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AS 2021 16

Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione)

Modifica del 20 gennaio 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione del 20 marzo 20201 è modificata come segue:

Art. 3 In deroga agli articoli 32 capoverso 2 e 37 lettera b della legge federale del 25 giugno 19822 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI), nessun periodo d’attesa è dedotto dalla perdita di lavoro computabile.

Art. 4 1 In deroga all’articolo 33 capoverso 1 lettera e LADI 3, una perdita di lavoro è com- putabile in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata de- terminata o da un rapporto di tirocinio. 2 Le persone vincolate da un rapporto di tirocinio hanno diritto a un’indennità per lavoro ridotto se: a. la loro formazione continua a essere garantita; b. l’azienda è stata chiusa a seguito di una decisione delle autorità; e c. l’azienda non riceve nessun altro sostegno finanziario per coprire i loro salari.

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