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AS 2021 391

Ordinanza sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale

del 23 giugno 2021

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 55a capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 19941 sull’assicurazione malattie (LAMal), ordina:

Art. 1 Principio 1 La determinazione da parte dei Cantoni dei numeri massimi secondo l’articolo 55a LAMal si basa sul calcolo dell’offerta di medici e del tasso di approvvigionamento per regione. 2 Per determinare i numeri massimi, i Cantoni fissano l’offerta di medici in relazione al tasso di approvvigionamento.

3 Per determinare i numeri massimi possono prevedere un fattore di ponderazione.

Art. 2 Calcolo dell’offerta di medici 1 I Cantoni calcolano l’offerta di medici sulla base del tempo di lavoro effettuato dai medici espresso in equivalenti a tempo pieno. 2 L’identificazione di un medico avviene sulla base del numero di identificazione (Global Location Number, GLN). 3 Per calcolare gli equivalenti a tempo pieno il tempo di lavoro del medico è fissato in relazione con il tempo di lavoro medio di un medico attivo a tempo pieno. È conside- rata attività a tempo pieno un’attività svolta per dieci mezze giornate a settimana. 4 Se per determinati medici i dati disponibili non sono di qualità sufficiente per calco- lare gli equivalenti a tempo pieno, è possibile presumere che gli equivalenti a tempo pieno siano proporzionali al volume delle prestazioni di fornitori di prestazioni con- frontabili.

RS 832.107 1 RS 832.10

2021-2231 RU 2021 391

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Art. 3 Metodo per il calcolo del tasso di approvvigionamento 1 Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) definisce un modello di regressione dell’offerta di prestazioni mediche ambulatoriali a livello nazionale. Ne deduce il bi- sogno di prestazioni mediche per specialità medica per ogni regione (volume a di pre- stazioni adeguato al bisogno). Nel determinare il modello, prende in considerazione indicatori per la demografia e la morbilità della popolazione residente in Svizzera e può tener conto di altri indicatori che spiegano l’evoluzione dell’offerta.

2 Determina le regioni dopo aver consultato i Cantoni.

3 Adatta il volume a di prestazioni adeguato al bisogno sulla base dei flussi di pazienti tra le regioni per ottenere il volume di prestazioni necessario per un approvvigiona- mento conforme al bisogno per ogni regione e per specialità medica (volume b di prestazioni adeguato al bisogno). 4 Ottiene per ogni regione il tasso di approvvigionamento per specialità medica met- tendo in relazione il volume di prestazioni fornito dai medici con il volume b di pre- stazioni adeguato al bisogno e lo sancisce in un’ordinanza. 5 Riesamina periodicamente il tasso di approvvigionamento e lo adatta se necessario.

Art. 4 Definizione e attribuzione dei campi di specializzazione medica 1 Per la definizione dei campi di specializzazione medica sono determinanti i titoli federali di perfezionamento secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a e b dell’ordi- nanza del 27 giugno 20072 sulle professioni mediche. Il DFI può raggruppare singoli titoli federali di perfezionamento in un campo di specializzazione medica. 2 I medici in possesso di più titoli federali di perfezionamento sono attribuiti al campo di specializzazione medica nel quale sono attivi in maniera preponderante. Se non è possibile stabilirlo, i medici sono attribuiti al campo di specializzazione medica in cui hanno ottenuto l’ultimo titolo di medico specialista.

Art. 5 Determinazione dei numeri massimi da parte dei Cantoni 1 I Cantoni fissano l’offerta di medici (art. 2) in relazione al tasso di approvvigiona- mento della regione interessata per specialità medica (art. 3), al fine di determinare il numero massimo di medici necessario per garantire un approvvigionamento econo- mico di cure sanitarie sul loro territorio. 2 Possono prevedere un fattore di ponderazione per tenere conto delle circostanze che non hanno potuto essere prese in considerazione nel calcolo del tasso di approvvigio- namento. Per determinare il fattore di ponderazione, si basano in particolare su inter- viste di specialisti, sistemi di indicatori o valori di riferimento.

2 Riesaminano periodicamente i numeri massimi e li adattano se necessario.

2 RS 811.112.0

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Art. 6 Determinazione del campo d’applicazione locale dei numeri massimi 1 Il Cantone può stabilire che i numeri massimi si applichino a tutto il Cantone o a una parte del suo territorio. 2 Dopo essersi coordinato con i Cantoni interessati, può anche stabilire che i numeri massimi si applichino a un territorio intercantonale o a più Cantoni.

Art. 7 Coordinamento intercantonale nella determinazione dei numeri massimi Nell’ambito dell’obbligo di coordinamento intercantonale secondo gli articoli 55a capoverso 3 LAMal e 6 capoverso 2 della presente ordinanza, i Cantoni sono tenuti in particolare a: a. valutare il potenziale di rafforzamento dell’economicità e della qualità risul- tante da una determinazione dei numeri massimi a livello intercantonale; b. coordinare la determinazione dei numeri massimi con i Cantoni interessati.

Art. 8 Basi Per il calcolo dell’offerta di medici ai sensi dell’articolo 2, per dedurre il bisogno di prestazioni mediche ai sensi dell’articolo 3, per definire e attribuire i campi di specia- lizzazione medica ai sensi dell’articolo 4 e per determinare il fattore di ponderazione ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 ci si avvale in particolare delle seguenti basi: a. il volume dei punti della struttura tariffaria per le prestazioni mediche ambu- latoriali; b. le prestazioni lorde dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanita- rie; c. il numero di consultazioni; d. le rilevazioni dell’Ufficio federale di statistica, in particolare i dati strutturali degli studi medici e dei centri ambulatoriali e i dati ambulatoriali degli ospe- dali e delle case per partorienti secondo l’allegato 1 numeri 193 e 194 dell’or- dinanza del 30 giugno 19933 sulle rilevazioni statistiche; e. i dati relativi ai medici del registro delle professioni mediche secondo l’ordi- nanza del 5 aprile 20174 sul registro LPMed.

Art. 9 Disposizione transitoria I Cantoni possono stabilire che, al più tardi fino al 30 giugno 2025, l’offerta di medici calcolata secondo l’articolo 2 corrisponde, per campo di specializzazione medica e per regione, a un approvvigionamento conforme al bisogno ed economico.

3 RS 431.012.1 4 RS 811.117.3

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Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.

23 giugno 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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