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AS 2021 441

Protocollo che modifica l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Canada concernente i trasporti aerei del 20 febbraio 1975

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Traduzione

Protocollo che modifica l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Canada concernente i trasporti aerei del 20 febbraio 1975

Concluso il 29 gennaio 2019 Entrato in vigore mediante scambio di note il 22 giugno 2021

Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Canada (di seguito le «Parti»): Considerando l’Accordo concluso il 20 febbraio 19751 a Ottawa tra la Confederazione Svizzera e il Canada (di seguito l’«Accordo») nonché lo scambio di note costituente un accordo per la modifica dell’Accordo concluso il 20 febbraio 1975 a Ottawa tra la Confederazione Svizzera e il Canada concernente i trasporti aerei, avvenuto a Berna il 1° e il 13 giugno 20052 ed entrato in vigore il 17 maggio 2006; desiderando approfondire i loro rapporti reciproci nell’ambito dei servizi aerei, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 L’articolo I (Definizioni) dell’Accordo è sostituito dal testo seguente:

«Art. I (Definizioni) Ai fini del presente Accordo, salvo disposizioni contrarie: (a) «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e, per il Canada, il Ministro dei Trasporti e l’Ente governativo dei trasporti canadese o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato ad assumere le funzioni attualmente esercitate da dette autorità;

1 RS 0.748.127.192.32 2 RU 2006 3345

2021-1635 RU 2021 441

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(b) «servizi convenuti» indica i servizi aerei regolari per il trasporto di passeggeri, merci e invii postali, in modo separato o combinato, sulle linee indicate nel presente Accordo; (c) «Accordo» indica il presente Accordo, i suoi Allegati e tutte le relative modifiche; (d) «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include tutti gli allegati adottati conformemente all’articolo 90 della Convenzione e tutti gli emendamenti agli allegati o alla Convenzione conformemente agli arti- coli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano stati adottati dalle due Parti; (e) «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei designata e autorizzata conformemente all’articolo III del presente Accordo; (f) «tariffa» comprende la pubblicazione di tutti i prezzi nonché le condizioni di trasporto, classificazioni, regole, regolamenti, pratiche e servizi pertinenti per il trasporto aereo di passeggeri, bagagli e merci, a esclusione della remunerazione e delle condizioni inerenti al trasporto degli invii postali; (g) «prezzo» comprende tutte le aliquote, spese o tasse comprese in una tariffa (incluse ulteriori prestazioni nell’ambito del trasporto aereo) per il trasporto di passeggeri (compresi i loro bagagli) e/o merci (esclusi gli invii postali) nonché le condizioni sulle quali si basano direttamente la disponibilità e l’applicabilità di tali aliquote, spese o tasse; (h) «condizioni di trasporto generali» indica tutti i termini e le condizioni compresi in una tariffa (come le spese per il bagaglio aggiuntivo, le disposizioni relative al negato imbarco e quelle relative all’assenza di barriere) che sono applicabili in larga misura ai servizi convenuti e non legate diret- tamente a un prezzo; (i) «territorio», «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «impresa di trasporti aerei» e «scali non commerciali» indicano quanto stabilito negli articoli 2 e 96 della Convenzione.»

Art. 2 Il paragrafo 5 dell’articolo III (designazione e autorizzazione d’esercizio) dell’Accor- do è sostituito dal testo seguente:

«Art. III (Designazione e autorizzazione d’esercizio) 5. Una volta ricevuta l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l’impresa designata può, in qualsiasi momento, esercitare tutti o parte dei servizi convenuti, purché per questi servizi siano in vigore i prezzi e le condizioni di trasporto generali stabiliti conformemente alle disposizioni dell’articolo XI del presente Accordo.»

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Art. 3 L’articolo XI (Tariffe) dell’Accordo è sostituito dal testo seguente:

«Art. XI (Tariffe) 1. Le Parti permettono alle imprese designate di fissare singolarmente o, a discrezione delle imprese di trasporti aerei, coordinandosi tra loro o con altre imprese di trasporti aerei, i prezzi e le condizioni di trasporto generali secondo il presente articolo. La determinazione dei prezzi per il trasporto relativo ai servizi convenuti è basata su considerazioni commerciali. Un’impresa designata è tenuta a giustificare le proprie tariffe unicamente nei confronti delle proprie autorità aeronautiche. 2. Le Parti non esigono la presentazione dei prezzi per il trasporto relativo ai servizi convenuti. Ciascuna Parte può obbligare le imprese designate dell’altra Parte a con- cedere, su richiesta, alle sue autorità aeronautiche l’accesso immediato, in un modo e in una forma per esse accettabili, alle informazioni concernenti i suoi prezzi. 3. Le Parti permettono (tacitamente o espressamente) l’introduzione e il manteni- mento di prezzi per i servizi convenuti, purché le autorità aeronautiche di entrambe le Parti non abbiano espresso il loro disaccordo. Fatte salve le disposizioni del para- grafo 5 del presente articolo, nessuna delle Parti adotta misure per impedire l’intro- duzione o il mantenimento di un prezzo riscosso o proposto da un’impresa designata di una Parte per il trasporto relativo ai servizi convenuti. Gli interventi delle autorità aeronautiche al riguardo devono perseguire in primo luogo i seguenti obiettivi: (a) impedire tariffe o pratiche discriminanti inique; (b) proteggere i consumatori da tariffe esageratamente elevate o restrittive otte- nute con l’abuso di una posizione dominante; (c) proteggere le imprese da tariffe mantenute artificialmente basse grazie a sus- sidi o a sostegni statali diretti o indiretti; e (d) proteggere le imprese da tariffe mantenute artificialmente basse, se vi sono indizi secondo i quali ciò comporterebbe l’esclusione di concorrenti. 4. Se non concordano su un prezzo, le autorità aeronautiche di una Parte ne danno notifica alle autorità aeronautiche dell’altra Parte e all’impresa di trasporti aerei interessata. Le autorità aeronautiche che hanno ricevuto la notifica lo comunicano entro dieci (10) giorni feriali dal ricevimento, specificando se sono o meno d’accordo con essa. Le autorità aeronautiche di entrambe le Parti collaborano nel raccogliere le

informazioni necessarie per la valutazione di un prezzo che ha dato adito a una notifica di disaccordo. Se le autorità aeronautiche dell’altra Parte hanno comunicato di essere d’accordo con la notifica di disaccordo, le autorità aeronautiche di entrambe le Parti provvedono immediatamente affinché il prezzo non sia più né proposto né riscosso.

5. Le autorità aeronautiche di una Parte possono richiedere in qualsiasi momento

discussioni tecniche sui prezzi. A meno che le Parti non abbiano convenuto diver- samente, siffatte discussioni hanno luogo al più tardi entro dieci (10) giorni feriali dal ricevimento della richiesta. 6. Le condizioni di trasporto generali sottostanno alle leggi e ai regolamenti nazionali di entrambe le Parti. Ciascuna Parte può esigere che tali condizioni di trasporto

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generali siano comunicate alle proprie autorità aeronautiche o depositate presso di esse. Se una Parte adotta misure di disapprovazione concernenti le condizioni di trasporto generali di un’impresa designata, essa lo comunica immediatamente all’altra Parte. 7. Le Parti possono esigere che le imprese designate rendano accessibili al pubblico tutte le informazioni relative ai prezzi e alle condizioni di trasporto generali.»

Art. 4 L’articolo XIII (Imposizione) dell’Accordo è sostituito dal testo seguente:

«Art. XIII 1. Gli utili o il reddito conseguiti da un’impresa di trasporti aerei di una Parte con l’esercizio di aeromobili nel traffico internazionale, compresi quelli derivanti dalla partecipazione ad accordi commerciali o a joint venture tra imprese di trasporti aerei, sono esenti da qualsiasi imposta sugli utili o sul reddito applicata dal Governo dell’altra Parte. 2. Il capitale e il patrimonio di un’impresa di trasporti aerei di una Parte impiegati per l’esercizio di aeromobili nel traffico internazionale sono esenti da qualsiasi imposta sul capitale e sul patrimonio applicata dal Governo dell’altra Parte. 3. I ricavi conseguiti dall’impresa di trasporti aerei di una Parte dalla vendita di aeromobili impiegati nel traffico internazionale e di beni mobili necessari all’esercizio di tali aeromobili sono esenti da qualsiasi imposta sui ricavi applicata dal Governo dell’altra Parte.

4. Ai fini del presente articolo:

(a) «utili o reddito» indica gli introiti e i proventi lordi conseguiti direttamente con l’esercizio di aeromobili, compresi: i) gli introiti derivanti dal noleggio o dalla locazione di aeromobili, ii) gli introiti derivanti dalla vendita di servizi di trasporto aereo per conto della stessa impresa di trasporti o di un’altra impresa, iii) i proventi di interessi su importi derivanti direttamente dall’esercizio di aeromobili nel traffico internazionale, purché tali proventi siano acces- sori rispetto all’esercizio; (b) «traffico internazionale» indica il trasporto di persone e/o merci, compresi gli invii postali, ad eccezione di trasporti effettuati principalmente tra punti sul territorio di una Parte; e (c) «impresa di trasporti aerei di una Parte» indica, per la Svizzera, un’impresa di trasporti aerei avente sede in Svizzera ai fini dell’imposizione sul reddito e, per il Canada, un’impresa di trasporti aerei avente sede in Canada ai fini dell’imposizione sul reddito. 5. Il presente articolo non si applica se tra le Parti è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi.»

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Art. 5 L’allegato I dell’Accordo è sostituito dal testo seguente:

«Allegato I

Tavole delle Linee

Le Parti concordano che le imprese designate da ciascuna di esse, conformemente alle rispettive note, possano servire le linee indicate nelle sezioni applicabili del presente Allegato.

Sezione I Le imprese designate di entrambe le Parti possono esercitare servizi aerei regolari per il trasporto di passeggeri e merci e/o per il trasporto esclusivo di merci, nell’una o nell’altra direzione o in entrambe le direzioni, tra i punti sulle seguenti linee e conformemente alle seguenti note:

a) Canada

Punti al di fuori Punti in Canada Punti di scalo intermedi Punti in Svizzera Punti situati oltre del Canada

Ciascun punto Ciascun punto Ciascun punto Ciascun punto Ciascun punto o tutti i punti o tutti i punti o tutti i punti o tutti i punti o tutti i punti

1. Il traffico può essere imbarcato in punti in Canada e sbarcato in punti in Svizzera e viceversa. Il traffico può essere imbarcato in punti al di fuori del Canada, in punti di scalo intermedi e in punti situati oltre e sbarcato in punti in Svizzera e viceversa. Ciascuna impresa designata può su uno o su tutti i voli e a sua discrezione: i) servire punti in Svizzera in modo separato o combinato; ii) tralasciare tutti i punti sulla linea, a condizione che tutti i servizi servano almeno uno dei punti in Canada senza limiti di direzione o geografici. 2. Sui punti in Canada, sui punti di scalo intermedi e sui punti in Svizzera sono disponibili diritti di transito e diritti propri di scalo.

b) Svizzera

Punti al di fuori Punti in Svizzera Punti di scalo intermedi Punti in Canada Punti situati oltre della Svizzera

Ciascun punto Ciascun punto o Ciascun punto Ciascun punto Ciascun punto o tutti i punti tutti i punti o tutti i punti o tutti i punti o tutti i punti

1. Il traffico può essere imbarcato in punti in Svizzera e sbarcato in punti in Canada e viceversa. Il traffico può essere imbarcato in punti situati prima della Svizzera, in punti di scalo intermedi e in punti situati oltre e sbarcato in punti in Canada e vice- versa. Ciascuna impresa designata può su uno o su tutti i voli e a sua discrezione: i)

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servire punti in Canada in modo separato o combinato; ii) tralasciare tutti i punti sulla linea, a condizione che su tutti i servizi servano almeno uno dei punti in Svizzera senza limiti di direzione o geografici. 2. Sui punti in Svizzera, sui punti di scalo intermedi e sui punti in Canada sono disponibili diritti di transito e diritti propri di scalo.

Sezione II Flessibilità operativa 1. Per l’esercizio di un unico aeromobile possono essere combinati diversi numeri di volo. Punti situati al di fuori del territorio di entrambe le Parti possono essere serviti con o senza cambiamento di aeromobile o di numero di volo e le imprese designate di entrambe le Parti possono presentare e annunciare tali servizi al pubblico come servizi diretti. 2. Ciascuna Parte permette alle imprese designate dell’altra Parte di trasferire il traffico da un loro aeromobile a un altro loro aeromobile su tutti i punti della linea specificata e a sua discrezione, senza alcun limite riguardo al tipo, alla dimensione o al numero di aeromobili, a condizione che, nel volo di andata, il trasporto oltre tali punti sia una continuazione del volo dal Paese di origine e che, nel volo di ritorno, il trasporto nel Paese di origine sia la continuazione del volo proveniente da oltre tali punti, e che tutti i voli passeggeri e misti interessati dal trasferimento abbiano come punto di partenza iniziale o come punto di destinazione il proprio Paese d’origine. Le imprese di trasporti aerei possono trasferire il traffico da un loro aeromobile a un altro loro aeromobile senza limitazione al di fine di fornire servizi con la ripartizione dei codici (code sharing).

Sezione III Code sharing a) Canada 1. Fatte salve le esigenze di carattere regolamentare applicate normalmente dalle autorità aeronautiche della Svizzera a tali trasporti, ciascuna impresa designata dal Canada può, a sua discrezione, concludere accordi di cooperazione allo scopo di: (a) offrire i servizi convenuti in code sharing sulle linee indicate (vale a dire vendere titoli di trasporto con il proprio codice) per i voli effettuati da una o più imprese di trasporti aerei della Svizzera, del Canada e/o di uno o più Paesi terzi e/o in relazione a imprese di trasporti di superficie; e/o (b) trasportare traffico con il codice di una qualunque altra impresa di trasporti aerei autorizzata dalle autorità aeronautiche della Svizzera a vendere titoli di trasporto con il proprio codice per voli effettuati dall’impresa designata dal Canada. 2. Tutte le imprese di trasporti aerei partecipanti ad accordi di code sharing devono disporre delle autorizzazioni applicabili alle linee interessate. 3. I servizi forniti in code sharing da ciascuna impresa di trasporti aerei designata dal Canada fra punti in Svizzera si limitano ai voli effettuati da imprese di trasporti aerei

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autorizzate dalle autorità aeronautiche della Svizzera a offrire servizi fra punti in Svizzera. Tutti i servizi fra punti in Svizzera forniti con il codice di un’impresa designata dal Canada sono offerti solamente nel quadro di viaggi internazionali. 4. Le autorità aeronautiche della Svizzera non possono rifiutare alle imprese desig- nate dal Canada l’autorizzazione a offrire servizi secondo il paragrafo 1(a), per il motivo che le imprese di trasporti aerei che esercitano l’aeromobile non hanno otte- nuto dalla Svizzera l’autorizzazione a trasportare il traffico con il codice di un’impresa designata dal Canada. 5. Tutte le imprese partecipanti a tali accordi di code sharing provvedono affinché i passeggeri siano pienamente informati circa l’identità degli esercenti e il tipo di trasporto in ogni segmento del viaggio.

b) Svizzera 1. Fatte salve le esigenze di carattere regolamentare applicate normalmente dalle autorità aeronautiche del Canada a tali trasporti, ciascuna impresa designata dalla Svizzera può, a sua discrezione, concludere accordi di cooperazione allo scopo di: (a) offrire i servizi convenuti in code sharing sulle linee indicate (vale a dire vendere titoli di trasporto con il proprio codice) per i voli effettuati da una o più imprese di trasporti aerei del Canada, della Svizzera e/o di uno o più Paesi terzi e/o in relazione a imprese di trasporti di superficie; e/o (b) trasportare traffico con il codice di una qualunque altra impresa di trasporti aerei autorizzata dalle autorità aeronautiche del Canada a vendere titoli di trasporto con il proprio codice per voli effettuati dall’impresa designata dalla Svizzera. 2. Tutte le imprese di trasporti aerei partecipanti ad accordi di code sharing devono disporre delle autorizzazioni applicabili alle linee interessate. 3. I servizi forniti in code sharing da ciascuna impresa di trasporti aerei designata dalla Svizzera fra punti in Canada si limitano ai voli effettuati da imprese di trasporti aerei autorizzate dalle autorità aeronautiche del Canada a offrire servizi fra punti in Canada. Tutti i servizi fra punti in Canada forniti con il codice di un’impresa designata dalla Svizzera sono offerti solamente nel quadro di viaggi internazionali. 4. Le autorità aeronautiche del Canada non possono rifiutare alle imprese designate dalla Svizzera l’autorizzazione a offrire servizi secondo il paragrafo 1(a), per il motivo che le imprese di trasporti aerei che esercitano l’aeromobile non hanno ottenuto dal Canada l’autorizzazione a trasportare il traffico con il codice di un’impresa designata dalla Svizzera. 5. Tutte le imprese partecipanti a tali accordi di code sharing provvedono affinché i passeggeri siano pienamente informati circa l’identità degli esercenti e il tipo di trasporto in ogni segmento del viaggio.

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Sezione IV Servizi intermodali Ciascuna Parte conferisce alle imprese designate dell’altra Parte nell’ambito dei trasporti sui rispettivi territori il diritto di: (a) utilizzare senza restrizioni, in relazione ai servizi convenuti, qualsiasi servizio di trasporto merci di superficie proveniente da o a destinazione di ciascun punto sul territorio delle Parti o di Paesi terzi, compreso il trasporto da e verso tutti gli aeroporti provvisti di impianti di sdoganamento ed eventualmente il diritto di trasportare merci sotto sigillo doganale nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; (b) accedere ai servizi e agli impianti di sdoganamento degli aeroporti per le merci trasportate per via di superficie o aerea; e (c) scegliere se effettuare loro stesse il trasporto di superficie oppure mediante accordi con vettori di trasporto di superficie, fatte salve le esigenze di carattere regolamentare, compreso il trasporto di superficie da parte di altre imprese di trasporti aerei. Questi servizi di trasporto intermodale di merci possono essere offerti a un prezzo unico, comprensivo di tutto il trasporto combinato aria-superficie, sempre che i trasportatori siano pienamente informati circa l’identità degli esercenti e il tipo di trasporto in ogni segmento del viaggio.

Sezione V A prescindere dalle indicazioni dell’articolo IX (indicazione degli orari) del presente Accordo, ciascuna Parte esige, per ragioni di sicurezza, che le imprese designate dell’altra Parte notifichino alle sue autorità aeronautiche i servizi che intendono eser- citare tra Paesi terzi e il proprio territorio novanta (giorni) prima o entro la scadenza più breve autorizzata da queste autorità. Ciascun punto può essere modificato con preavviso di novanta (90) giorni alle autorità aeronautiche o entro la scadenza più breve autorizzata da queste ultime.»

Art. 6 L’Accordo è integrato dall’allegato II seguente:

«Allegato II

Autorizzazione per le imprese designate dalla Svizzera

In virtù del paragrafo 1c dell’articolo IV (revoca delle autorizzazioni d’esercizio) dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Canada concernente i trasporti aerei, ciascuna Parte ha la facoltà di prendere delle misure in relazione alle autorizzazioni rilasciate alle imprese designate dall’altra Parte, per il motivo che una parte sostanziale della proprietà nonché il controllo effettivo delle imprese potrebbero non appartenere ai cittadini dell’altra Parte. Il Governo del Canada si impegna a non

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prendere misure in relazione alle autorizzazioni rilasciate il 24 settembre 2010 dalle sue autorità aeronautiche alle imprese designate dalla Svizzera, in base alla loro struttura proprietaria e di controllo in tale data, a condizione che: 1. le autorità aeronautiche della Svizzera esercitino la vigilanza necessaria ad assi- curare che le imprese da essa designate rispettino le disposizioni del presente Accordo;

2. le imprese designate mantengano la loro sede principale in Svizzera;

3. le imprese designate mantengano il controllo operativo degli aeromobili durante l’esercizio dei servizi convenuti, salvo autorizzazione contraria delle autorità aeronautiche del Canada, e che tali attività siano condotte conformemente alle dispo- sizioni del certificato d’esercizio rilasciata alle imprese designate dalle autorità aeronautiche del Canada; 4. in caso di modifica della struttura proprietaria e di controllo estera o del nome o della marca dell’impresa designata, le autorità aeronautiche della Svizzera informino quelle del Canada di tale modifica, affinché queste ultime valutino se essa è com- patibile con le disposizioni dell’articolo IV.»

Art. 7 Il presente Protocollo entra in vigore il giorno dell’ultima nota diplomatica in cui le Parti si informano reciprocamente dell’avvenuto espletamento di tutte le procedure interne richieste per la sua entrata in vigore. Il presente Protocollo resta in vigore per lo stesso periodo e secondo le stesse condi- zioni dell’Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente incaricati dai rispettivi Governi, hanno fir- mato il presente Protocollo.

Fatto a Ottawa il 29 gennaio 2019, in doppio esemplare, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti parimenti fede.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo del Canada: Beat Nobs M. Gameau

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