AS 2020 6349
Legge federale sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI)
Legge federale sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI)
Modifica del 19 giugno 2020
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno 20181, decreta:
I La legge del 13 dicembre 19962 sul controllo dei beni a duplice impiego è modifica- ta come segue:
Art. 6 cpv. 3 3 Il Consiglio federale disciplina il rifiuto dell’autorizzazione di esportazione o di mediazione dei beni a duplice impiego di cui all’articolo 2 capoverso 2 che possono essere utilizzati per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 19 giugno 2020 Consiglio degli Stati, 19 giugno 2020 La presidente: Isabelle Moret Il presidente: Hans Stöckli Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol