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AS 2020 913

Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali

Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1)

Modifica del 19 febbraio 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 1 dell’11 agosto 19991 sull’asilo è modificata come segue:

Art. 17 Videosorveglianza (art. 102ebis LAsi)

1 La SEM può impiegare un sistema di videosorveglianza all’interno e all’esterno

degli edifici che gestisce nel quadro della procedura d’asilo, segnatamente all’interno e all’esterno dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti. 2 È vietato l’impiego del sistema di videosorveglianza nelle camere, nelle docce e nei bagni nonché negli uffici dei collaboratori della SEM o dei terzi cui essa ha delegato determinati compiti. 3 I dati audiovisivi sono registrati su dischi duri conservati in un locale chiuso a chiave e accessibile unicamente alle persone autorizzate. 4 Se uno stato di fatto lascia presumere un danno a un bene o a una persona, il diret- tore della SEM o il suo supplente può ordinare un’inchiesta amministrativa. 5 Nel caso di un’inchiesta penale, le registrazioni sono consegnate fisicamente alle autorità di perseguimento penale su un supporto elettronico. 6 La videosorveglianza è chiaramente segnalata presso tutte le entrate, principali e secondarie, dell’edificio. 7 I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione appena arrivati in un centro della Confederazione o in un alloggio presso un aeroporto sono informati per scritto, in una lingua a loro comprensibile, sull’esistenza della videosorveglianza e sullo scopo del trattamento dei dati registrati.

1 RS 142.311

2019-3302 913

Ordinanza 1 sull’asilo RU 2020

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2020.

19 febbraio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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