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AS 2021 377

Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Ordinanza sulle epidemie, OEp)

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Ordinanza sulle epidemie, OEp)

Modifica del 23 giugno 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 aprile 20151 sulle epidemie è modificata come segue:

Art. 64a cpv. 1, frase introduttiva, 4 lett. e nonché 4 bis 1 La Confederazione assume i costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate dai farmacisti su persone appartenenti a una delle categorie seguenti: 4 Con l’importo di cui al capoverso 3 sono indennizzate tutte le prestazioni fornite in relazione alla vaccinazione, ovvero: e. il rilascio dell’attestato di vaccinazione e del certificato di vaccinazione COVID-19. 4bis Per le vaccinazioni di cui al capoverso 1 effettuate sino al 30 giugno 2021, la Con- federazione assume un importo forfettario di 8.30 franchi per ogni certificato di vac- cinazione COVID-19 secondo l’ordinanza sui certificati COVID-19 del 4 giugno 20212 rilasciato a posteriori da un farmacista. Con questo importo sono indennizzate tutte le prestazioni fornite in relazione al rilascio del certificato.

Art. 64b cpv. 1, frase introduttiva e 7 1 Alla fine dei mesi di febbraio, aprile, giugno, settembre e dicembre, i farmacisti in- viano all’autorità cantonale competente una fattura collettiva per le vaccinazioni che hanno effettuato nei due o tre mesi precedenti secondo l’articolo 64a capoverso 1. Sulla fattura deve essere indicato: 7 Alla procedura per l’assunzione dei costi secondo l’articolo 64a capoverso 4bis si applicano per analogia i capoversi 1–6.

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