AS 2021 451
Regolamento di servizio dell’esercito
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Regolamento di servizio dell’esercito (RSE)
Modifica del 30 giugno 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I Il Regolamento di servizio dell’esercito del 22 giugno 19941 è modificato come segue:
N. 56 cpv. 1 e 3 1 Per le questioni di carattere personale i militari possono rivolgersi direttamente al loro comandante, al medico di truppa, al cappellano militare, al Servizio sociale dell’esercito, al Servizio psicopedagogico dell’esercito o all’Organo di mediazione dell’esercito. 3 Le persone o gli organi di cui al capoverso 1 organizzano tale consulenza e assi- stenza, facendo capo a specialisti.
N. 74 cpv. 3 primo periodo Concerne soltanto il testo francese
N. 100 cpv. 2 2 Per le questioni di carattere personale i militari possono rivolgersi direttamente al loro comandante, al medico di truppa, al cappellano militare, al Servizio sociale dell’esercito, al Servizio psicopedagogico dell’esercito o all’Organo di mediazione dell’esercito.
1 RS 510.107.0
2021-2347 RU 2021 451
Servizio dell’esercito. R RU 2021 451
N. 100a Organo di mediazione dell’esercito 1 L’Organo di mediazione dell’esercito consiglia i militari in caso di problemi relativi al servizio militare. Coordina le sue attività con le persone e gli organi di cui al nu- mero 100 capoverso 2. 2 Svolge la sua funzione in modo indipendente e non è vincolato a istruzioni. Tratta tutte le richieste in modo confidenziale. 3 Può consultare le persone coinvolte nonché gli organi competenti dell’esercito, dell’amministrazione militare o del DDPS e indirizzare loro raccomandazioni. Le consultazioni e le raccomandazioni avvengono in modo anonimo, a meno che non si disponga del consenso scritto della persona che ha chiesto la consulenza.
II L’ordinanza del 7 marzo 20032 sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è modificata come segue:
Art. 6 lett. g Sono aggregati amministrativamente alla Segreteria generale: g. l’Organo di mediazione dell’esercito.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
30 giugno 2021 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 RS 172.214.1
2/2