AS 2021 347
Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
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Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
Modifica del 4 giugno 2021
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:
Art. 20 Principio 1 L’assicurazione assume una determinata rimunerazione dei mezzi e degli apparecchi che servono alla cura o alla diagnosi per sorvegliare il trattamento e le conseguenze di una malattia e che: a. sono consegnati da un centro di consegna secondo l’articolo 55 OAMal su prescrizione medica o, qualora si tratti di mezzi e apparecchi di cui all’articolo
4 lettera c, su prescrizione di un chiropratico e sono utilizzati dalla persona
assicurata da sola o con lʼaiuto di una persona non professionista che collabora alla diagnosi o alla cura; oppure che b. sono utilizzati nell’ambito delle cure conformemente all’articolo 25a LAMal2 previa prescrizione medica. 2 La rimunerazione dei mezzi e degli apparecchi che i fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 LAMal, nel quadro della loro attività, non utilizzano ai sensi del capoverso 1 lettera b è fissata nelle convenzioni tariffali con la relativa dia- gnosi o cura.
1 I mezzi e gli apparecchi rimunerati secondo l’articolo 20 capoverso 1 figurano
nell’elenco di cui all’allegato 2 secondo i gruppi di prodotti.
2 Abrogato
2021-1898 RU 2021 347
Ordinanza sulle prestazioni RU 2021 347
Art. 21 Concerne soltanto il testo francese
Art. 24 Entità della rimunerazione 1 Gli importi massimi della rimunerazione sono fissati nell’allegato 2 in funzione della denominazione dei prodotti. 2 Se per prodotti che possono essere utilizzati sia secondo l’articolo 20 capoverso 1 lettera a sia secondo l’articolo 20 capoverso 1 lettera b è stato fissato nell’elenco, oltre all’importo massimo della rimunerazione secondo il capoverso 1, un importo massimo della rimunerazione ridotto, quest’ultimo si applica per la rimunerazione dei prodotti che: a. sono impiegati durante la degenza dell’assicurato in una casa di cura; oppure che b. sono fatturati dal personale infermieristico o da organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio. 3 L’assicurazione assume i costi solo fino all’importo massimo della rimunerazione applicabile secondo il capoverso 1 o 2. Se il prezzo di un prodotto supera tale importo massimo della rimunerazione, la differenza è a carico dell’assicurato. 4 L’ammontare della rimunerazione può corrispondere al prezzo di vendita o di no- leggio. I mezzi e gli apparecchi costosi che possono essere riutilizzati da altri pazienti vengono di regola noleggiati. 5 L’assicurazione assume i costi, nei limiti dell’importo massimo della rimunerazione applicabile conformemente al capoverso 1 o 2, soltanto per mezzi e apparecchi pronti ad essere utilizzati. In caso di vendita, l’assicurazione assume i costi d’adeguamento e di manutenzione necessari, se ciò è previsto nell’elenco. I costi d’adeguamento e di manutenzione sono compresi nel prezzo di noleggio. 6 Gli assicuratori possono convenire tariffe secondo l’articolo 46 LAMal 3 con il per- sonale infermieristico, le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio e le case di cura per i mezzi e gli apparecchi che figurano nell’elenco. In questo caso, la rimunerazione per i fornitori di prestazioni che hanno aderito alla convenzione tariffale è stabilita in funzione di tale convenzione.
Art. 28 cpv. 3 3 Per la rimunerazione delle analisi che secondo l’allegato 3 possono essere eseguite nei laboratori degli studi medici è possibile fissare tariffe secondo gli articoli 46 e 48 LAMal.
Disposizione transitoria della modifica del 2 luglio 2019 cpv. 2
2 Il termine di cui al capoverso 1 è prorogato fino al 31 dicembre 2023.
3 RS 832.10
Ordinanza sulle prestazioni RU 2021 347
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2021.
4 giugno 2021 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
Ordinanza sulle prestazioni RU 2021 347