AS 2021 543
AS 2021 543
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Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori)
Modifica del 1° settembre 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 2 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:
Art. 48a Aziende di costruzione e di manutenzione che effettuano lavori su strade nazionali 1 Alle aziende di costruzione e di manutenzione e ai lavoratori occupati in tali aziende nei lavori di esercizio, di manutenzione, di sistemazione e di rinnovo in diretta rela- zione con lavori a gallerie e ponti di strade nazionali secondo gli articoli 2–4 della legge federale dell’8 marzo 19602 sulle strade nazionali si applica l’articolo 4 capo- verso 1 per tutta la notte, sempreché il lavoro notturno sia necessario per motivi di sicurezza tecnica, in particolare se occorre chiudere al traffico una corsia. 2 L’azienda deve pubblicare nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, almeno 14 giorni prima dell’inizio dei lavori, i cantieri in cui sono impiegati lavoratori durante la notte secondo il capoverso 1. La pubblicazione deve indicare il nome dell’azienda, il luogo d’impiego, il numero di lavoratori interessati e la durata del lavoro notturno previsto.