AS 2021 379
Ordinanza del 23 giugno 2021 sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare)
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Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare)
del 23 giugno 2021
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 6 capoverso 2 lettere a e b della legge del 28 settembre 2012 1 sulle epidemie (LEp), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e scopo 1 La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19. 2 I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID- 19) e interrompere le catene di trasmissione.
Art. 2 Competenza dei Cantoni 1 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, i Cantoni mantengono le loro competenze secondo la LEp. 2 I provvedimenti nel settore della scuola dell’obbligo e del livello secondario II rien- trano nella competenza dei Cantoni.
Art. 3 Persone con un certificato Sono considerate persone con un certificato ai sensi della presente ordinanza le per- sone che dispongono di uno dei seguenti certificati: a. un certificato COVID-19 secondo l’articolo 1 lettera a dell’ordinanza del 4 giugno 20212 sui certificati COVID-19;
RS 818.101.26
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Ordinanza COVID-19 situazione particolare RU 2021 379
b. un certificato estero riconosciuto secondo la sezione 7 dell’ordinanza sui cer- tificati COVID-19.
Sezione 2: Provvedimenti nei confronti delle persone
Art. 4 Principio Ogni persona rispetta le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) concernenti l’igiene e il comportamento durante l’epidemia di COVID-193.
Art. 5 Viaggiatori sui trasporti pubblici 1 Chi viaggia in settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico come treni, tranvie, autobus, battelli, aeromobili e impianti a fune deve portare una mascherina facciale. Sono esentati da quest’obbligo: a. i bambini fino al compimento dei 12 anni; b. le persone che possono provare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali; quale prova dei mo- tivi di natura medica è richiesto un attestato rilasciato da un professionista della salute abilitato all’esercizio della professione sotto la propria responsa- bilità professionale secondo la legge del 23 giugno 20064 sulle professioni mediche o la legge federale del 18 marzo 20115 sulle professioni psicologiche.
2 Per veicoli del trasporto pubblico s’intendono:
a. i veicoli di imprese titolari di una concessione secondo l’articolo 6 o di un’au- torizzazione secondo l’articolo 7 o 8 della legge del 20 marzo 2009 6 sul tra- sporto di viaggiatori; b. aeromobili di imprese titolari di un’autorizzazione di esercizio secondo l’arti- colo 27 o 29 della legge federale del 21 dicembre 19487 sulla navigazione aerea, utilizzati nel traffico di linea o charter.
Art. 6 Persone in settori accessibili al pubblico di strutture 1 Chi si trova in luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture deve portare una ma- scherina facciale.
2 Sono esentati dall’obbligo di cui al capoverso 1:
a. i bambini fino al compimento dei 12 anni;
3 Consultabili su www.ufsp.admin.ch > Malattie > Malattie infettive: focolai, epidemie e pandemie > Insorgenze e epidemie attuali > Coronavirus > Così ci proteggiamo. 4 RS 811.11 5 RS 935.81 6 RS 745.1 7 RS 748.0
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b. le persone che possono provare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali; alla prova dei motivi di natura medica si applica l’articolo 5 capoverso 1 lettera b; c. le persone in istituzioni di custodia di bambini complementare alla famiglia o in istituti di formazione, se l’uso della mascherina complica notevolmente la custodia o lo svolgimento della lezione; d. le persone che seguono un trattamento medico o cosmetico al viso; e. le persone che si esibiscono, segnatamente gli oratori; f. le persone che, in virtù di una prescrizione della presente ordinanza, sono esentate dall’obbligo della mascherina:
1. nei settori dello sport, della cultura, del tempo libero e dell’intratteni-
mento,
2. in strutture della ristorazione, bar e club,
3. a manifestazioni.
3 Gli stabilimenti balneari, compresi i bagni termali e i centri wellness, possono pre- vedere nei loro piani di protezione esenzioni dall’obbligo di cui al capoverso 1. 4 Se l’accesso a strutture accessibili al pubblico o a manifestazioni è limitato alle per- sone con un certificato, i gestori e gli organizzatori devono prevedere che le persone che lavorano sul posto che hanno contatti con gli ospiti, i clienti o i visitatori: a. possano presentare a loro volta un certificato; o b. se non possono presentare un certificato: portino tutti una mascherina facciale nei luoghi chiusi. 5 Sentita l’autorità cantonale competente, gli istituti medico-sociali possono prevedere nei loro piani di protezione che, nei settori accessibili al pubblico, siano esentati da quest’obbligo secondo il capoverso 1: a. gli ospiti vaccinati contro il COVID-19: per il lasso di tempo stabilito nell’al- legato 2; b. gli ospiti che sono stati contagiati dal SARS-CoV-2 e che sono considerati guariti: per il lasso di tempo stabilito nell’allegato 2. 6 L’allegato 2 disciplina quali persone sono considerate vaccinate ai sensi del capo- verso 5 lettera a.
Sezione 3: Provvedimenti concernenti la quarantena dei contatti e l’isolamento
Art. 7 Ordine della quarantena dei contatti 1 L’autorità cantonale competente sottopone alla quarantena dei contatti le persone che in una delle circostanze temporali seguenti hanno avuto un contatto stretto con:
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a. una persona il cui contagio con il SARS-CoV-2 è confermato o probabile e sintomatico: nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e fino a dieci giorni dopo; b. una persona il cui contagio con il SARS-CoV-2 è confermato e asintomatico: nelle 48 ore prima del prelievo del campione e fino all’isolamento della per- sona.
2 Sono esentate dalla quarantena dei contatti le persone che:
a. possono provare di essere vaccinate contro il COVID-19: per il lasso tempo stabilito nell’allegato 2; b. possono provare di essere state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono conside- rate guarite: per il lasso di tempo stabilito nell’allegato 2; c. svolgono un’attività che è di grande importanza per la società e per la quale vi è una grave mancanza di personale: durante l’esercizio dell’attività profes- sionale e lungo il tragitto per andare al lavoro. 3 L’allegato 2 disciplina quali persone sono considerate vaccinate ai sensi del capo- verso 2 lettera a. 4 Sono esentate dalla quarantena dei contatti durante l’esercizio dell’attività profes- sionale e lungo il tragitto per andare al lavoro le persone che lavorano in aziende che dispongono di un piano di test che soddisfa i seguenti requisiti: a. il piano garantisce ai dipendenti un accesso semplice ai test e prevede d’infor- marli regolarmente sui vantaggi dei test; b. i dipendenti possono sottoporsi a un test almeno una volta alla settimana; c. sono soddisfatte le condizioni per l’assunzione delle spese dei test da parte della Confederazione secondo l’allegato 6 numeri 3.1 e 3.2 dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20208. 5 Al di fuori dell’attività professionale e lungo il tragitto per andare al lavoro, le per- sone di cui al capoverso 4 devono attenersi alla quarantena dei contatti. 6 In casi motivati, per determinate persone o categorie di persone l’autorità cantonale competente può: a. autorizzare altre deroghe alla quarantena dei contatti oppure concedere age- volazioni; b. prevedere una quarantena dei contatti in casi diversi da quelli di cui al capo- verso 1 o anche se sono soddisfatte le condizioni di cui ai capoversi 2 e 4, se necessario per impedire la diffusione del COVID-19. 7 Informa l’UFSP in merito ai provvedimenti adottati nei confronti di categorie di per- sone secondo il capoverso 6.
8 RS 818.101.24
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Art. 8 Durata e conclusione anticipata della quarantena dei contatti 1 La quarantena dei contatti dura dieci giorni a decorrere dall’ultimo contatto stretto avuto con una persona di cui all’articolo 7 capoverso 1. 2 Le persone sottoposte alla quarantena dei contatti possono concluderla anticipata- mente se sono adempiute le seguenti condizioni: a. la persona presenta all’autorità cantonale competente il risultato negativo di una delle seguenti analisi, purché l’analisi sia stata eseguita al più presto il settimo giorno di quarantena:
1. analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2,
2. test rapido SARS-CoV-2 secondo lo standard diagnostico;
b. l’autorità cantonale competente acconsente alla conclusione anticipata della quarantena. 3 Le persone a partire dai 12 anni che concludono anticipatamente la quarantena dei contatti secondo il capoverso 2 devono portare una mascherina facciale e tenersi a una distanza di almeno 1,5 metri da altre persone al di fuori del proprio domicilio o del proprio alloggio sino al giorno in cui sarebbe dovuta durare la quarantena.
Art. 9 Isolamento 1 L’autorità cantonale competente ordina un isolamento di dieci giorni alle persone malate di COVID-19 o contagiate dal SARS-CoV-2. 2 Se la persona mostra sintomi particolarmente gravi o soffre di una grave immuno- soppressione, l’autorità cantonale competente può ordinare un isolamento più lungo.
3 L’isolamento inizia a decorrere:
a. dal giorno in cui si manifestano i sintomi; b. se la persona ammalata di COVID-19 o contagiata dal SARS-CoV-2 è asinto- matica: dal giorno in cui si è sottoposta al test. 4 L’autorità cantonale competente revoca l’isolamento al più presto dopo dieci giorni se la persona in isolamento: a. è priva di sintomi da almeno 48 ore; o b. continua a presentare sintomi, ma di entità tale da non giustificare più la pro- secuzione dell’isolamento.
Sezione 4: Provvedimenti concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni
Art. 10 Piano di protezione 1 I gestori di strutture accessibili al pubblico, compresi gli istituti di formazione, e gli organizzatori di manifestazioni devono elaborare e attuare un piano di protezione.
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2 Se l’accesso delle persone a partire dai 16 anni non è limitato alle persone con un certificato, al piano di protezione si applicano le seguenti prescrizioni: a. il piano deve prevedere provvedimenti concernenti l’igiene e il distanzia- mento per la struttura o la manifestazione; b. deve prevedere provvedimenti che garantiscano il rispetto dell’obbligo della mascherina di cui all’articolo 6; c. deve prevedere la registrazione dei dati di contatto delle persone presenti se- condo l’articolo 11 se nei luoghi chiusi:
1. conformemente alle prescrizioni della presente ordinanza non deve es-
sere né portata una mascherina facciale né rispettata la distanza obbliga- toria, e
2. non sono adottate misure di protezione idonee, quale l’installazione di
barriere efficaci. 3 Se l’accesso delle persone a partire dai 16 anni è limitato alle persone con un certi- ficato, il piano di protezione deve prevedere misure per l’igiene e per l’attuazione della limitazione dell’accesso.
4 Le prescrizioni secondo i capoversi 2 e 3 sono precisate nell’allegato 1.
5 Nel piano di protezione deve essere designata una persona responsabile dell’attua- zione del piano e dei contatti con le autorità competenti.
Art. 11 Registrazione dei dati di contatto 1 In caso di registrazione dei dati di contatto secondo il numero 1.4 dell’allegato 1, le persone interessate devono essere informate in merito alla registrazione e allo scopo dell’impiego dei dati. Se i dati di contatto sono già disponibili, occorre informarle che i dati sono impiegati e sullo scopo del loro impiego. 2 Su richiesta, i dati di contatto devono essere trasmessi senza indugio in forma elet- tronica ai servizi cantonali competenti per l’identificazione e l’informazione delle per- sone sospette contagiate conformemente all’articolo 33 LEp. 3 Non possono essere trattati per nessun altro scopo rispetto a quelli previsti dalla pre- sente ordinanza e devono essere conservati fino a 14 giorni dopo la visita di una strut- tura o la partecipazione a una manifestazione e in seguito immediatamente cancellati.
Art. 12 Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar e i club 1 Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la consumazione avviene sul posto si applica quanto segue: a. nei luoghi chiusi:
1. tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o de-
vono essere installate barriere efficaci,
2. per gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le be-
vande possono essere consumati soltanto stando seduti,
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3. gli ospiti devono sempre portare una mascherina facciale se non sono
seduti al loro tavolo,
4. i gestori devono registrare i dati di contatto di una persona per gruppo di
ospiti; b. nelle aree esterne, tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza ob- bligatoria o devono essere installate barriere efficaci. 2 Il capoverso 1 non si applica se l’accesso delle persone a partire dai 16 anni è limitato alle persone con un certificato.
3 Alle mense aziendali si applica unicamente quanto segue:
a. per la consumazione nel settore della ristorazione vige l’obbligo di stare se- duti; b. nei luoghi chiusi deve essere mantenuta la distanza obbligatoria tra tutti gli ospiti; c. possono essere servite esclusivamente le persone che lavorano nell’azienda.
4 Alle discoteche e alle sale da ballo si applica unicamente l’articolo 13.
Art. 13 Disposizioni particolari per le discoteche e le sale da ballo e per le strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive per le quali l’accesso è limitato alle persone con un certificato 1 Le discoteche e le sale da ballo devono limitare l’accesso delle persone a partire dai
16 anni alle persone con un certificato.
2 Alle strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive accessibili al pub- blico per le quali l’accesso delle persone a partire dai 16 anni è limitato alle persone con un certificato, a parte l’obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione se- condo l’articolo 10 capoverso 3, non si applicano altre limitazioni secondo la presente ordinanza.
Art. 14 Manifestazioni per le quali l’accesso non è limitato alle persone con un certificato 1 Alle manifestazioni per le quali l’accesso non è limitato alle persone con un certifi- cato si applica quanto segue: a. il numero di persone, visitatori o partecipanti, è limitato a 1000; si applica quanto segue:
1. se per i visitatori vige l’obbligo di stare seduti, non possono essere am-
messi più di 1000 visitatori,
2. se ai visitatori sono messi a disposizione posti in piedi o se i visitatori
possono muoversi liberamente, non possono essere ammessi più di 250 visitatori nei luoghi chiusi e non più di 500 visitatori all’aperto; b. possono essere utilizzati al massimo due terzi della capienza delle strutture; c. lo svolgimento di manifestazioni nelle quali i visitatori ballano è vietato.
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2 Alle manifestazioni svolte in luoghi chiusi si applica, oltre a quanto previsto nel capoverso 1, quanto segue: a. l’obbligo di portare una mascherina facciale è retto dall’articolo 6; deve inol- tre essere mantenuta nel limite del possibile la distanza obbligatoria; b. la consumazione di cibi e bevande è ammessa soltanto nelle strutture della ristorazione. È inoltre ammessa al posto a sedere al di fuori di una struttura della ristorazione se sono registrati i dati di contatto. 3 Alle manifestazioni nella cerchia familiare e di amici (manifestazioni private) che non si svolgono in strutture accessibili al pubblico possono partecipare al massimo 30 persone nei luoghi chiusi e al massimo 50 persone all’aperto. Si applica unicamente l’articolo 4; non vige l’obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione.
Art. 15 Manifestazioni per le quali l’accesso è limitato alle persone con un certificato 1 Fatti salvi il capoverso 2 e l’obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione secondo l’articolo 10 capoverso 3, alle manifestazioni per le quali l’accesso delle per- sone a partire dai 16 anni è limitato alle persone con un certificato non si applicano altre limitazioni secondo la presente ordinanza.
2 Alle manifestazioni con più di 1000 persone si applicano gli articoli 16 e 17.
Art. 16 Disposizioni particolari per le grandi manifestazioni: autorizzazione 1 Chi vuole svolgere una manifestazione con più di 1000 persone, siano esse visitatori o partecipanti (grandi manifestazioni), necessita di un’autorizzazione dell’autorità cantonale competente.
2 L’autorizzazione è rilasciata se:
a. si può presumere che la situazione epidemiologica nel Cantone o nella regione interessata permetterà lo svolgimento; b. si può presumere che al momento dello svolgimento della manifestazione il Cantone disporrà delle capacità necessarie per:
1. identificare e informare le persone sospette contagiate secondo l’arti-
colo 33 LEp,
2. garantire un’assistenza sanitaria senza restrizioni sia ai pazienti COVID-
19 sia agli altri pazienti; questo significa che possono essere eseguiti an-
che interventi non urgenti dal punto di vista medico; c. l’organizzatore presenta un piano di protezione secondo l’articolo 10 capo- verso 3. 3 Se una grande manifestazione si svolge in due o più Cantoni, è richiesta l’autorizza- zione di ciascun Cantone. I Cantoni coordinano tra di loro le procedure. 4 Chi intende svolgere più manifestazioni dello stesso tipo nella stessa struttura può farne richiesta in un’unica domanda.
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5 Il Cantone revoca un’autorizzazione o emana ulteriori restrizioni se:
a. la situazione epidemiologica peggiora a tal punto che lo svolgimento della manifestazione non è più possibile, segnatamente perché le capacità necessa- rie secondo il capoverso 2 lettera b non possono più essere garantite; o b. l’organizzatore non ha rispettato le misure previste nel piano di protezione in una manifestazione già svolta e non può garantirne il rispetto in futuro.
Art. 17 Disposizioni particolari per grandi manifestazioni: misure di protezione 1 Alle persone a partire dai 16 anni l’accesso a una grande manifestazione può essere accordato soltanto se presentano un certificato. 2 I Cantoni possono accordare deroghe alla limitazione dell’accesso di cui al capo- verso 1 per manifestazioni sportive all’aperto che si svolgono su percorsi più lunghi o su percorsi in terreno aperto e per le quali, a causa delle peculiarità locali, non sono possibili né controlli all’ingresso né sbarramenti.
Art. 18 Disposizioni particolari per le fiere specialistiche e le fiere aperte al pubblico Le fiere specialistiche e le fiere aperte al pubblico devono elaborare e attuare un piano di protezione secondo l’articolo 10. Si applica inoltre quanto segue: a. se al giorno sono presenti più di 1000 persone, siano esse visitatori o parteci- panti, le fiere necessitano di un’autorizzazione dell’autorità cantonale compe- tente; si applicano le condizioni di autorizzazione e di revoca di cui all’arti- colo 16 capoversi 2, 4 e 5; b. se per le persone a partire dai 16 anni l’accesso è limitato alle persone con un certificato, fatto salvo l’obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione e l’obbligo di autorizzazione di cui alla lettera a, non si applicano altre limita- zioni secondo la presente ordinanza.
Art. 19 Disposizioni particolari per le assemblee di enti politici, le manifestazioni politiche e della società civile e la raccolta di firme 1 Le seguenti manifestazioni non sono soggette ad alcuna limitazione del numero di persone: a. le assemblee degli organi legislativi federali, cantonali e comunali; b. le assemblee inderogabili di enti di diritto pubblico; c. le assemblee necessarie al funzionamento dei beneficiari istituzionali secondo l’articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20079 sullo Stato ospite. 2 Alle manifestazioni politiche e della società civile e alla raccolta di firme non sono applicabili gli articoli 10 e 11.
9 RS 192.12
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3 Alle manifestazioni di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano gli articoli 14–17.
Art. 20 Disposizioni particolari per le persone che svolgono attività sportive o culturali Alle persone che svolgono attività sportive o culturali si applica quanto segue: a. non vige l’obbligo né di portare una mascherina facciale né di rispettare la distanza obbligatoria; b. se le attività sono svolte nel quadro di manifestazioni, si applicano gli articoli
14 e 15 per quanto riguarda le limitazioni del numero di persone e della ca-
pienza; c. deve essere elaborato e attuato un piano di protezione soltanto se le attività in gruppo sono svolte da più di cinque persone; alle persone che svolgono le attività in un rapporto d’impiego si applicano le prescrizioni di cui all’arti- colo 25; d. se le attività sono svolte in luoghi chiusi:
1. devono essere registrati i dati di contatto, a meno che per le persone a
partire dai 16 anni l’accesso a una struttura non sia limitato alle persone con un certificato,
2. deve essere garantita un’aerazione efficace.
Art. 21 Disposizioni particolari per l’animazione socioculturale dell’infanzia e della gioventù Per le attività di organizzazioni o istituzioni di animazione socioculturale dell’infanzia e della gioventù svolte con bambini e giovani nati del 2001 o dopo vige unicamente l’obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione secondo l’articolo 10. Nel piano di protezione sono definite le attività ammesse.
Art. 22 Agevolazioni da parte dei Cantoni L’autorità cantonale competente può autorizzare agevolazioni rispetto alle prescri- zioni di cui agli articoli 10 capoversi 2–4 e 20 se: a. lo impongono interessi pubblici preponderanti; b. nel Cantone o nella regione interessata la situazione epidemiologica lo con- sente; e c. l’organizzatore o il gestore presenta un piano di protezione secondo l’articolo 10, che comprenda misure specifiche per impedire la diffusione del COVID-
19 e interrompere le catene di trasmissione.
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Art. 23 Provvedimenti supplementari dei Cantoni
1 Il Cantone prende provvedimenti supplementari secondo l’articolo 40 LEp se:
a. nel Cantone o nella regione interessata la situazione epidemiologica lo ri- chiede; valuta la situazione in base a indicatori riconosciuti e alla loro evolu- zione; b. a causa della situazione epidemiologica non è più in grado di mettere a dispo- sizione le capacità necessarie per identificare e informare le persone sospette contagiate secondo l’articolo 33 LEp. 2 Garantisce segnatamente l’esercizio dei diritti politici e la libertà di credo e di co- scienza.
Art. 24 Controllo e obblighi di collaborazione
1 I gestori e gli organizzatori devono:
a. su richiesta, presentare il loro piano di protezione alle autorità cantonali com- petenti; b. concedere alle autorità cantonali competenti l’accesso alle strutture e alle ma- nifestazioni. 2 Le autorità cantonali competenti controllano regolarmente il rispetto dei piani di protezione, segnatamente nelle strutture della ristorazione. 3 Se constatano che non è disponibile un piano di protezione adeguato oppure che il piano non è rispettato o è rispettato soltanto parzialmente, prendono immediatamente i provvedimenti opportuni. Possono emettere ingiunzioni, chiudere strutture oppure vietare o disperdere manifestazioni.
Sezione 5: Provvedimenti di protezione dei lavoratori
Art. 25 Provvedimenti di prevenzione 1 I datori di lavoro devono prevedere e attuare i provvedimenti necessari per garantire che i lavoratori possano rispettare le raccomandazioni dell’UFSP concernenti l’igiene e il distanziamento. 2 I datori di lavoro prendono ulteriori provvedimenti secondo il principio STOP (so- stituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale), segnatamente la possibilità del telelavoro, la separazione fisica, squadre separate, la regolare aerazione o l’uso di mascherine. 3 Alla protezione dei lavoratori particolarmente a rischio si applica inoltre l’arti- colo 27a dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 202010.
10 RS 818.101.24
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Art. 26 Esecuzione, controlli e obblighi di collaborazione 1 L’esecuzione dell’articolo 25 in applicazione delle disposizioni sulla protezione della salute di cui all’articolo 6 della legge del 13 marzo 196411 sul lavoro compete alle autorità di esecuzione della legge sul lavoro e della legge federale del 20 marzo
198112 sull’assicurazione contro gli infortuni.
2 Le autorità esecutive competenti possono effettuare in ogni momento e senza preav- viso controlli nelle strutture e nei luoghi. 3 I datori di lavoro devono garantire l’accesso ai locali e ai luoghi alle autorità esecu- tive competenti. 4 Durante i controlli in loco le disposizioni delle autorità esecutive competenti devono essere attuate immediatamente.
Sezione 6: Obbligo dei Cantoni di notificare le capacità nell’assistenza sanitaria
Art. 27 I Cantoni sono tenuti a notificare regolarmente al Servizio sanitario coordinato quanto segue: a. numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri; b. numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri destinati al trattamento dei malati di COVID-19, nonché numero dei degenti malati di COVID-19; c. numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri di cure intense nonché numero dei malati di COVID-19 degenti in tale reparto e sottoposti a ventila- zione meccanica; d. numero totale e occupazione degli apparecchi per l’ossigenazione extracorpo- rea a membrana (ECMO); e. indicazioni sulla disponibilità di personale medico e infermieristico negli ospedali; f. capacità massima, segnatamente numero totale di tutti i pazienti e numero to- tale di pazienti affetti da COVID-19 che possono essere trattati dai loro ospe- dali, tenendo conto della disponibilità di posti letto e di personale.
Sezione 7: Disposizioni penali
Art. 28 È punito con la multa chi:
11 RS 822.11 12 RS 832.20
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a. in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente o per negligenza non rispetta una delle seguenti disposizioni: articolo 10 capoversi 1–3, 12, 13 ca- poverso 1, 14 capoversi 1 e 2, 15 capoverso 1, 17 capoverso 1 e 20; b. in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente o per negligenza tratta i dati di contatto rilevati secondo l’articolo 11 per altri scopi o li conserva per più di 14 giorni dopo la partecipazione a una manifestazione o la visita di una struttura in violazione dell’articolo 11 capoverso 3; c. intenzionalmente svolge una manifestazione con un numero di persone supe- riore a quello ammesso secondo l’articolo 14 capoversi 1 lettere a e b e 3; d. intenzionalmente svolge una grande manifestazione di cui all’articolo 16 ca- poverso 1 oppure svolge una fiera specialistica o una fiera aperta al pubblico di cui all’articolo 18 lettera a senza essere in possesso dell’autorizzazione ne- cessaria o in deroga al piano di protezione autorizzato; e. in violazione degli articoli 5 capoverso 1, 6 capoverso 1 o 14 capoverso 2 let- tera a, in settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico, in luoghi chiusi ac- cessibili al pubblico di strutture o a manifestazioni intenzionalmente o per ne- gligenza non porta una mascherina facciale, a meno che non sia applicabile la deroga di cui all’articolo 5 capoverso 1 o 6 capoverso 2 o 4; f. in qualità di ospite di una struttura della ristorazione, di un bar o di un club intenzionalmente viola l’obbligo di stare seduti di cui all’articolo 12 capo- verso 1 lettera a numero 2.
Sezione 8: Aggiornamento degli allegati
Art. 29 1 Il Dipartimento federale dell’interno aggiorna gli allegati 1 e 2 secondo le cono- scenze scientifiche più recenti. 2 Aggiorna l’allegato 1 d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della for- mazione e della ricerca e l’allegato 2 dopo aver sentito la Commissione federale per le vaccinazioni.
Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 30 Modifica di un altro atto normativo L’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 202013 è abrogata.
13 RU 2020 2213, 2735, 3547, 3679, 4159, 4503, 5189; 2021 52, 60, 110, 145, 213, 222, 275, 297, 300, 308
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Art. 31 Modifica di altri atti normativi La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 3.
Art. 32 Disposizione transitoria Le autorizzazioni per progetti pilota rilasciate in virtù dell’articolo 6bquater dell’ordi- nanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 202014 restano valide sino al 30 giugno 2021.
Art. 33 Entrata in vigore
1 La presente ordinanza entra in vigore il 26 giugno 2021 alle ore 00.00 15.
23 giugno 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
14 RU 2021 297 15 Pubblicazione urgente del 23 giugno 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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Allegato 1 (art. 10 cpv. 4, 11 cpv. 1 e 29)
Prescrizioni relative ai piani di protezione
1 Piani di protezione per strutture accessibili al pubblico
e manifestazioni per le quali l’accesso delle persone a partire dai 16 anni non è limitato alle persone con un certificato
1.1 In generale
1.1.1 Principio
Esiste un maggiore rischio di contagio se non è rispettata la distanza di 1,5 me- tri per più di 15 minuti.
1.1.2 Protezione dal contagio da COVID-19
1 Nella scelta dei provvedimenti di cui all’articolo 10 capoverso 2, il gestore
o l’organizzatore provvede a garantire una protezione efficace degli ospiti, dei visitatori e dei partecipanti dal contagio da COVID-19.
2 Se vi sono persone che lavorano nelle strutture accessibili al pubblico e du-
rante le manifestazioni, nel piano di protezione i provvedimenti per gli ospiti, i visitatori e i partecipanti devono essere coordinati con quelli di protezione dei lavoratori di cui all’articolo 25.
3 Per garantire una protezione efficace secondo i capoversi 1 e 2, il gestore o
l’organizzatore prende, se del caso, provvedimenti differenziati per singoli settori della struttura o della manifestazione, ad esempio per i settori dei posti a sedere o destinati alle pause, oppure per singoli gruppi di persone, ad esem- pio con la costituzione di squadre fisse.
1.1.3 Motivazione della registrazione dei dati di contatto
Se nel piano di protezione occorre prevedere la registrazione dei dati di con- tatto secondo l’articolo 10 capoverso 2 lettera c, i motivi corrispondenti vanno specificati nel piano.
1.1.4 Informazione delle persone presenti
Il gestore o l’organizzatore informa le persone presenti (ospiti, partecipanti, visitatori) in merito ai provvedimenti applicabili alla struttura o alla manife- stazione, ad esempio l’eventuale obbligo di portare una mascherina facciale o la registrazione dei dati di contatto.
1.2 Igiene
1.2.1 A tutte le persone deve essere offerta la possibilità di lavarsi regolarmente le mani. A tal fine occorre mettere a disposizione disinfettanti per le mani e, per i lavandini accessibili al pubblico, sapone.
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1.2.2 Tutte le superfici di contatto devono essere pulite regolarmente.
1.2.3 Devono essere messi a disposizione abbastanza cestini dei rifiuti, segnata- mente per gettare i fazzoletti e le mascherine facciali.
1.3 Distanziamento
1.3.1 Tra le persone deve essere rispettata una distanza di almeno 1,5 metri (di- stanza obbligatoria). 1.3.2 In deroga al numero 1.3.1, nei settori dei posti a sedere i posti devono essere disposti o occupati in modo da lasciare, nel limite del possibile nel quadro delle vigenti limitazioni della capienza, almeno un posto libero o rispettare una distanza equivalente tra due posti a sedere. 1.3.3 Nelle strutture della ristorazione, nei bar e nei club, i gruppi di ospiti devono essere disposti ai singoli tavoli in modo da rispettare la distanza obbligatoria tra i singoli gruppi. 1.3.4 Il flusso di persone va incanalato in modo da consentire il rispetto della di- stanza obbligatoria tra tutte le persone. 1.3.5 Sono eccettuati dalle prescrizioni sul distanziamento i gruppi di persone per i quali non ha senso il rispetto della distanza, segnatamente i bambini in età scolastica, le famiglie o le persone che vivono nella stessa economia dome- stica.
1.4 Registrazione dei dati di contatto
1.4.1 I dati di contatto delle persone presenti devono essere registrati se le distanze scendono al di sotto della distanza obbligatoria per oltre 15 minuti senza mi- sure di protezione. 1.4.2 Il gestore o l’organizzatore deve informare le persone presenti in merito ai seguenti punti: a. il previsto mancato rispetto della distanza obbligatoria e il conseguente maggior rischio di contagio; b. la possibilità di essere contattati dal servizio cantonale competente e la competenza di quest’ultimo di ordinare una quarantena in caso di contatti con persone malate di COVID-19. 1.4.3 I dati di contatto possono essere registrati in particolare mediante sistemi di prenotazione o di registrazione dei membri o mediante un formulario di con- tatto.
1.4.4. Devono essere registrati i seguenti dati:
a. cognome, nome, domicilio e numero di telefono; b. per le strutture, segnatamente quelle della ristorazione e i cinema, e per le manifestazioni con posti a sedere: il numero di posto o di tavolo.
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1.4.5 Il gestore o l’organizzatore deve garantire con misure adeguate la correttezza dei dati di contatto rilevati. 1.4.6 Per le famiglie o altri gruppi di persone che si conoscono tra di loro è suffi- ciente registrare i dati di contatto di un solo membro della famiglia o del gruppo. 1.4.7 Il gestore o l’organizzatore deve garantire la riservatezza dei dati di contatto registrati e la sicurezza dei dati, segnatamente nell’ambito della loro conser- vazione.
2 Piani di protezione per strutture accessibili al pubblico e
manifestazioni per le quali l’accesso delle persone a partire dai
16 anni è limitato alle persone con un certificato
Il piano di protezione prevede misure per quanto riguarda: a. l’esecuzione ordinata e capillare dei controlli all’ingresso, inclusa l’istruzione del personale; b. l’informazione di visitatori e partecipanti sulla necessità di presentare un cer- tificato e sulle misure di igiene e di comportamento in vigore; c. l’igiene, in particolare la messa a disposizione di disinfettanti, le pulizie pe- riodiche, l’aerazione; d. un eventuale obbligo per i lavoratori e per le altre persone che lavorano per la manifestazione che hanno contatti sul posto con i visitatori di portare una ma- scherina facciale.
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Allegato 2 (art. 6 cpv. 5 e 6, 7 cpv. 2 e 3 e 29)
Prescrizioni relative all’esenzione delle persone vaccinate o guarite dall’obbligo della mascherina e della quarantena dei contatti
1 Persone vaccinate
1.1 Sono considerate persone vaccinate ai sensi della presente ordinanza le per-
sone che sono state vaccinate con un vaccino: a. omologato in Svizzera e che è stato interamente somministrato confor- memente alle raccomandazioni dell’UFSP; b. omologato dall’Agenzia europea per i medicinali per l’Unione europea e che è stato interamente somministrato conformemente alle prescrizioni o alle raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione; c. omologato secondo la Lista per l’uso di emergenza dell’OMS e che è stato interamente somministrato conformemente alle prescrizioni o alle raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione. 1.2 Il lasso di tempo durante il quale gli ospiti vaccinati di istituti medico-sociali sono esentati dall’obbligo della mascherina (art. 6 cpv. 5 lett. a) e le persone vaccinate sono esentate dall’obbligo della quarantena dei contatti dopo la vac- cinazione (art. 7 cpv. 2 lett. a) è di dodici mesi a partire dal completamento della vaccinazione; per il vaccino di Janssen la durata è di dodici mesi a partire dal ventiduesimo giorno dopo la vaccinazione.
2 Persone guarite
Il lasso di tempo durante il quale gli ospiti guariti di istituti medico-sociali sono esen- tati dall’obbligo della mascherina (art. 6 cpv. 5 lett. b) e le persone guarite sono esen- tate dall’obbligo della quarantena dei contatti (art. 7 cpv. 2 lett. b) è di sei mesi a par- tire dall’undicesimo giorno dalla conferma del contagio.
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Allegato 3 (art. 31) Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 16 gennaio 201916 concernente le multe disciplinari
Allegato 2 n. XVI
XVI. Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 202117
16001. Svolgimento di una manifestazione privata non consentita (art. 28
lett. c in combinato disposto con l’art. 14 cpv. 3 ordinanza COVID-
19 situazione particolare) 200
16002. Omissione di portare una mascherina facciale in settori chiusi di vei-
coli del trasporto pubblico, in luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture o a manifestazioni (art. 28 lett. f in combinato disposto con l’art. 5 cpv. 1, 6 cpv. 1 o 14 cpv. 2 lett. a ordinanza COVID-19 situa- zione particolare) 100
16003. Violazione, in qualità di ospite, dell’obbligo di stare seduti nelle
strutture della ristorazione, nei bar e nei club (art. 28 lett. g in combi- nato disposto con lʼart. 12 cpv. 1 lett. a n. 2 dellʼordinanza COVID-
19 situazione particolare) 100
2. Ordinanza COVID-19 eventi pubblici del 26 maggio 202118
Art. 2 cpv. 3 lett. a e b
3 Non entrano in considerazione gli eventi:
a. che al momento della presentazione della domanda non sono ammessi, se- condo l’articolo 16 o 18 dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 202119 o secondo il diritto cantonale, per la data dell’evento previ- sta; o b. la cui autorizzazione è successivamente revocata perché l’impresa organizza- trice non rispetta le condizioni di autorizzazione previste dagli articoli 16 e 17 o 18 dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare o dal diritto cantonale, in particolare i requisiti relativi al piano di protezione.
16 RS 314.11 17 RS 818.101.26 18 RS 818.101.28 19 RS 818.101.26
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Art. 4 cpv. 2 2 Per quanto riguarda la data, la durata, il luogo dell’evento e il numero previsto di persone, la domanda presentata secondo la presente ordinanza deve essere conforme all’autorizzazione cantonale secondo l’articolo 16 o 18 dell’ordinanza COVID-19 si- tuazione particolare del 23 giugno 202120 e secondo il diritto cantonale.
Art. 5 cpv. 1 lett. b
1 L’impresa organizzatrice deve presentare la domanda accompagnata da documenti
che contengono in particolare le seguenti indicazioni: b. l’autorizzazione cantonale già rilasciata per l’evento, qualora sia necessaria un’autorizzazione secondo l’articolo 16 o 18 dell’ordinanza COVID-19 situa- zione particolare del 23 giugno 202121 o secondo il diritto cantonale; se l’au- torizzazione non è ancora stata rilasciata, una conferma del Cantone in cui si svolge l’evento secondo la quale quest’ultimo soddisfa le condizioni previste dagli articoli 16 e 17 o 18 dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare e le condizioni cantonali;
3. Ordinanza sui certificati COVID-19 del 4 giugno 202122
Allegato 2 (art. 14, 15 cpv. 1 e 33)
Disposizioni particolari sui certificati di vaccinazione COVID-19
N. 1.2 1.2 Durata di validità di un certificato di vaccinazione COVID-19: 365 giorni cal- colati dalla somministrazione dell’ultima dose.
Allegato 4 (art. 20, 21 cpv. 2 e 33)
Requisiti specifici per i certificati di test COVID-19
N. 2 lett. b
2 Durata di validità
La durata è calcolata a partire dal prelievo del campione ed è di: b. 48 ore per il test rapido SARS-CoV-2 per l’uso professionale secondo lo stan- dard diagnostico.
20 RS 818.101.26 21 RS 818.101.26 22 RS 818.102.2