AS 2021 1
AS 2021 1
Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori)
Modifica del 6 gennaio 2021
Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 3 capoverso 2 secondo periodo dell’ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 2 luglio 20201, ordina:
I L’allegato dell’ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico interna- zionale viaggiatori del 2 luglio 2020 è sostituito dalla versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 7 gennaio 2021 alle ore 00.002.
6 gennaio 2021 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
1 RS 818.101.27 2 Pubblicazione urgente del 6 gennaio 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
2021-0001 RU 2021 1
Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore RU 2021 1 del traffico internazionale viaggiatori
Allegato (art. 3 cpv. 2)
Elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio3
1. Stati e regioni
Andorra Croazia Georgia Lituania Lussemburgo Montenegro San Marino Serbia Slovenia Stati Uniti Svezia
2. Regioni degli Stati limitrofi
Regioni in Germania: – Land Sassonia Regioni in Italia: – Regione Veneto
3. Stati e regioni secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera d
Regno Unito Sudafrica
3 Legenda dell’elenco: uno Stato che figura nell’elenco comprende tutte le sue regioni, isole e regioni d’oltremare, anche se queste non sono elencate separatamente.