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AS 2021 51

Ordinanza sui provvedimenti nel settore della cultura secondo la legge COVID-19 (Ordinanza COVID-19 cultura)

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sui provvedimenti nel settore della cultura secondo la legge COVID-19 (Ordinanza COVID-19 cultura)

Modifica del 27 gennaio 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza COVID-19 cultura del 14 ottobre 20201 è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1 1 Le richieste vanno presentate ai servizi competenti designati dai Cantoni entro i ter- mini seguenti: a. richieste di imprese culturali:

1. per i danni insorti tra il 1° novembre 2020 e il 31 dicembre 2020, entro il

31 gennaio 2021;

2. per i danni insorti tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021, entro il

31 maggio 2021;

3. per i danni insorti tra il 1° maggio 2021 e il 31 agosto 2021, entro il

30 settembre 2021;

4. per i danni insorti tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, entro il

30 novembre 2021; b. richieste di operatori culturali:

1. per i danni insorti tra il 19 dicembre 2020 e il 31 gennaio 2021, entro il

28 febbraio 2021;

2. per i danni insorti tra il 1° febbraio 2021 e il 30 aprile 2021, entro il

31 maggio 2021;

3. per i danni insorti tra il 1° maggio 2021 e il 31 agosto 2021, entro il

30 settembre 2021;

4. per i danni insorti tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, entro il

30 novembre 2021.

1 RS 442.15

2021-0124 RU 2021 51

Ordinanza COVID-19 cultura RU 2021 51

II La presente ordinanza entra in vigore il 28 gennaio 2021 alle ore 00.002.

27 gennaio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 Pubblicazione urgente del 27 gennaio 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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