AS 2021 51
Ordinanza sui provvedimenti nel settore della cultura secondo la legge COVID-19 (Ordinanza COVID-19 cultura)
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Ordinanza sui provvedimenti nel settore della cultura secondo la legge COVID-19 (Ordinanza COVID-19 cultura)
Modifica del 27 gennaio 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza COVID-19 cultura del 14 ottobre 20201 è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 1 1 Le richieste vanno presentate ai servizi competenti designati dai Cantoni entro i ter- mini seguenti: a. richieste di imprese culturali:
1. per i danni insorti tra il 1° novembre 2020 e il 31 dicembre 2020, entro il
31 gennaio 2021;
2. per i danni insorti tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021, entro il
31 maggio 2021;
3. per i danni insorti tra il 1° maggio 2021 e il 31 agosto 2021, entro il
30 settembre 2021;
4. per i danni insorti tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, entro il
30 novembre 2021; b. richieste di operatori culturali:
1. per i danni insorti tra il 19 dicembre 2020 e il 31 gennaio 2021, entro il
28 febbraio 2021;
2. per i danni insorti tra il 1° febbraio 2021 e il 30 aprile 2021, entro il
31 maggio 2021;
3. per i danni insorti tra il 1° maggio 2021 e il 31 agosto 2021, entro il
30 settembre 2021;
4. per i danni insorti tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, entro il
30 novembre 2021.
1 RS 442.15
2021-0124 RU 2021 51
Ordinanza COVID-19 cultura RU 2021 51
II La presente ordinanza entra in vigore il 28 gennaio 2021 alle ore 00.002.
27 gennaio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 Pubblicazione urgente del 27 gennaio 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).