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AS 2021 173

Ordinanza del 12 marzo 2021 sull’esame federale di maturità professionale 2021 in relazione all’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 esame federale di maturità professionale 2021)

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sull’esame federale di maturità professionale 2021 in relazione all’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 esame federale di maturità professionale 2021)

del 12 marzo 2021

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), visto l’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza del 24 giugno 20091 sulla maturità professionale (OMPr), ordina:

Art. 1 Oggetto, principi e scopo 1 La presente ordinanza disciplina l’esame federale di maturità professionale nel 2021 in considerazione dell’epidemia di COVID-19. 2 L’esame federale di maturità professionale 2021 si svolge secondo le disposizioni dell’ordinanza della SEFRI del 16 novembre 20162 sull’esame federale di maturità professionale (OEFMP). Sono fatte salve le disposizioni qui di seguito. 3 Se la situazione epidemiologica non consente il regolare svolgimento dell’esame fe- derale di maturità professionale 2021 per ragioni imperative di politica sanitaria, gli esami possono svolgersi, parzialmente in deroga all’OEFMP, secondo le disposizioni qui di seguito. 4 La presente ordinanza si prefigge di offrire ai candidati all’esame federale di maturità professionale 2021 la possibilità di sostenere, nonostante l’epidemia di COVID-19, un esame federale di maturità professionale che consenta di proseguire gli studi nel livello terziario.

Art. 2 Esami scritti Se non è possibile svolgere gli esami scritti, è annullata l’intera sessione d’esame.

RS 412.103.12

2021-0848 RU 2021 173

Ordinanza COVID-19 esame federale di maturità professionale 2021 RU 2021 173

Art. 3 Esami orali, presentazione del PDI e calcolo delle note 1 Se non è possibile svolgere gli esami orali nell’ambito fondamentale e nell’ambito specifico e non è possibile svolgere la presentazione del progetto didattico interdisci- plinare (PDI), in deroga all’articolo 17 capoversi 1, 2 e 4 OEFMP 3 tali esami non devono essere recuperati. 2 Nell’ambito fondamentale e nell’ambito specifico la nota della materia risulta dalla nota delle prestazioni valutate. La nota del PDI risulta dalla nota del prodotto del pro- getto. Si applica per analogia l’articolo 19 capoversi 1–4 OEFMP. 3 Se non è possibile svolgere gli esami orali nell’ambito complementare, in deroga all’articolo 13 capoverso 6 OEFMP decadono le rispettive materie d’esame di cui all’articolo 13 capoverso 6 lettere a numero 2, b numero 2, c numero 2, d numero 2 ed e numero 2 OEFMP. 4 Le materie d’esame di cui al capoverso 3 sono riportate nel foglio delle note con la menzione «esonerato» e non sono prese in considerazione per il calcolo delle note.

5 La nota complessiva è calcolata per analogia secondo l’articolo 19 capoverso 5

OEFMP.

Art. 4 Entrata in vigore e durata di validità

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2021.

2 Si applica fino al 31 dicembre 2021.

12 marzo 2021 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer Direttore supplente

3 RS 412.103.11

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