AS 2021 291
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Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR)
RS 0.631.252.512; RU 1978 1281
Traduzione Modifica dell’allegato 6 Approvata dalle Parti contraenti il 15 ottobre 2020 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° giugno 2021
Aggiungere la nuova nota esplicativa 0.49
«0.49 Articolo 49 Le Parti contraenti possono accordare, conformemente alla loro legislazione nazionale, agevolezze più ampie per l’applicazione delle disposizioni della Convenzione alle persone debitamente autorizzate. Le condizioni imposte dalle autorità competenti nell’accordare tali agevolezze dovrebbero includere almeno l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per garantire il corretto svolgimento della procedura TIR, l’esenzione dall’ob- bligo di presentare le merci, il veicolo stradale, l’autotreno, il contenitore e il libretto TIR presso gli uffici doganali di partenza o di destinazione nonché le istruzioni per le persone debitamente autorizzate a svolgere compiti specifici assegnati alle autorità doganali secondo la Convenzione TIR, in particolare la compilazione del libretto TIR, l’apposizione del timbro sul libretto TIR e l’ap- posizione o la verifica dei sigilli doganali. Le persone debitamente autorizzate a cui sono state accordate agevolezze più ampie dovrebbero introdurre un sistema di conservazione dei dati che consente alle autorità doganali di effet- tuare controlli efficaci nonché di sorvegliare la procedura ed effettuare con- trolli casuali. Agevolezze più ampie dovrebbero essere accordate ai titolari di libretti TIR senza pregiudicare l’obbligo di pagamento previsto all’articolo 11 paragrafo 2 della Convenzione.»
2021-1041 RU 2021 291
Convenzione TIR 1975 RU 2021 291