AS 2021 415
Ordinanza del DATEC del 29 giugno 2021 concernente le specifiche relative all’indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri (OEE-AAT)
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Ordinanza del DATEC concernente le specifiche relative all’indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri (OEE-AAT)
del 29 giugno 2021
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visti gli articoli 12 capoverso 1 e 17a capoverso 1 dell’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’efficienza energetica, ordina:
Art. 1 Limiti delle categorie di efficienza energetica Per le automobili che dispongono di valori ottenuti in base all’attuale procedura di misurazione secondo l’articolo 97 capoverso 5 dell’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), le categorie di effi- cienza energetica A–G per il 2022 sono definite come segue:
Categoria di efficienza energetica Limiti (base: equivalenti benzina per l’energia primaria)
A ≤ 5,35
RS 730.022.2
2021-2275 RU 2021 415
Specifiche relative all’indicazione del consumo RU 2021 415 di energia e di altre caratteristiche di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri. O del DATEC
Art. 2 Media delle emissioni di CO2 Per il 2022 la media delle emissioni di CO2 delle automobili immatricolate per la prima volta è di 149 g/km.
Art. 3 Calcolo dell’equivalente benzina3 L’equivalente benzina per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri ali- mentati con i seguenti carburanti o a elettricità è calcolato come segue: a. diesel: consumo di energia (diesel) in l/100 km × 1,14; b. gas naturale: consumo di energia (gas naturale) in m3/100 km × 1,03 l/m3; c. gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia (GPL) in d. miscela di carburante (E85): consumo di energia (miscela di carburante E85) e. elettricità: consumo di energia in kWh/100 km × 0,11 l/kWh; f. idrogeno: consumo di energia (idrogeno) in m3/100 km × 0,34 l/m3.
Art. 4 Calcolo dell’equivalente benzina per l’energia primaria4 L’equivalente benzina per l’energia primaria per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri alimentati con i seguenti carburanti o a elettricità è calcolato come segue: a. diesel: consumo di energia (diesel) in l/100 km × 1,09; b. gas naturale: consumo di energia (gas naturale) in m3/100 km × 0,78 l/m3; c. gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia (GPL) in d. miscela di carburante E85: consumo di energia (miscela di carburante E85) in e. elettricità: consumo di energia in kWh/100 km × 0,17 l/kWh; f. idrogeno: consumo di energia (idrogeno) in m3/100 km × 0,61 l/m3.
3 Basi di calcolo conformemente alle indicazioni del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca Empa per l’Ufficio federale dell’energia 2019 e fattori di emissione di CO2 dell’Inventario svizzero dei gas serra dell’UFAM 2019. 4 Basi di calcolo conformemente alla banca dati ecoinvent (stato dei dati ecoinvent v2.2, aggiornamento dei dati DATEC DQRv2:2018); www.ecoinvent.ch; www.lc-inventories.ch.
Specifiche relative all’indicazione del consumo RU 2021 415 di energia e di altre caratteristiche di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri. O del DATEC
Art. 5 Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburante o di energia elettrica5 Le emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburante o di energia elettrica in g/km per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri alimentati con i seguenti carburanti o a elettricità si calcolano come segue: a. benzina: consumo di energia (benzina) in l/100 km × 506 g CO2/l; b. diesel: consumo di energia (diesel) in l/100 km × 484 g CO2/l; c. gas naturale: consumo di energia (gas naturale) in m3/100 km × 273 g CO2/m3; d. gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia (GPL) in e. miscela di carburante E85: consumo di energia (miscela di carburante E85) in f. elettricità: consumo di energia in kWh/100 km × 25 g CO2/kWh; g. idrogeno: consumo di energia (idrogeno) in m3/100 km × 68 g CO2/m3.
Art. 6 Disposizioni speciali per i veicoli NEDC 1 Per le automobili che non dispongono ancora di valori ottenuti in base all’attuale procedura di misurazione secondo l’articolo 97 capoverso 5 OETV6 (veicoli NEDC), le categorie di efficienza energetica A–G per il 2022 sono definite come segue:
Categoria di efficienza energetica Limiti (base: equivalenti benzina per l’energia primaria)
A ≤ 4,80
2 L’etichettaEnergia per i veicoli NEDC contiene:
a. un’indicazione secondo cui i valori riportati sono stati ottenuti in base alla vecchia procedura di misurazione (NEDC); b. l’obiettivo di emissioni di CO2 pari a 95 g/km.
5 Basi di calcolo conformemente alla banca dati Ecoinvent (stato dei dati ecoinvent v2.2, aggiornamento dei dati DATEC DQRv2:2018); www.ecoinvent.ch; www.lc-inventories.ch. 6 RS 741.41
Specifiche relative all’indicazione del consumo RU 2021 415 di energia e di altre caratteristiche di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri. O del DATEC
3 Per tutti gli altri ambiti di applicazione deve essere indicato in modo ben visibile e leggibile che si tratta di valori ottenuti in base alla vecchia procedura di misurazione (NEDC).
Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del DATEC del 1° luglio 20207 concernente le indicazioni sull’efficienza energetica delle automobili nuove è abrogata.
Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
29 giugno 2021 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Simonetta Sommaruga
7 RU 2020 2855