AS 2021 46
Ordinanza sulle monete
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza sulle monete (OMon)
Modifica del 18 dicembre 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 12 aprile 20001 sulle monete è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 4, 5 e 6 della legge federale del 22 dicembre 19992 sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento,
Art. 6 Ritiro dalla circolazione 1 La Banca nazionale svizzera ritira dalla circolazione le monete logore, danneggiate o messe fuori corso.
2 Le monete logore e danneggiate sono rimborsate al loro valore nominale.
3 La Banca nazionale svizzera accetta le monete danneggiate soltanto se sono soddi- sfatte le seguenti condizioni: a. si può escludere qualsiasi pericolo per il personale derivante dai lavori relativi all’accettazione e al controllo delle monete; b. le monete danneggiate sono prive di sostanze e di materiali estranei; c. le monete danneggiate sono riconoscibili singolarmente come monete e sono adatte agli apparecchi automatici.
4 La Banca nazionale svizzera consegna le monete riportate che non soddisfano le
condizioni di cui al capoverso 3 alla Zecca federale. Quest’ultima le elimina corretta- mente. Chi riporta le monete può chiederne la restituzione a proprie spese. 5 In caso di sospetto, la Zecca federale verifica l’autenticità delle monete consegnate.
2021-0054 RU 2021 46
Monete.O RU 2021 46
6 Per i lavori straordinari eseguiti in relazione all’accettazione e alla preparazione del controllo delle monete danneggiate, la Banca nazionale svizzera può riscuotere un compenso in funzione del tempo impiegato che deduce dal valore nominale da rim- borsare. 7 In caso di controversie, l’Amministrazione federale delle finanze (AFF) emana una decisione.
Art. 7a Convenzioni con la Banca nazionale svizzera 1 Il DFF può concludere convenzioni con la Banca nazionale svizzera al fine di disci- plinare la collaborazione e il coordinamento negli ambiti dell’emissione e della circo- lazione delle monete. 2 Può delegare all’AFF la conclusione di convenzioni tecnico-amministrative che non implicano importanti oneri finanziari.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2021.
18 dicembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2/2