AS 2021 110
Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Proroga dei provvedimenti limitati nel tempo e allentamenti nei settori del tempo libero, della cultura e dello sport e per i negozi)
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Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare)
Modifica del 24 febbraio 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 20201 è modificata come segue:
1 Chi viaggia sui veicoli del trasporto pubblico come treni, tranvie, autobus, battelli, aeromobili e impianti a fune deve portare una mascherina facciale. Sono esentati da quest’obbligo: b. le persone che possono provare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali; quale prova dei mo- tivi di natura medica è richiesto un attestato rilasciato da un professionista della salute abilitato all’esercizio della professione sotto la propria responsa- bilità professionale secondo la legge del 23 giugno 20062 sulle professioni mediche o la legge federale del 18 marzo 20113 sulle professioni psicologiche.
2 Sono esentati da quest’obbligo:
b. le persone che possono provare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali; alla prova dei motivi di natura medica si applica l’articolo 3a capoverso 1 lettera b;
2021-0540 RU 2021 110
Ordinanza COVID-19 situazione particolare RU 2021 110
1 Sono vietati gli assembramenti di più di 15 persone nello spazio pubblico, segnata- mente in piazze pubbliche, luoghi di passeggio e parchi.
Art. 5a Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar, i club, le discoteche e le sale da ballo 1 L’esercizio di strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo è vie- tato.
2 Il divieto non vige per le strutture seguenti:
a. le strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away) e i servizi di fornitura di pasti; b. le mense aziendali che servono esclusivamente le persone che lavorano nell’azienda interessata e che per la distribuzione e la consumazione di cibi e bevande prevedono le misure seguenti nel piano di protezione:
1. per la consumazione nel settore della ristorazione vige l’obbligo di stare
seduti,
2. durante la consumazione tutte le persone devono rispettare la distanza
obbligatoria; c. le mense e le offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo che ser- vono esclusivamente gli allievi, i docenti e i dipendenti della scuola; d. le strutture della ristorazione e i bar riservati esclusivamente agli ospiti dell’al- bergo; a questi si applica quanto segue:
1. la dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo quattro
persone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli,
2. per gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le be-
vande possono essere consumati soltanto stando seduti,
3. tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o de-
vono essere installate barriere efficaci,
4. i gestori devono registrare i dati di contatto di almeno un ospite per ogni
gruppo di ospiti. 3 Le strutture di cui al capoverso 2 lettere a e d possono restare aperte tra le ore 06.00 e le ore 23.00.
Abrogato
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Art. 5d Disposizioni particolari per le strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive 1 I luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive sono chiusi al pubblico; sono esclusi: a. i musei, le biblioteche e gli archivi; b. gli impianti per l’equitazione; c. gli impianti negli alberghi a condizione che siano accessibili ai soli ospiti dell’albergo; d. la loro utilizzazione per manifestazioni e attività ammesse secondo gli arti- coli 6 capoverso 1 e 6e–6g. 2 I luoghi chiusi di strutture necessari per l’utilizzazione delle aree esterne, segnata- mente l’area di entrata, gli impianti sanitari e gli spogliatoi, possono essere tenuti aperti.
Art. 6 Disposizioni particolari per le manifestazioni e le fiere
1 Lo svolgimento di manifestazioni è vietato. Sono esclusi dal divieto:
a. le manifestazioni secondo l’articolo 6c; b. le manifestazioni per la formazione dell’opinione politica con fino a 50 per- sone; c. le udienze dinanzi ad autorità di conciliazione o giudiziarie; d. le manifestazioni religiose con fino a 50 persone; e. i funerali nella cerchia familiare e degli amici stretti; f. le manifestazioni nel settore della formazione ammesse secondo l’articolo 6d; g. le manifestazioni senza pubblico nel settore dello sport e della cultura secondo gli articoli 6e e 6f capoversi 2 e 3; h. le manifestazioni che hanno luogo nella cerchia familiare o di amici secondo il capoverso 2; i. gli incontri di gruppi di auto aiuto attivi nei settori della lotta alle dipendenze e della salute psichica con non più di dieci persone. 2 Alle manifestazioni che hanno luogo nella cerchia familiare o di amici (manifesta- zioni private) possono partecipare al massimo cinque persone se si svolgono in luoghi chiusi e al massimo 15 persone se si svolgono in aree esterne. Non vige l’obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione.
3 Lo svolgimento di fiere in luoghi chiusi è vietato.
Abrogato
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Art. 6e Disposizioni particolari per il settore dello sport
1 Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti:
a. le attività sportive di bambini e giovani nati nel 2001 o dopo, incluse le com- petizioni senza pubblico; b. le attività sportive senza contatto fisico che sono svolte all’aperto individual- mente o in gruppi fino a 15 persone nate nel 2000 o prima se è indossata una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza obbligatoria; le competizioni sono vietate; c. gli allenamenti e le competizioni di atleti di punta titolari di un attestato di sportivo di punta nazionale o regionale di Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale svolti individualmente, in gruppi fino a 15 persone o in squadre di competi- zione a composizione stabile; d. gli allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una lega professionistica o semiprofessionistica o di una lega giovanile nazio- nale; se l’attività è svolta a livello professionistico o semiprofessionistico sol- tanto nella lega di uno dei due sessi, gli allenamenti e le competizioni possono avere luogo anche nella lega dell’altro sesso. 2 Per le attività sportive in gruppi fino a cinque persone di cui al capoverso 1 lettere a e b non vige l’obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l’articolo 4.
Art. 6f Disposizioni particolari per il settore culturale 1 Per l’esercizio di musei, biblioteche, archivi e istituzioni analoghe vige unicamente l’obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l’articolo 4. 2 Nel settore della cultura sono ammesse le seguenti attività, incluse le esibizioni senza pubblico e l’utilizzazione delle strutture necessarie per lo svolgimento delle attività: a. nel settore non professionale:
1. le attività di bambini e giovani nati nel 2001 o dopo,
2. le attività individuali di persone nate nel 2000 o prima,
3. le attività in luoghi chiusi in gruppi fino a cinque persone nate nel 2000
o prima, se le persone interessate portano una mascherina facciale e se è mantenuta la distanza obbligatoria; in locali grandi si può rinunciare all’uso della mascherina facciale se vigono prescrizioni supplementari sul distanziamento e limitazioni della capienza,
4. le attività all’aperto in gruppi fino a 15 persone nate nel 2000 o prima, se
le persone interessate portano una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza obbligatoria; b. nel settore professionale: le attività di artisti o corpi di artisti.
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3 Alle attività di canto si applica quanto segue:
a. nel settore non professionale sono vietati il canto in comune all’infuori della cerchia familiare, incluse le attività di cori o con cantanti; sono esclusi dal divieto il canto di bambini e giovani nati nel 2001 o dopo e il canto nel quadro di lezioni individuali; sono vietate le esibizioni in presenza di pubblico; b. nel settore professionale:
1. sono vietate le esibizioni con cori in presenza di pubblico,
2. le prove e le esibizioni con cantanti sono ammesse soltanto se il piano di
protezione prevede misure di protezione specifiche. 4 Per le manifestazioni di cui al capoverso 2 lettera a in gruppi fino a cinque persone non vige l’obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l’articolo 4.
Art. 6g Disposizioni particolari per l’animazione socioculturale dell’infanzia e della gioventù Le attività di organizzazioni o istituzioni di animazione socioculturale dell’infanzia e della gioventù sono ammesse se sono adempiute le seguenti condizioni: a. le attività sono destinate a bambini e giovani nati nel 2001 o dopo; b. un esperto gestisce le attività dei giovani e dei bambini; c. nel piano di protezione sono definite:
1. le attività ammesse: non sono ammesse in nessun caso le feste, le mani-
festazioni di ballo e la distribuzione di cibi e bevande,
2. il numero massimo consentito di bambini e giovani presenti.
1bis Nei luoghi chiusi, inclusi i veicoli, in cui è presente più di una persona tutte le persone devono portare una mascherina facciale. Quest’obbligo non vige per: a. Abrogato c. le persone che secondo l’articolo 3b capoverso 2 sono esentate dall’obbligo di portare una mascherina facciale. 2 I datori di lavoro prendono ulteriori provvedimenti secondo il principio STOP (so- stituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale), segnatamente la separazione fisica, squadre separate o l’uso di mascherine all’esterno. 3 Qualora per la natura dell’attività ciò sia possibile e attuabile senza un onere spro- porzionato, i datori di lavoro provvedono affinché i lavoratori adempiano da casa i loro obblighi lavorativi. Adottano provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine. Per l’adempimento da casa dei loro obblighi lavorativi in virtù di tale disposi- zione, ai lavoratori non è dovuta alcuna indennità per spese.
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4 Alla protezione dei lavoratori particolarmente a rischio si applica inoltre l’arti- colo 27a dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20204.
Art. 13 lett. a, e h È punito con la multa chi: a. in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente o per negligenza non rispetta i suoi obblighi di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e agli articoli 5a, e. intenzionalmente svolge fiere il cui svolgimento è vietato secondo l’articolo 6 capoverso 3; h. in qualità di ospite di una struttura della ristorazione o di un bar riservati agli ospiti dell’albergo intenzionalmente viola l’obbligo di stare seduti di cui all’articolo 5a capoverso 2 lettera d numero 2;
II
1 L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
2 L’allegato 2 è abrogato.
III L’allegato 2 dell’ordinanza del 16 gennaio 20195 concernente le multe disciplinari è modificato come segue:
N. 16001 e 16004
16001. Svolgimento di una manifestazione privata non consentita (art. 13
lett. d in combinato disposto con l’art. 6 cpv. 2 ordinanza COVID-19 situazione particolare) 200
16004. Partecipazione a un assembramento nello spazio pubblico con più di
15 persone o con un numero di persone superiore a quello massimo
stabilito a livello cantonale (art. 13 lett. g in combinato disposto con l’art. 3c cpv. 1 e l’art. 8 cpv. 1 ordinanza COVID-19 situazione parti- colare) 50
4 RS 818.101.24 5 RS 314.11
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IV
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2021 alle ore 00.00 6.
2 Gli articoli 5a, 5d, 6e–6g e l’allegato 1 numero 3.1ter hanno effetto sino al 31 marzo 2021; dopo tale data decadono.
24 febbraio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
6 Pubblicazione urgente del 24 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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Allegato 1 (art. 4 cpv. 3 e 5 cpv. 1)
Prescrizioni relative ai piani di protezione
3.1bis L’accesso a luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico di strutture e a manifestazioni deve essere limitato come segue: a. nei negozi con una superficie di vendita fino a 40 metri quadrati non pos- sono essere presenti più di 3 clienti; b. ai negozi con una superficie di vendita superiore a 40 metri quadrati che conseguono almeno due terzi del loro fatturato con la vendita di generi alimentari si applica quanto segue:
1. 10 metri quadrati per cliente,
2. sono tuttavia ammessi almeno 5 clienti;
c. ai negozi con una superficie di vendita superiore a 40 metri quadrati che conseguono meno dei due terzi del loro fatturato con la vendita di generi alimentari si applica quanto segue:
1. nei negozi con una superficie di vendita di 41–500 metri quadrati:
– 10 metri quadrati per cliente, – sono tuttavia ammessi almeno 5 clienti;
2. nei negozi con una superficie di vendita di 501–1500 metri quadrati:
– 15 metri quadrati per cliente, – sono tuttavia ammessi almeno 50 clienti;
3. nei negozi con una superficie di vendita superiore a 1500 metri qua-
drati: – 25 metri quadrati per cliente, – sono tuttavia ammessi almeno 100 clienti; d. in strutture in cui si trovano diversi negozi la cui superficie di vendita complessiva è superiore a 10 000 metri quadrati (centri commerciali), il numero complessivo di clienti presenti non può eccedere la somma del numero di clienti consentito nei singoli negozi aperti; e. nei musei le limitazioni di cui alle lettere a e c si applicano per analogia; f. nelle strutture diverse dai negozi e dai musei, nelle superfici in cui le persone possono muoversi liberamente deve essere a disposizione, in presenza di più persone, una superficie di almeno 10 metri quadrati per persona; sono tuttavia ammesse almeno 5 persone; nelle strutture con una superficie fino a 30 metri quadrati la superficie minima per persona deve essere di 6 metri quadrati; per le attività con bambini e giovani nati nel
2001 o dopo queste prescrizioni non vigono nel settore culturale o spor-
tivo o in organizzazioni e istituzioni di animazione socioculturale per l’infanzia e la gioventù;
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g. nelle file di sedie o nei posti a sedere ordinati in modo analogo può essere occupato soltanto un posto su due o possono essere occupati soltanto po- sti a sedere che si trovano a una distanza equivalente. 3.1ter Alle attività culturali di cui all’articolo 6f capoverso 2 lettera a numero 3 si applica quanto segue: a. gli spazi devono essere calcolati in modo che per ogni persona siano a disposizione almeno 15 metri quadrati di superficie per uso esclusivo o devono essere installate separazioni efficaci tra le persone; b. il locale deve disporre di un’aerazione efficace.
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