AS 2021 208
Ordinanza dell’USAV che istituisce misure destinate a proteggere le popolazioni di pollame da cortile dallʼinfluenza aviaria e a impedire la diffusione di tale epizoozia
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Ordinanza dell’USAV che istituisce misure destinate a proteggere le popolazioni di pollame da cortile dallʼinfluenza aviaria e a impedire la diffusione di tale epizoozia
Modifica del 14 aprile 2021
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ordina:
I L’ordinanza dell’USAV del 9 aprile 20211 che istituisce misure destinate a proteggere le popolazioni di pollame da cortile dallʼinfluenza aviaria e a impedire la diffusione di tale epizoozia è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 3 3 In deroga al capoverso 2 è ammessa l’esportazione di sottoprodotti di origine ani- male di pollame da cortile, se: a. sono sottoposti a uno dei metodi di trasformazione conformi all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/20112 o ad un altro trattamento termico che distrugge l’agente dell’influenza aviaria; e b. l’autorità del luogo di destinazione ne ha dato il suo consenso.
1 RS 916.443.110
2 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/1720, GU L 386 del 18.11.2020, pag. 6.
2021-1148 RU 2021 208
Misure destinate a proteggere le popolazioni di pollame da cortile RU 2021 208 dallʼinfluenza aviaria e a impedire la diffusione di tale epizoozia. O dell’USAV
II La presente ordinanza entra in vigore il 15 aprile 20213.
14 aprile 2021 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
3 Pubblicazione urgente del 14 aprile 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).