AS 2020 871
AS 2020 871
Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno)
del 20 marzo 2020
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale1, ordina:
Sezione 1: Applicabilità della LPGA
Art. 1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità ai sensi della presente ordinanza, sempreché le disposizioni seguenti non prevedano espressamen- te una deroga alla LPGA.
Sezione 2: Indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19)
Art. 2 Aventi diritto 1 Hanno diritto a un’indennità i genitori di figli di età inferiore a 12 anni compiuti e le altre persone che adempiono le seguenti condizioni: a. devono interrompere l’attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità conformemente agli articoli 35 e 40 della legge del 28 set- tembre 20123 sulle epidemie (LEp) in relazione con l’epidemia di coronavi- rus (COVID-19),
1. in seguito alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, o
2. perché sono stati messi in quarantena;
RS 830.31
2020-0841 871
O COVID-19 perdita di guadagno RU 2020
b. al momento dell’interruzione dell’attività lucrativa sono:
1. salariati ai sensi dell’articolo 10 LPGA4, o
2. indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA;
c. sono assicurati obbligatoriamente ai sensi della legge federale del 20 dicem- bre 19465 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). 2 I genitori che devono interrompere la loro attività lucrativa per occuparsi della custodia dei figli non hanno diritto all’indennità durante le vacanze scolastiche. 3 Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA che, in seguito a un provvedimento di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2 dell’ordi- nanza 2 COVID19 del 13 marzo 20206 subiscono una perdita di guadagno. 4 L’indennità è sussidiaria rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni sociali e assicurazioni secondo la legge del 2 aprile 19087 sul contratto d’assicurazione non- ché ai pagamenti effettuati dai datori di lavoro in virtù dell’obbligo di continuare a versare il salario. 5 Per custodia dei figli da parte di terzi si intende quella dispensata nelle strutture di custodia collettiva diurna, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole, nonché da perso- ne singole, se queste sono particolarmente esposte al rischio dell’epidemia di coro- navirus ai sensi dell’ordinanza 2 COVID19. 6 Entrambi i genitori possono avere diritto all’indennità a causa della cessazione della custodia dei figli da parte di terzi. Il diritto può tuttavia essere fatto valere soltanto per un’indennità giornaliera per giorno di lavoro. 7 I genitori affilianti hanno diritto all’indennità, se si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento ed educazione dell’affiliato. 8 Se una persona ha diritto all’indennità in virtù di più provvedimenti della LEp, è versata soltanto un’indennità giornaliera.
Art. 3 Inizio e fine del diritto, numero massimo di indennità giornaliere 1 Per le persone con compiti di custodia, il diritto inizia il quarto giorno successivo all’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 2. 2 Per le persone in quarantena e per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3 il diritto inizia quando sono adempiute tutte le condizioni di cui all’articolo 2. 3 Il diritto si estingue con la revoca dei provvedimenti adottati conformemente agli articoli 7, 35 e 40 LEp8. 4 Ai lavoratori indipendenti di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b numero 2 sono versate al massimo 30 indennità giornaliere.
5 Alle persone in quarantena sono versate al massimo 10 indennità giornaliere.
4 RS 830.1 5 RS 831.10 6 RS 818.101.24 7 RS 221.229.1 8 RS 818.101
O COVID-19 perdita di guadagno RU 2020
Art. 4 Forma dell’indennità e numero delle indennità giornaliere
1 L’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera.
2 Ogni cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere.
Art. 5 Importo e calcolo dell’indennità 1 L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità. 2 All’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 19529 sulle indennità di perdita di guadagno.
3 L’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno.
4 L’indennità è ridotta nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il
capoverso 3.
Art. 6 Prescrizione In deroga all’articolo 24 LPGA10, il diritto alle indennità non riscosse si estingue cinque anni dopo la revoca dei provvedimenti.
Art. 7 Esercizio del diritto Il diritto all’indennità deve essere esercitato dall’avente diritto.
Art. 8 Fissazione e pagamento
1 L’indennità è versata all’avente diritto.
2 L’indennità è versata mensilmente e posticipatamente.
3 L’indennità è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era compe-
tente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’inden- nità.
4 Seentrambi i genitori ricevono un’indennità, è competente un’unica cassa di
compensazione.
5 L’indennità
è fissata mediante la procedura semplificata di cui all’articolo 51 LPGA11. Questa disposizione è applicabile, in deroga all’articolo 49 capoverso 1 LPGA, anche alle indennità di notevole entità.
9 RS 834.1 10 RS 830.1 11 RS 830.1
O COVID-19 perdita di guadagno RU 2020
Art. 9 Contributi alle assicurazioni sociali
1 Sull’indennità devono essere pagati i contributi:
a. all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; b. all’assicurazione per l’invalidità; c. all’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno; d. se del caso, all’assicurazione contro la disoccupazione. 2 I contributi sono a carico per metà dell’avente diritto e per metà della Confedera- zione.
Art. 10 Esecuzione e finanziamento
1 L’esecuzione dell’indennità compete alle casse di compensazione AVS.
2 L’indennità e le spese di esecuzione sostenute dalle casse di compensazione sono finanziate dalla Confederazione.
Art. 11 Entrata in vigore e durata di validità
1 La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 17 marzo 202012.
2 Si applica per un periodo di sei mesi dalla data d’entrata in vigore.
20 marzo 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
12 Pubblicazione urgente del 20 marzo 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).