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AS 2021 142

Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea e dall’Irlanda del Nord

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea e dall’Irlanda del Nord

Modifica del 10 marzo 2021

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ordina:

I L’ordinanza dell’USAV del 15 dicembre 20201 che istituisce provvedimenti per evi- tare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea e dall’Irlanda del Nord è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 2 lett. b, nota a piè di pagina

2 L’importazione di uova da cova è ammessa se:

b. l’autorità competente dello Stato membro dell’Unione europea (UE) interes- sato o l’autorità competente dell’Irlanda del Nord ha autorizzato l’esporta- zione secondo le condizioni di cui all’articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2020/18092; e

II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa

1 RS 916.443.102.1 2 Decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione, del 30 novembre 2020, relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patoge- nicità in alcuni Stati membri, GU L 402 dell’1.12.2020, pag. 144; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/396, GU L 78 del 5.3.2021, pag. 1.

2021-0727 RU 2021 142

Istituzione di provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza RU 2021 142 aviaria da taluni Stati membri dell’UE e dall’Irlanda del Nord. O dell’USAV

III La presente ordinanza entra in vigore il 12 marzo 20213.

10 marzo 2021 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss

3 Pubblicazione urgente dell’11 marzo 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Istituzione di provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza RU 2021 142 aviaria da taluni Stati membri dell’UE e dall’Irlanda del Nord. O dell’USAV

Allegato (art. 1–5)

Stati membri e zone interessati

1 Zone di protezione e zone di sorveglianza negli Stati membri

dell’UE interessati e nell’Irlanda del Nord Gli Stati membri dell’Unione europea e altri territori interessati nonché le zone di protezione e le zone di sorveglianza sono stabiliti nella decisione di esecuzione se- guente:

Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione, (UE) 2020/1809 del 30 novembre 2020, relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri, GU L 402 dell’1.12.2020, pag. 144; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/396, GU L 78 del 5.3.2021, pag. 1

Gli allegati della decisione di esecuzione elencano le zone di protezione e le zone di sorveglianza come segue: Parte A zone di protezione Parte B zone di sorveglianza

2 Stati membri dell’UE e altre zone interessati

Nei seguenti Stati membri dell’UE e nelle seguenti altre zone vi sono zone di prote- zione e zone di sorveglianza: Bulgaria Danimarca Estonia Finlandia Francia Germania Italia Paesi Bassi Polonia Repubblica Ceca

Istituzione di provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza RU 2021 142 aviaria da taluni Stati membri dell’UE e dall’Irlanda del Nord. O dell’USAV

Romania Svezia

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