AS 2021 245
Ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP). Correzione
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Correzione (art. 10 cpv. 1 LPubb)
Ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP)
Modifica del 12 ottobre 2011 (RU 2011 4959; RS 942.211)
Art. 16 cpv. 2
Invece di: 2 In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall’annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve poter comprovare l’adempimento delle condizioni giustificanti l’indicazione di prezzi comparativi secondo il capoverso 1.
Leggasi: 2 In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall’annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve rendere verosimile l’adempimento delle condizioni giustificanti l’indicazione di prezzi comparativi secondo il capoverso 1.
27 aprile 2021 Cancelleria federale
2021-1354 RU 2021 245
O sull’indicazione dei prezzi. Correzione RU 2021 245
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