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AS 2021 183

AS 2021 183

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno)

Modifica del 31 marzo 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 20201 è modificata come segue:

3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.

Art. 6 Estinzione del diritto all’indennità In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA2, il diritto all’indennità si estingue il 31 dicembre 2021.