AS 2020 955
Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri
Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)
Modifica del 19 febbraio 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 14 novembre 20121 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri è modificata come segue:
Art. 9a Autorizzazione di viaggio per rifugiati (art. 59c cpv. 2 LStrI) 1 In caso di malattia grave, infortunio grave o di decesso di un congiunto, la SEM può autorizzare un rifugiato a recarsi in uno Stato per il quale è stato disposto un divieto di viaggio secondo l’articolo 59c capoverso 1 secondo periodo LStrI. 2 La domanda di autorizzazione debitamente motivata deve essere depositata con le relative prove presso l’autorità cantonale competente.
3 L’autorità cantonale competente trasmette la domanda alla SEM.
4 La validità dell’autorizzazione di viaggio è limitata al periodo di tempo necessario per il viaggio, ma al massimo a 30 giorni. 5 Sono considerati congiunti secondo il capoverso 1 i genitori, i nonni, i fratelli e le sorelle, il coniuge, i figli e gli abbiatici del rifugiato.
Art. 12 cpv. 3 3 Il titolo di viaggio per rifugiati non autorizza viaggi nello Stato d’origine o di provenienza o in uno Stato per il quale è stato disposto nei loro confronti un divieto di viaggio.
1 RS 143.5
2019-3299 955
Rilascio di documenti di viaggio per stranieri. O RU 2020
Art. 17 Messa fuori uso e distruzione di documenti di viaggio 1 I documenti di viaggio restituiti sono resi inutilizzabili e successivamente distrutti dalla SEM. 2 Al momento della restituzione, i documenti di viaggio resi inutilizzabili possono, su richiesta del titolare, essere riconsegnati al titolare oppure, se questi è deceduto, ai congiunti.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2020.
19 febbraio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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