 122, 123 e 133 della Costituzione federale (Cost.)3,
2bis Il Consiglio federale si basa sui principi di efficacia e di proporzionalità.
Art. 9 lett. c Se necessario per impedire fallimenti di massa e assicurare la stabilità dell’economia e della società svizzere, il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghi- no alla legge federale dell’11 aprile 18894 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) e al Codice delle obbligazioni5 con riguardo a: c. gli avvisi obbligatori in caso di perdita di capitale ed eccedenza di debiti.
2020-3454 5821
Legge COVID-19 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione RU 2020
Art. 11 cpv. 2 2 A sostegno delle imprese culturali e degli operatori culturali, l’Ufficio federale della cultura (UFC) può concludere con uno o più Cantoni contratti di prestazioni per un importo massimo totale di 100 milioni di franchi. I contributi sono versati su richiesta alle imprese culturali e agli operatori culturali a titolo di indennizzo delle perdite e alle imprese culturali per i progetti di ristrutturazione.
Provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese: condizioni 1 Se uno o più Cantoni lo richiedono, la Confederazione può sostenere i provvedi- menti da questi adottati a favore delle imprese che, a causa della natura delle loro attività economiche, sono particolarmente colpite dalle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 e costituiscono un caso di rigore, in particolare le imprese facenti parte della filiera dell’organizzazione di eventi, i baracconisti, gli operatori del settore dei viaggi, della ristorazione e dell’industria alberghiera nonché le aziende turistiche, a condizione che gli stessi Cantoni partecipino al finanziamento dei relativi costi come segue: a. nella misura del 50 per cento, ai provvedimenti per i casi di rigore finanziati mediante la prima parte di aiuti finanziari pari a 400 milioni di franchi; b. nella misura del 20 per cento, ai provvedimenti per i casi di rigore finanziati mediante la seconda parte di aiuti finanziari pari a 600 milioni di franchi; c. nella misura del 33 per cento, ai provvedimenti per i casi di rigore finanziati mediante la terza parte di aiuti finanziari pari al massimo a 750 milioni di franchi. 1bis Un caso di rigore secondo il capoverso 1 è dato quando la cifra d’affari annuale è inferiore al 60 per cento della media pluriennale. Sono prese in considerazione la situazione patrimoniale e la dotazione di capitale complessive, nonché la quota dei costi fissi non coperti. 1ter Il provvedimento per un caso di rigore è accordato a condizione che l’impresa beneficiaria non distribuisca dividendi e non versi tantièmes per l’esercizio interes- sato oppure non ne decida il versamento, né restituisca apporti di capitale o ne decida la restituzione. 2 La partecipazione ridotta di cui al capoverso 1 lettera b si applica soltanto se il Cantone interessato ha integralmente utilizzato la propria quota della prima parte di aiuti finanziari di cui al capoverso 1 lettera a. La partecipazione di cui al capoverso 1 lettera c si applica soltanto se il Cantone interessato ha integralmente utilizzato la propria quota della seconda parte di aiuti finanziari di cui al capoverso 1 lettera b. 2bis Il sostegno finanziario della Confederazione è accordato a condizione che prima dell’epidemia di COVID-19 l’impresa fosse redditizia o economicamente solida e
che non abbia diritto ad altri aiuti finanziari COVID-19 della Confederazione. Tra questi non rientrano le indennità per lavoro ridotto, le indennità di perdita di guada-
Legge COVID-19 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione RU 2020
gno e i crediti concessi in virtù dell’ordinanza del 25 marzo 20206 sulle fideiussioni solidali COVID-19 o della legge del 18 dicembre 20207 sulle fideiussioni solidali COVID-19. 2ter Se le attività di un’impresa sono chiaramente distinte, è prevista la possibilità di accordare diverse forme di aiuto, purché queste non si sovrappongano l’una con l’altra. 4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli in un’ordinanza; prende in considerazione le imprese che negli anni 2018 e 2019 hanno realizzato in media una cifra d’affari di
50 000 franchi almeno.
5 Il Consiglio federale può allentare le condizioni previste dal presente articolo per le imprese che a partire dal 1° novembre 2020 devono chiudere o limitare in modo considerevole l’attività per più settimane a causa di provvedimenti adottati dalla Confederazione o dai Cantoni per far fronte all’epidemia di COVID-19. 6 In aggiunta agli aiuti finanziari di cui al capoverso 1, la Confederazione può versa- re contributi supplementari pari al massimo a 750 milioni di franchi ai Cantoni particolarmente colpiti, a sostegno dei provvedimenti per i casi di rigore da questi adottati, senza che siano tenuti a partecipare al finanziamento dei relativi costi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Art. 12a Provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese: dati personali e informazioni 1 I servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni, il Controllo federale delle finanze (CDF) nonché gli organi cantonali di vigilanza finanziaria possono trattare e comunicarsi i dati personali, compresi quelli su procedimenti e sanzioni di natura amministrativa o penale, e le informazioni necessarie per la gestione, la sorveglianza e l’erogazione degli aiuti finanziari secondo l’articolo 12 nonché per la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi. In tale ambito, il CDF può utilizzare sistema- ticamente il numero AVS di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicem- bre 19468 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. 2 I servizi e le persone seguenti sono tenuti a fornire ai servizi competenti dei Canto- ni, su richiesta, i dati personali e le informazioni di cui questi necessitano per la gestione, la sorveglianza e l’erogazione degli aiuti finanziari di cui all’articolo 12 nonché per la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi: a. i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni; b. le imprese che chiedono o ricevono un aiuto finanziario, i loro uffici di revi- sione come pure le persone e le imprese di cui si avvalgono per le attività contabili e fiduciarie. 3 I servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni sono tenuti a fornire alla Segreteria di Stato dell’economia e al CDF, su richiesta, i dati personali e le infor-
6 RU 2020 1077 1207 1233 3799 7 RS 951.26 8 RS 831.10
Legge COVID-19 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione RU 2020
mazioni di cui questi ultimi necessitano per adempiere i loro compiti di controllo, contabilità e sorveglianza. 4 Il segreto bancario, fiscale, statistico, delle revisioni o d’ufficio non può essere invocato per impedire il trattamento e la comunicazione dei dati personali e delle informazioni secondo il presente articolo.
Art. 12b Provvedimenti nel settore dello sport: contributi a fondo perso per club degli sport di squadra di livello professionistico e semiprofessionistico
1 La Confederazione sostiene mediante contributi a fondo perso per un importo
massimo totale di 115 milioni di franchi: a. i club di calcio e hockey su ghiaccio che partecipano con una squadra alle competizioni delle rispettive leghe professionistiche; b. i club di pallacanestro, pallamano, unihockey, pallavolo, come pure i club di calcio e hockey su ghiaccio femminili che partecipano con una squadra alle competizioni della massima lega della rispettiva disciplina sportiva. 2 È considerato club ai sensi del capoverso 1 la persona giuridica titolare di una squadra nella disciplina sportiva in questione. 3 I contributi sono accordati per compensare le minori entrate generate dalle partite del campionato nazionale che dal 29 ottobre 2020 devono tenersi a porte chiuse o in presenza di un numero ridotto di spettatori a causa dei provvedimenti della Confede- razione.
4 Tali contributi ammontano, per ciascuna partita, al massimo a due terzi delle
entrate medie realizzate dalla biglietteria per le partite del club nel campionato nazionale della stagione 2018/2019. Da tale importo sono dedotte le entrate effettive generate dall’eventuale vendita di biglietti a partire dal 29 ottobre 2020. 5 Se un club secondo il capoverso 1 lettera b ha diritto sia a contributi in virtù del presente articolo sia a prestazioni in denaro previste dal pacchetto di aiuti che la Confederazione ha concesso a Swiss Olympic per la stabilizzazione del settore dello sport, può far valere soltanto uno di tali diritti.
6 I contributi sono concessi alle condizioni seguenti:
a. per un periodo di cinque anni dalla ricezione dei contributi, il club non può distribuire dividendi o tantièmes e non può restituire gli apporti di capitale; b. al momento del versamento dei contributi, il club deve ridurre all’importo massimo del guadagno assicurato nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, o almeno nella misura del 20 per cento, il reddito medio, compren- sivo di tutti i premi, dei bonus e degli altri vantaggi pecuniari legati al reddi- to, che supera tale importo massimo. Per stabilire il reddito medio sono de- terminanti i redditi dei dipendenti nella stagione 2018/2019. Su richiesta, il Consiglio federale può tenere conto anche dei redditi dei dipendenti al 13 marzo 2020. Le riduzioni salariali già effettuate nell’ambito dei provve- dimenti adottati dalla Confederazione a seguito dell’epidemia di COVID-19
Legge COVID-19 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione RU 2020
sono prese in considerazione. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni a favore dei club la cui massa salariale è considerevolmente inferiore alla media della lega; c. per cinque anni a decorrere dalla ricezione dei contributi, il reddito medio di cui alla lettera b può aumentare al massimo in misura equivalente all’au- mento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per i club promossi in una lega superiore; d. per cinque anni almeno, i club proseguono l’attuazione delle misure di pro- mozione dei giovani e dello sport femminile perlomeno nella stessa misura della stagione 2018/2019. 7 Il club presenta annualmente alla Confederazione un rapporto sul rispetto delle condizioni di cui al capoverso 6. Il Consiglio federale definisce i dettagli concernenti tali rapporti e la loro pubblicazione.
8 Se le condizioni di cui al capoverso 6 o l’obbligo di cui al capoverso 7 pri-
mo periodo non sono osservati, la restituzione dei contributi è retta dalla legge del 5 ottobre 19909 sui sussidi.
Art. 13 Provvedimenti nel settore dello sport: mutui per club degli sport di squadra di livello professionistico e semiprofessionistico 1 La Confederazione può sostenere i club di cui all’articolo 12b capoverso 1 fonda- mentalmente solvibili, ma minacciati da problemi di liquidità anche dopo la conces- sione dei contributi secondo l’articolo 12b, accordando mutui senza interessi per un importo massimo totale di 235 milioni di franchi. I mutui devono essere rimborsati entro dieci anni al più tardi. I beneficiari dei mutui forniscono garanzie riconosciute dalla Confederazione pari almeno al 25 per cento del mutuo. 2 I mutui ammontano al massimo al 25 per cento dei costi d’esercizio sostenuti dai club per la partecipazione della propria squadra al campionato nazionale di una delle leghe di cui all’articolo 12b capoverso 1 nella stagione 2018/2019. 3 La Confederazione può concedere una postergazione del credito se vi è da ritenere che ciò permetta di ridurre i rischi finanziari per la Confederazione.
Art. 15 cpv. 1, secondo periodo 1 ... Sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 40 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015–2019.
9 RS 616.1
Legge COVID-19 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione RU 2020
Art. 17 lett. b, f e g Il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alla legge del 25 giu- gno 198210 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) con riguardo a: b. la non considerazione dei periodi di conteggio a partire dal 1° marzo 2020 nei quali la perdita di lavoro è ammontata a oltre l’85 per cento dell’orario normale di lavoro dell’azienda (art. 35 cpv. 1bis LADI); f. il diritto all’indennità per lavoro ridotto e il versamento di tale indennità per le persone di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettera e LADI; g. il periodo d’attesa di cui all’articolo 32 capoverso 2 LADI.
Art. 17a Calcolo dell’indennità per lavoro ridotto per i redditi modesti In deroga alla LADI11, l’indennità per lavoro ridotto è determinata come segue: a. in caso di occupazione a tempo pieno:
1. per i redditi mensili sino a 3470 franchi, l’indennità ammonta al 100 per
cento della perdita di guadagno computabile,
2. per i redditi mensili tra 3470 e 4340 franchi, l’indennità ammonta a
3470 franchi in caso di perdita di guadagno totale; le perdite di guada-
gno parziali sono indennizzate proporzionalmente,
3. per i redditi mensili pari almeno a 4340 franchi, l’indennità è determi-
nata conformemente all’articolo 34 capoverso 1 LADI; b. in caso di occupazione a tempo parziale, il reddito e l’importo minimo dell’indennità per lavoro ridotto sono determinati conformemente alla lettera a in proporzione alla percentuale lavorativa.
Art. 21 cpv. 6–9 6 La durata di validità dell’articolo 1 di cui al capoverso 4 è prorogata sino al 31 dicembre 2031. 7 La durata di validità degli articoli 17 lettere a e c di cui al capoverso 4 è prorogata sino al 31 dicembre 2023. 8 La durata di validità dell’articolo 9 lettera c è prorogata sino al 31 dicembre 2031.
9 In deroga al capoverso 2, l’articolo 17 lettera e entra retroattivamente in vigore il 1° settembre 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2021.
10 RS 837.0 11 RS 837.0
Legge COVID-19 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione RU 2020
II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge del 18 marzo 201612 sulle multe disciplinari
Art. 1 cpv. 1 lett. a n. 12a e b, seconda parte del periodo 1 È punito con una multa disciplinare secondo una procedura semplificata (procedu- ra della multa disciplinare) chiunque commette una contravvenzione prevista: a. in una delle seguenti leggi: 12a. legge del 28 settembre 201213 sulle epidemie, b. ...; è eccettuato l’articolo 3c capoverso 2 dell’ordinanza COVID-19 situazio- ne particolare del 19 giugno 202014.
2. Legge federale del 19 giugno 202015 sulle prestazioni transitorie
per i disoccupati anziani
1bis In deroga al capoverso 1, le persone che esauriscono il diritto all’indennità di disoccupazione tra il 1° gennaio 2021 e l’entrata in vigore della presente legge hanno diritto alle prestazioni transitorie ai sensi della presente legge se soddisfano le condizioni di cui all’articolo 5.
12 RS 314.1 13 RS 818.101 14 RS 818.101.26 15 RS 837.2; FF 2020 4935
Legge COVID-19 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione RU 2020
III 1 La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.16). Sottostà a referen- dum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.). 2 Fatti salvi i capoversi 3–6, entra in vigore il 19 dicembre 202017 con effetto sino al 31 dicembre 2021. 3 L’articolo 17 lettera b entra retroattivamente in vigore il 1° settembre 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2023. 4 L’articolo 17 lettera g entra retroattivamente in vigore il 1° settembre 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2021.
5 L’articolo 12a ha effetto sino al 31 dicembre 2031.
6 L’articolo 17a entra retroattivamente in vigore il 1° dicembre 2020 con effetto sino al 31 marzo 2021.
Consiglio nazionale, 18 dicembre 2020 Consiglio degli Stati, 18 dicembre 2020 Il presidente: Andreas Aebi Il presidente: Alex Kuprecht Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
16 RS 101 17 Pubblicazione urgente del 18 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).