AS 2021 471
Decisione del Comitato misto Svizzera-Cina: modifica dell’articolo 3.13 trasporto diretto, delle appendici 1 e 2 dell’allegato III certificato d’origine
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Traduzione
Accordo di libero scambio del 6 luglio 2013 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese1 Decisione del Comitato misto Svizzera-Cina: modifica dell’articolo 3.13 trasporto diretto, delle appendici 1 e 2 dell’allegato III certificato d’origine2
Adottata il 14 settembre 2016 Entrata in vigore mediante scambio di note il 1° settembre 2021
Il testo del paragrafo 4 dell’articolo 3.13 dell’accordo di libero scambio tra la Confe- derazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese è sostituito dal testo seguente:
«4. Le autorità doganali della Parte importatrice possono chiedere che l’importatore dei suddetti prodotti esibisca sufficienti prove che confermino, a loro soddisfazione, l’adempimento delle condizioni di cui al paragrafo 2. »
1 RS 0.946.292.492 2 Ad eccezione delle presenti modifiche, questa decisione non è pubblicata né nella RU né nella RS La decisione può essere ottenuta in versione originale inglese presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni, 3003 Berna. È inoltre disponibile sul sito Internet del Segretariato di Stato dell’economia:
2021-1096 RU 2021 471
Dec. Comitato misto Svizzera-Cina RU 2021 471