AS 2021 295
Ordinanza sull’esportazione e la mediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili (OICoM)
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza sull’esportazione e la mediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili (OICoM)
Modifica del 17 maggio 2021
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 6 dell’ordinanza del 25 novembre 20201 sull’esportazione e la mediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili (OICoM), ordina:
I L’allegato dell’OICoM è sostituito dalla versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.
17 maggio 2021 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin
Allegato (art. 1 e 6)
Beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili
Con il termine beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili si intendono le merci, le tecnologie e i prodotti di software seguenti che figurano nell’al- legato 2 OBDI2 con i numeri di controllo delle esportazioni (ECN) sotto indicati:
3. 4E001.a, se riguarda la tecnologia relativa all’ECN 4A005 o 4D004
8. 5D001, se riguarda il software relativo all’ECN 5A001.f o 5A001.j
10. 5E001, se riguarda la tecnologia relativa all’ECN 5A001.f o 5A001.j
11. 5D002, se riguarda il software relativo all’ECN 5A004
12. 5E002, se riguarda la tecnologia relativa all’ECN 5A004
2 RS 946.202.1