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AS 2021 1

AS 2021 1

Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori)

Modifica del 6 gennaio 2021

Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 3 capoverso 2 secondo periodo dell’ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 2 luglio 20201, ordina:

I L’allegato dell’ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico interna- zionale viaggiatori del 2 luglio 2020 è sostituito dalla versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 7 gennaio 2021 alle ore 00.002.

6 gennaio 2021 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

1 RS 818.101.27 2 Pubblicazione urgente del 6 gennaio 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

2021-0001 RU 2021 1

Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore RU 2021 1 del traffico internazionale viaggiatori

Allegato (art. 3 cpv. 2)

Elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio3

1. Stati e regioni

Andorra Croazia Georgia Lituania Lussemburgo Montenegro San Marino Serbia Slovenia Stati Uniti Svezia

2. Regioni degli Stati limitrofi

Regioni in Germania: – Land Sassonia Regioni in Italia: – Regione Veneto

3. Stati e regioni secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera d

Regno Unito Sudafrica

3 Legenda dell’elenco: uno Stato che figura nell’elenco comprende tutte le sue regioni, isole e regioni d’oltremare, anche se queste non sono elencate separatamente.

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