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AS 2020 883

Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa

Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)

Modifica del 19 febbraio 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 22a Durata dell’obbligo di rimborso in caso di lavoro distaccato di lunga durata (Art. 22 cpv. 3 LStrI) 1 L’obbligo del datore di lavoro di rimborsare al lavoratore distaccato le spese soste- nute nell’ambito di una prestazione di servizi transfrontaliera o di un trasferimento per motivi aziendali decade dopo un soggiorno ininterrotto in Svizzera del lavoratore distaccato superiore a 12 mesi. 2 Il capoverso 1 non si applica se al lavoratore distaccato o al prestatore di servizi transfrontalieri è garantito un salario minimo sulla base di un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale o di un contratto normale di lavoro ai sensi dell’articolo 360a del Codice delle obbligazioni2.

Art. 22b Ex art. 22a

Art. 33 Il minore affiliato può ottenere un permesso di dimora se le condizioni di diritto civile per l’accoglimento di un affiliando straniero sono adempite.

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Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O RU 2020

Art. 87 cpv. 1bis, frase introduttiva, lett. f e g nonché cpv. 5 1bis I dati di cui al capoverso 1 lettere a e b possono essere rilevati al fine della loro registrazione nel sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (AFIS) dell’Ufficio federale di polizia, se lo straniero in questione: f. dichiara di avere cambiato cognome; g. non dimostra che tutte le condizioni di ingresso di cui all’articolo 6 paragra- fo 1 del codice frontiere Schengen3 sono soddisfatte. 5 I dati di cui al capoverso 1 lettere a e b possono essere rilevati sistematicamente ai fini della loro registrazione in AFIS per le categorie di persone seguenti: a. i richiedenti un visto C o D titolari di documenti di viaggio in caso di dubbio fondato riguardo alla loro identità; b. i richiedenti un visto D che fanno valere il ricongiungimento familiare in Svizzera; c. i richiedenti un visto D per motivi umanitari ai sensi dell’articolo 4 capover- so 2 dell’ordinanza del 15 agosto 20184 concernente l’entrata e il rilascio del visto.

II L’ordinanza del 21 maggio 20035 sui lavoratori distaccati in Svizzera è modificata come segue:

Art. 1a Durata dell’obbligo di rimborso in caso di lavoro distaccato di lunga durata (Art. 2 cpv. 5 LDist) 1 L’obbligo del datore di lavoro di rimborsare al lavoratore distaccato le spese soste- nute nell’ambito del lavoro distaccato decade dopo un soggiorno ininterrotto in Svizzera del lavoratore distaccato superiore a 12 mesi. 2 Il capoverso 1 non si applica se al lavoratore distaccato è garantito un salario minimo sulla base di un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale o di un contratto normale di lavoro ai sensi dell’articolo 360a del Codice delle obbliga- zioni6.

3 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modifi- cato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/458, GU L 74 del 18.3.2017, p. 1. 4 RS 142.204 5 RS 823.201 6 RS 220

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Art. 6 cpv. 6bis 6bis Sela notifica è effettuata on line mediante il modulo ufficiale della SEM, quest’ultima trasmette i pertinenti dati alla competente autorità cantonale. Il tratta- mento dei dati è retto dall’articolo 6 dell’ordinanza SIMIC del 12 aprile 20067.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2020.

19 febbraio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

7 RS 142.513

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