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AS 2020 6349

Legge federale sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI)

Legge federale sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI)

Modifica del 19 giugno 2020

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno 20181, decreta:

I La legge del 13 dicembre 19962 sul controllo dei beni a duplice impiego è modifica- ta come segue:

Art. 6 cpv. 3 3 Il Consiglio federale disciplina il rifiuto dell’autorizzazione di esportazione o di mediazione dei beni a duplice impiego di cui all’articolo 2 capoverso 2 che possono essere utilizzati per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 giugno 2020 Consiglio degli Stati, 19 giugno 2020 La presidente: Isabelle Moret Il presidente: Hans Stöckli Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

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