AS 2021 514
Accordo del 3 luglio 2018 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Islamica dell’Iran relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e merci
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Traduzione
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Islamica dell’Iran relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e merci
Concluso il 3 luglio 2018 Entrato in vigore mediante scambio di note il 3 agosto 2021
Preambolo Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Islamica dell’Iran, di seguito denominati «Parti contraenti», desiderosi di agevolare i trasporti internazionali su strada di persone e di merci tra i loro Paesi e in transito sui loro territori, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. il termine «trasportatore» designa una persona fisica o giuridica residente in Svizzera o in Iran che è autorizzata a effettuare trasporti internazionali su strada di persone e di merci conformemente alle leggi e ai regolamenti del rispettivo Paese;
2. il termine «veicolo» designa un veicolo stradale a propulsione meccanica
autonoma, generalmente un veicolo singolo oppure un veicolo abbinato a un rimorchio o semirimorchio: a) costruito per trasportare oltre nove persone, conducente compreso, oppure merci, b) immatricolato nel territorio di una delle Parti contraenti (nel caso di un autoarticolato, è richiesta l’immatricolazione del trattore);
RS 0.741.619.436
2021-1501 RU 2021 514
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3. il termine «autorizzazione» designa qualsiasi permesso o approvazione uffi-
ciale, quali una licenza o una concessione, richiesto in virtù della legislazione vigente nel Paese di ciascuna Parte contraente.
Art. 2 Campo d’applicazione Le disposizioni del presente Accordo autorizzano i trasportatori a effettuare trasporti di persone o di merci su veicoli stradali tra i territori delle Parti contraenti, oppure in transito sui loro territori, oppure in provenienza da o verso Paesi terzi.
Art. 3 Trasporto di persone 1. I trasporti occasionali di persone che adempiono le seguenti condizioni sono esenti dall’obbligo di autorizzazione: a) il trasporto delle stesse persone con lo stesso veicolo con punti di partenza e di arrivo situati nel territorio del Paese della Parte contraente dove il veicolo risulta immatricolato, a condizione che nessuna persona sia fatta salire o scen- dere lungo l’intero percorso o alle fermate situate al di fuori di detto Paese (circuito a porte chiuse); o b) il trasporto di gruppi di persone da un luogo situato nel Paese d’immatricola- zione del veicolo a un luogo situato nel territorio del Paese dell’altra Parte contraente, a condizione che il veicolo esca vuoto dal territorio di quest’ul- tima; o c) il trasporto di gruppi di persone da un luogo situato nel territorio del Paese dell’altra Parte contraente a un luogo situato nel Paese d’immatricolazione del veicolo, a condizione che il servizio sia preceduto da una corsa di andata a vuoto e che i viaggiatori: – siano raggruppati con contratti di trasporto conclusi prima del loro arrivo nel Paese in cui sono fatti salire, o – siano stati precedentemente condotti dallo stesso trasportatore, alle con- dizioni indicate nella lettera b) del presente articolo, nel Paese in cui ven- gono fatti salire e che ora siano trasportati in un altro Paese, o – siano stati invitati a recarsi nel territorio del Paese dell’altra Parte con- traente, quando le spese di trasporto sono a carico dell’invitante. I viag- giatori devono formare un gruppo omogeneo, che non deve essere stato costituito unicamente in vista del viaggio; d) i viaggi in transito nel territorio del Paese dell’altra Parte contraente. 2. Nell’effettuare le operazioni di trasporto menzionate nel paragrafo 1 del presente articolo, il veicolo deve essere provvisto di un foglio di viaggio e di un elenco dei passeggeri, da esibire su richiesta delle autorità competenti. Il contenuto e la forma del foglio di viaggio sono stabiliti di comune accordo dalle autorità competenti delle Parti contraenti. 3. Tutte le operazioni di trasporto di persone diverse da quelle menzionate nel para- grafo 1 del presente articolo sono soggette ad autorizzazione, in conformità con le
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leggi e i regolamenti nazionali delle Parti contraenti e previo coordinamento delle ri- spettive autorità competenti. Le autorizzazioni sono concesse garantendo la recipro- cità.
Art. 4 Trasporto di merci Ogni trasportatore di una delle Parti contraenti ha il diritto, senza autorizzazione, di importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico nel territorio del Paese dell’al- tra Parte contraente per effettuare operazioni di trasporto: a) tra un luogo qualsiasi situato nel territorio del Paese di una Parte contraente e un luogo qualsiasi situato nel territorio del Paese dell’altra Parte contraente; o b) dal territorio del Paese dell’altra Parte contraente verso un Paese terzo o da un Paese terzo verso il territorio del Paese dell’altra Parte contraente; o c) in transito nel territorio del Paese dell’altra Parte contraente.
Art. 5 Divieto di cabotaggio Le disposizioni del presente Accordo non autorizzano i trasportatori di una delle Parti contraenti a effettuare trasporti di persone o di merci da un luogo all’altro all’interno del territorio dell’altra Parte contraente.
Art. 6 Peso e dimensioni dei veicoli 1. Per quanto concerne il peso e le dimensioni dei veicoli stradali, ciascuna Parte contraente si impegna a non sottoporre i veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente a condizioni più severe di quelle imposte ai veicoli immatricolati nel proprio territorio. 2. Per il trasporto di carichi indivisibili con peso e dimensioni superiori a quelli con- sentiti nel territorio di una delle Parti contraenti, il veicolo necessita di un’autorizza- zione speciale rilasciata dall’autorità competente della rispettiva Parte contraente. Qualora tale autorizzazione stabilisca che il veicolo deve utilizzare un particolare iti- nerario, il trasporto è consentito solo su tale itinerario. In nessun caso deve essere superato il peso garantito fissato dal fabbricante.
Art. 7 Imposte e diritti 1. I veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di merci in conformità con il presente Accordo sono esenti da tasse e diritti prelevati per il possesso e la circolazione di veicoli nel territorio dell’altra Parte contraente. 2. L’esenzione menzionata nel paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle tasse o ai diritti sul consumo di carburante e ai diritti speciali per l’uso di singoli ponti e gallerie o strade.
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Art. 8 Formalità doganali 1. Il carburante contenuto nei normali serbatoi dei veicoli importati temporaneamente non è soggetto al pagamento dei dazi doganali e non è sottoposto a restrizioni d’im- portazione. 2. I pezzi di ricambio importati per riparare un determinato veicolo già importato temporaneamente sono temporaneamente esenti da dazi doganali e non sono sottopo- sti a divieti o restrizioni d’importazione. I pezzi sostituiti vanno sdoganati, riesportati o distrutti sotto la sorveglianza dell’organo doganale.
Art. 9 Applicazione delle leggi e dei regolamenti nazionali Per tutte le questioni non disciplinate dal presente Accordo o da altri accordi interna- zionali sottoscritti da entrambi i Paesi, i trasportatori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente, in occasione di viaggi nel territorio dell’altra Parte contraente sono tenuti a rispettare le leggi e i regolamenti di quest’ultima, che saranno applicati in modo non discriminatorio.
Art. 10 Infrazioni 1. Le autorità competenti delle Parti contraenti provvedono affinché i trasportatori rispettino le disposizioni del presente Accordo. 2. Nel caso in cui trasportatori e conducenti di veicoli di una Parte contraente, mentre si trovano nel territorio dell’altra Parte contraente, commettano infrazioni alle dispo- sizioni del presente Accordo e delle leggi e dei regolamenti concernenti i trasporti stradali o la circolazione stradale in vigore in detta Parte contraente, le autorità del Paese di immatricolazione del veicolo possono prendere le seguenti misure, se e quando richiesto dalle autorità competenti dell’altra Parte contraente: a) avvertimento; b) revoca temporanea, parziale o totale, dell’autorizzazione a effettuare trasporti nel territorio della Parte contraente in cui è stata commessa l’infrazione, sta- bilita d’intesa tra le autorità competenti delle Parti contraenti. 3. L’autorità che adotta simili misure informa le autorità competenti dell’altra Parte contraente, come stabilito dal paragrafo 2 del presente articolo. 4. L’applicazione del presente articolo non pregiudica eventuali provvedimenti adot- tati in virtù delle leggi nazionali dai tribunali o dalle autorità esecutive della Parte contraente nel cui territorio è stata commessa l’infrazione.
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Art. 11 Autorità competenti Le autorità competenti designate per l’esecuzione del presente Accordo sono: per la Svizzera: il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni per la Repubblica Islamica dell’Iran: il Ministero delle strade e dello sviluppo urbano
Art. 12 Commissione mista 1. Le autorità competenti delle Parti contraenti istituiscono una Commissione mista composta da loro rappresentanti, che avrà il compito di disciplinare ogni questione concernente l’attuazione e l’applicazione del presente Accordo.
2. La Commissione mista si riunisce su richiesta di una delle Parti contraenti.
Art. 13 Applicazione al Principato del Liechtenstein Conformemente alla richiesta formale del Governo del Principato del Liechtenstein, il presente Accordo si estende parimenti al Principato del Liechtenstein, fintanto che quest’ultimo è vincolato alla Svizzera da un trattato di unione doganale1.
Art. 14 Entrata in vigore e durata di validità 1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data dell’ultima nota diplomatica che con- ferma che le Parti contraenti hanno adempiuto i requisiti costituzionali per l’entrata in vigore del presente Accordo. 2. Il presente Accordo è valido a tempo indeterminato a meno che non sia risolto da ciascuna Parte contraente mediante una notifica scritta all’altra Parte contraente con un preavviso di sei mesi.
In fede di che, i plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro Governi hanno fir- mato il presente Accordo.
1 RS 0.631.112.514
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Fatto a Berna il 3 luglio 2018, corrispondente al 12 tir 1397, in un preambolo e quat- tordici articoli in due originali in lingua tedesca, farsi e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede; in caso di divergenze d’interpretazione, prevale il testo inglese.
Per il Per il Governo Consiglio federale svizzero: della Repubblica Islamica dell’Iran: Peter Füglistaler Mansour Moazami