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AS 2021 370

Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 22 giugno 2021

L’Amministrazione federale delle dogane, visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane, ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modifi- cato come segue:

Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 1008.4029, 1008.5029, 1008.9027 e 1104.2932

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

1008. Fonio (Digitaria spp.) per la fabbricazione 3.––

40 29 di derrate alimentari,

con residui per il foraggiamento

1008. Quinoa (Chenopodium quinoa) per la fabbricazione 3.––

50 29 di derrate alimentari,

con residui per il foraggiamento

1008. Altri cereali per la fabbricazione 3.––

90 27 di derrate alimentari,

con residui per il foraggiamento

1104. Altri cereali lavorati, di orzo per la fabbricazione 9.––

29 32 di derrate alimentari,

con residui per il foraggiamento

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