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AS 2021 450

Accordo quadro del 15 marzo 2016 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Cambogia concernente la cooperazione tecnica, finanziaria ed economica e l’aiuto umanitario

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Traduzione

Accordo quadro tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Cambogia concernente la cooperazione tecnica, finanziaria ed economica e l’aiuto umanitario

Concluso il 15 marzo 2016 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° luglio 2021

Il Consiglio federale svizzero (in seguito denominato «la Svizzera») e il Governo del Regno di Cambogia (in seguito denominato «la Cambogia») in seguito denominati «Parti contraenti» nell’intento di potenziare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi, desiderosi di rafforzare tali relazioni e di sviluppare una fruttuosa cooperazione uma- nitaria, tecnica e finanziaria tra i due Paesi; riconoscendo che lo sviluppo della presente cooperazione tecnica e finanziaria contri- buirà a raggiungere un miglioramento tale delle condizioni sociali ed economiche in Cambogia, da promuovere uno sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà e fa- vorire una governance democratica; consci del fatto che la Cambogia intende impegnarsi nell’attuazione di riforme volte a creare un’economia di mercato in condizioni democratiche; hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Base della cooperazione Il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto, come spe- cificato dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, sono alla base delle politiche nazionali ed estere di entrambe le Parti contraenti e dell’attuazione del pre- sente Accordo.

RS 0.974.222.3

2021-1467 RU 2021 450

Cooperazione tecnica, finanziaria ed economica e l’aiuto umanitario. RU 2021 450

Art. 2 Obiettivi 2.1 Nel quadro delle rispettive legislazioni nazionali le Parti contraenti si impegnano a promuovere la realizzazione di progetti di aiuto umanitario, assistenza tecnica e fi- nanziaria in Cambogia. Detti progetti perseguono l’intento di sostenere il processo di riforma in Cambogia e di ridurre i costi di aggiustamento economici e sociali. I pro- getti sono inoltre volti ad alleviare le difficoltà a cui sono confrontate le categorie più vulnerabili della società cambogiana. 2.2 Il presente Accordo fissa le regole e le procedure per la gestione e la realizzazione dei progetti di cooperazione.

Art. 3 Definizioni Ai fini del presente Accordo, salvo se diversamente richiesto dal contesto: (a) l’abbreviazione «DSC» designa la Direzione dello sviluppo e della coopera- zione (aiuto umanitario incluso) del Dipartimento federale degli affari esteri; (b) il termine «progetti» designa i progetti, i programmi specifici e le altre attività correlate realizzati nel quadro del presente Accordo; (c) il termine «Agenzia di implementazione» designa qualsiasi autorità pubblica ed ente di diritto pubblico o privato come pure organizzazione nazionale, in- ternazionale o multilaterale, ammessi da ambedue le Parti contraenti e incari- cati dalla Svizzera di implementare progetti specifici di cui all’articolo 4 del presente Accordo; (d) il termine «beni» indica prodotti, materiali, veicoli, macchinari, equipaggia- menti e altri beni messi a disposizione dalla Svizzera o dall’Agenzia di imple- mentazione per progetti realizzati nel quadro del presente Accordo oppure qualsivoglia altro bene fornito alla Cambogia nel quadro degli accordi speci- fici relativi ai progetti; (e) il termine «esperti» designa le persone incaricate dell’attuazione di progetti e che non hanno né la cittadinanza cambogiana né il domicilio permanente in Cambogia e che non sono membri della DSC.

Art. 4 Forme di cooperazione Sezione 1: Forme 4.1 La cooperazione può essere di tipo tecnico, culturale o scientifico nel campo dello sviluppo, o di tipo finanziario ed economico oppure prendere la forma di interventi di aiuto umanitario. Queste varie forme possono concretizzarsi in parallelo o in succes- sione. 4.2 La cooperazione o l’aiuto possono essere forniti su basi bilaterali o in collabora- zione con altri donatori come pure organizzazioni nazionali, internazionali o multila- terali.

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Sezione 2: Cooperazione tecnica, culturale e scientifica nel campo dello sviluppo 4.3 La DSC fornisce la cooperazione tecnica, culturale e scientifica nel campo dello sviluppo sotto forma di trasferimento di know-how nel quadro di formazioni, consu- lenze o altri servizi oppure sotto forma di fornitura dei beni necessari alla buona riu- scita dei progetti. 4.4 La cooperazione tecnica, culturale e scientifica nel campo dello sviluppo può as- sumere le seguenti forme: a) contributi sotto forma di aiuti finanziari; b) fornitura di beni e servizi; c) messa a disposizione di personale internazionale o locale; d) borse di studio o di formazione in Cambogia, in Svizzera o in uno Stato terzo; oppure e) qualsiasi altra forma convenuta tra le due Parti contraenti. 4.5 I progetti di cooperazione tecnica, culturale e scientifica nel campo dello sviluppo sono prioritariamente incentrati sulla riduzione duratura della povertà, sullo sviluppo inclusivo e sul rafforzamento del quadro istituzionale, ad esempio incentivando e so- stenendo i) riforme dell’amministrazione pubblica e la giustizia sociale, ii) una ge- stione ecocompatibile delle risorse naturali, la formazione professionale e/o qualsiasi altro tema legato allo sviluppo che è di interesse per entrambe le Parti contraenti. Sezione 3: Cooperazione finanziaria ed economica 4.6 La cooperazione finanziaria ed economica è fornita sotto forma di finanziamenti di beni e servizi o contributi al capitale, ad esempio di intermediari finanziari. Altre possibilità di attuazione della cooperazione sono valutate caso per caso. 4.7 La cooperazione finanziaria ed economica è fornita, a seconda del caso, sotto forma di aiuti finanziari, prestiti o qualsivoglia altra forma convenuta dalle Parti con- traenti. Sezione 4: Aiuto umanitario 4.8 La DSC fornisce l’aiuto umanitario, incluso l’aiuto di emergenza alla Cambogia, sotto forma di beni, servizi, esperti e contributi finanziari. 4.9 I progetti nell’ambito dell’aiuto umanitario sono destinati alle categorie più vul- nerabili della società cambogiana e contribuiscono a rafforzare simultaneamente la capacità d’azione delle organizzazioni umanitarie locali e nazionali. 4.10 Gli aiuti finanziari per gli interventi di aiuto umanitario sono concessi caso per caso per affrontare situazioni d’emergenza, riconosciute da entrambe le Parti, che af-

fliggono la popolazione in seguito a calamità naturali o a disastri provocati dall’uomo.

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Art. 5 Condizioni 5.1 L’Ufficio della DSC è parte integrante dell’Ambasciata di Svizzera in Cambogia, a Bangkok. La Cambogia intraprende le procedure di riconoscimento ufficiali neces- sarie a istituire e rendere operativo un Ufficio della DSC in Cambogia. 5.2 Allo scopo di agevolare la realizzazione dei progetti di cooperazione, la Cambo- gia esonera da tasse, IVA, dazi doganali, imposte e altri oneri tutti i beni, i servizi, i veicoli e il materiale forniti gratuitamente dalla Svizzera nonché l’equipaggiamento importato temporaneamente per le necessità dei progetti in virtù del presente Accordo e ne autorizza la riesportazione alle stesse condizioni. 5.3 La Cambogia provvede a fornire gratuitamente tutti i permessi necessari all’im- portazione temporanea degli equipaggiamenti indispensabili per attuare i progetti in virtù del presente Accordo. 5.4 La Cambogia accetta che per le procedure di pagamento relative ai progetti di assistenza finanziaria, possono essere designati, mediante un’intesa tra i partner di ogni progetto, agenti finanziari operanti per conto dei partner cambogiani dei progetti corrispondenti. Per i pagamenti ai fondi di contropartita in valuta locale (riel cambo- giano), possono essere aperti conti speciali con detti agenti finanziari in conformità alla legislazione cambogiana. I partner del progetto decidono congiuntamente circa l’uso di tali fondi depositati. 5.5 La Cambogia esonera gli esperti stranieri e il personale straniero assunti per la realizzazione dei progetti previsti nell’ambito del presente Accordo come pure i loro familiari dal pagamento di qualsiasi imposta o tassa sul reddito e sulla sostanza, come anche da altre tasse, dazi doganali, imposte e oneri sui loro beni personali. Tutte queste persone sono autorizzate a importare i loro beni personali (suppellettili, autoveicoli ed equipaggiamento professionale e privato) e a riesportarli liberamente alle stesse con- dizioni al termine della loro missione. Agli esperti stranieri, al personale straniero e ai loro familiari la Cambogia concede gratuitamente i permessi di lavoro e di soggiorno legalmente richiesti. 5.6 La Cambogia accorda all’Ufficio della DSC e ai suoi membri che non sono citta- dini cambogiani i privilegi e le immunità previsti dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche.

5.7 La Cambogia è responsabile della sicurezza dei membri dell’Ufficio della DSC, degli esperti stranieri e del personale straniero nonché dei loro familiari e accorda a queste persone agevolazioni di rimpatrio in caso di necessità. 5.8 Nel quadro della sua legislazione nazionale, la Cambogia rilascia gratuitamente e senza indugio i visti d’entrata per le categorie di persone di cui agli articoli 5.5 e 5.6. 5.9 La Cambogia coadiuva gli esperti stranieri e il personale straniero nello svolgi- mento dei loro compiti e procura loro tutta la documentazione e le informazioni ne- cessarie.

5.10 La Cambogia agevola le procedure di trasferimento internazionale di valuta

estera per i progetti e gli esperti stranieri.

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5.11 L’applicazione di tali disposizioni è garantita dal Ministero degli affari esteri del Regno di Cambogia. 5.12 I membri dell’Ufficio della DSC, gli esperti e il personale stranieri e i loro fa- miliari inviati in Cambogia per la realizzazione dei progetti previsti nell’ambito del presente Accordo si impegnano a rispettare il diritto e le normative nazionali della Cambogia e non interferiscono negli affari interni del Paese.

Art. 6 Clausola anticorruzione Le Parti contraenti condividono un interesse comune nella lotta contro la corruzione che, oltre a mettere a repentaglio una concorrenza trasparente e aperta fondata sul prezzo e sulla qualità, compromette la buona gestione degli affari pubblici e l’ade- guata utilizzazione delle risorse necessarie allo sviluppo. Le due Parti si impegnano pertanto a unire i loro sforzi nella lotta contro la corruzione e dichiarano in particolare che nessuna offerta, nessun regalo, nessun pagamento, nessuna remunerazione o nes- sun vantaggio di qualsivoglia natura, considerato come atto illecito o di corruzione, è stato o sarà accordato a chicchessia, in maniera diretta o indiretta, come contropartita per l’aggiudicazione o l’esecuzione di progetti disciplinati dal presente Accordo. Ogni atto di siffatta natura costituisce motivo sufficiente a giustificare l’annullamento del presente Accordo, dell’appalto o della conseguente aggiudicazione di progetti disci- plinati dal presente Accordo, oppure per l’adozione di qualsiasi altra misura correttiva prevista dalla legge.

Art. 7 Campo d’applicazione Le disposizioni del presente Accordo si applicano: a) ai progetti convenuti tra le Parti contraenti, incluse le rispettive autorità cen- trali, regionali e statali all’interno del territorio della Cambogia; b) ai progetti concordati tra le Parti contraenti e organizzazioni o istituzioni cam- bogiane e per i quali entrambe le Parti contraenti o i loro rappresentanti auto- rizzati hanno convenuto di applicare, mutatis mutandis, le disposizioni del presente Accordo; c) alle attività nazionali risultanti da progetti e programmi di cooperazione allo sviluppo regionale finanziati o cofinanziati dalla Svizzera, a condizione che sia fatto espressamente riferimento al presente Accordo; d) ai progetti realizzati con enti o istituzioni di diritto pubblico o privato di cia- scun Paese e per i quali entrambe le Parti contraenti o i loro rappresentanti autorizzati hanno convenuto di applicare, mutatis mutandis, le disposizioni del presente Accordo.

Art. 8 Coordinamento e procedure 8.1 Ciascun progetto previsto dal presente Accordo sarà oggetto di un accordo speci- fico tra i partner del progetto; tale accordo disciplina in dettaglio i diritti e gli obblighi dei singoli partner del progetto.

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8.2 Allo scopo di evitare doppioni e sovrapposizioni con progetti realizzati da altri donatori e garantire la massima efficacia dei progetti, le Parti contraenti si trasmettono tutte le informazioni necessarie per un coordinamento efficace. 8.3 Da parte cambogiana il coordinamento è assicurato dal Ministero incaricato dalla Cambogia per un progetto specifico. 8.4 Da parte svizzera questo coordinamento è assicurato dagli uffici competenti men- zionati nel presente Accordo. L’Ufficio della DSC a Phnom Penh funge da tramite per le autorità svizzere ai fini dell’attuazione e del monitoraggio dei progetti. 8.5 Le Parti contraenti si impegnano a informarsi reciprocamente in modo dettagliato sui progetti realizzati nell’ambito del presente Accordo. A tal fine, nella fase di rea- lizzazione, si scambiano opinioni a intervalli periodici a tutti i livelli in merito all’avanzamento dei progetti finanziati nel quadro del presente Accordo.

Art. 9 Durata 9.1 Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui le due Parti contraenti avranno reciprocamente notificato il pieno rispetto delle condizioni costituzionali relative alla conclusione e all’entrata in vigore di accordi internazionali. Il presente Accordo resta in vigore fatta salva la possibilità di notifica da parte di una delle Parti contraenti, trasmessa all’altra Parte con almeno sei mesi di anticipo, circa la volontà di denuncia. 9.2 In caso di denuncia del presente Accordo, le disposizioni dello stesso continue- ranno ad applicarsi a tutti i progetti convenuti prima della sua denuncia. 9.3 Il presente Accordo è applicabile retroattivamente anche agli accordi conclusi tra le due Parti contraenti che concernono o si applicano a progetti che erano in corso e/o in preparazione prima dell’entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 10 Modifica e controversie

10.1 Ogni modifica o emendamento del presente Accordo necessita della forma

scritta e del consenso di ambo le Parti contraenti. 10.2 Eventuali controversie risultanti dal presente Accordo saranno risolte per via diplomatica.

Fatto a Phnom Penh il 15 marzo 2016 in due esemplari originali in lingua francese (o tedesca), khmer e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale la versione inglese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo del Regno di Cambogia: Ivo Sieber Hor Namhong

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