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AS 2020 6137

Ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica

Ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM)

Modifica del 18 novembre 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 novembre 20151 sulla compatibilità elettromagnetica è modifi- cata come segue:

Art. 2 cpv. 1, lett. nbis, o e obis

1 Nella presente ordinanza si intende per:

nbis. fornitore di servizi su ordinazione: ogni persona fisica o giuridica che pro- pone, nel quadro di un’attività commerciale almeno due dei servizi seguenti: deposito, confezionamento, etichettatura e spedizione, senza essere proprie- taria dei prodotti in questione, eccetto i servizi postali ai sensi dell’articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 20102 sulle poste e di qualsiasi altro servizio di trasporto merci; o. operatori economici: il fabbricante, il mandatario, l’importatore, il distribu- tore, il fornitore di servizi su ordinazione e ogni persona fisica o giuridica che soggiace a obblighi relativi alla produzione di prodotti, alla loro messa a disposizione sul mercato o alla loro messa in servizio; obis. fornitore di servizi della società dell’informazione: ogni persona fisica o giuridica che propone un servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale di un destinatario di servizi;

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Compatibilità elettromagnetica. O RU 2020

Art. 7, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva Organismi di valutazione della conformità 1 Gli organismi di valutazione della conformità che redigono rapporti o rilasciano dichiarazioni devono essere:

Art. 10 cpv. 3 3 La documentazione tecnica deve contenere un’analisi e una valutazione dei rischi adeguate.

Art. 12 cpv. 3 3 Il fornitore di servizi su ordinazione soggiace all’obbligo di cui al capoverso 1:

a. se il fabbricante e il suo mandatario non risiedono in Svizzera; e b. se l’importatore importa l’apparecchio per il proprio utilizzo.

Art. 13 cpv. 6 6 Se il fabbricante e il suo mandatario non risiedono in Svizzera e l’importatore importa l’apparecchio per il proprio utilizzo, ogni apparecchio deve anche recare il nome, la ragione sociale o il marchio registrato del fornitore di servizi su ordinazio- ne, nonché l’indirizzo postale al quale può essere contattato. Se ciò non è possibile, queste informazioni devono figurare sull’imballaggio dell’apparecchio o in un documento di accompagnamento. I dati sono indicati in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali.

Art. 15 cpv. 3, frase introduttiva 3 La documentazione allegata a un apparecchio di cui al capoverso 2 deve contenere, oltre alle indicazioni di cui all’articolo 13 capoversi 3–6:

Art. 18 cpv. 3 e 4 3 Qualora l’apparecchio presenti un rischio, i fabbricanti, i mandatari, gli importatori e i distributori devono informarne immediatamente l’UFCOM, indicando in partico- lare in modo dettagliato i motivi della non conformità e le misure correttive adottate. 4 Qualora l’apparecchio presenti un rischio, i fornitori di servizi su ordinazione devono inoltre informarne immediatamente l’UFCOM, indicando in particolare in modo dettagliato i motivi della non conformità e le misure correttive adottate, nel caso in cui né il fabbricante, né il suo mandatario risiedano in Svizzera e l’impor- tatore abbia importato l’apparecchio per il proprio utilizzo.

Art. 19 cpv. 3 3 Su richiesta dell’UFCOM, gli operatori economici e i fornitori di servizi della società dell’informazione collaborano nell’esecuzione di tutte le misure volte a eliminare i rischi che gli apparecchi da essi messi a disposizione sul mercato presen-

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Compatibilità elettromagnetica. O RU 2020

tano. Quest’obbligo si applica anche al mandatario per gli apparecchi che rientrano nel suo mandato.

Art. 26 cpv. 1, frase introduttiva

1 L’UFCOM fa esaminare un’apparecchiatura da un laboratorio che adempie una

delle condizioni di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettere a–c:

Art. 27 cpv. 5 5 L’UFCOM può partecipare a banche dati internazionali per lo scambio di informa- zioni tra autorità di sorveglianza del mercato e raccogliervi le informazioni di cui al capoverso 4.

II L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

2 Gli articoli 2 capoverso 1 lettere nbis, o e obis, 12 capoverso 3, 13 capoverso 6, 15 capoverso 3, 18 capoversi 3 e 4 e 19 capoverso 3 entrano in vigore il 16 luglio 2021.

18 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato 1 (art. 13 cpv. 1)

Marchio di conformità

N. 1.1, secondo periodo

1.1 Concerne soltanto il testo tedesco

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