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AS 2020 6209

Regolamento interno della Commissione delle comunicazioni

Regolamento interno della Commissione delle comunicazioni

Modifica del 23 ottobre 2020

Approvata dal Consiglio federale il 18 novembre 2020

La Commissione delle comunicazioni ordina:

I Il regolamento interno del 6 novembre 19971 della Commissione delle comunicazio- ni è modificato come segue:

Titolo Regolamento interno della ComCom

Ingresso La Commissione federale delle comunicazioni (ComCom), visti gli articoli 56 capoverso 3 e 62 capoverso 1 della legge del 30 aprile 19972 sulle telecomunicazioni (LTC), ordina:

Sostituzione di un’espressione In tutto l’atto normativo «Commissione» è sostituito con «ComCom».

Art. 4, frase introduttiva, nonché lett. a, c, d, f, h, i La ComCom è competente in particolare per: a. rilasciare le concessioni per il servizio universale (art. 14 cpv. 1 LTC) e le concessioni per l’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze destinato alla fornitura di servizi di telecomunicazione (22a cpv. 1 LTC);

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Regolamento interno della Commissione delle comunicazioni RU 2020

c. decidere in merito a controversie tra fornitori di servizi di telecomunicazione riguardanti l’accesso al punto d’entrata nell’edificio o le condizioni di cou- tenza di impianti domestici (art. 35b cpv. 5 LTC); d. Abrogata f. Abrogata h. vietare ai fornitori di servizi di telecomunicazione organizzati secondo una legislazione estera di utilizzare le radiofrequenze la cui utilizzazione è sotto- posta a concessione o gli elementi di indirizzo gestiti a livello nazionale se non è concessa la reciprocità (art. 5 LTC); i. assumere a livello internazionale i compiti che rientrano nel suo settore di competenza e rappresentare la Svizzera in seno alle organizzazioni inter- nazionali interessate (art. 64 cpv. 3 LTC).

Art. 8 cpv. 1, parte introduttiva, nonché lett. a e c

1 L’UFCOM prepara gli affari della ComCom, le presenta proposte e ne esegue le

decisioni. Svolge questi compiti in modo autonomo, fatte salve le competenze della ComCom e il potere di quest’ultima di emanare istruzioni. In particolare esso: a. rilascia le concessioni di radiocomunicazione per l’utilizzazione dello spet- tro delle radiofrequenze non destinato alla fornitura di servizi di telecomuni- cazione (art. 22 cpv. 2 lett. a LTC) e le concessioni di radiocomunicazione per la fornitura di servizi di telecomunicazione su delega della ComCom (art. 22a cpv. 3 LTC); c. prepara le decisioni relative alle domande d’accesso (art. 11a cpv. 1 LTC) e alle controversie riguardanti l’accesso al punto d’entrata nell’edificio o le condizioni di coutenza di impianti domestici (art. 35b cpv. 5 LTC);

Art. 19 Indennità dei membri della ComCom L’indennità dei membri della ComCom è disciplinata dagli articoli 8l–8t dell’ordinanza del 25 novembre 19983 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

23 ottobre 2020 Commissione delle comunicazioni: Stephan Netzle

3 RS 172.010.1

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Ordinanza RU 2020

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