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AS 2021 559

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Turchia

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Traduzione

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Turchia

Concluso a Sauðárkrókur il 25 giugno 2018 Approvato dall’Assemblea federale il 21 giugno 20191 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 18 giugno 2021 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° ottobre 2021

Preambolo L’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera (di seguito denominati «Stati dell’AELS»), da una parte, e la Repubblica di Turchia (di seguito denominata «Turchia»), dall’altra, di seguito denominati individualmente «Parte» o collettivamente «Parti», riconoscendo il desiderio comune di consolidare i legami tra gli Stati dell’AELS e la Turchia e di instaurare a tale scopo relazioni strette e durature; riaffermando il loro impegno per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali conformemente al diritto internazionale, compresi i principi san- citi dallo Statuto delle Nazioni Unite2 e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; riaffermando il loro impegno a perseguire l’obiettivo dello sviluppo sostenibile e ri- conoscendo l’importanza di favorire la coerenza e la complementarietà delle politiche commerciali, ambientali e del lavoro; richiamando i loro diritti e obblighi derivanti da accordi multilaterali sull’ambiente di cui sono firmatari e il rispetto dei principi e dei diritti fondamentali sul lavoro, com- presi i principi stabiliti nelle relative convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)3 di cui sono firmatari;

RS 0.632.317.631 1 RU 2021 558 2 RS 0.120 3 RS 0.820.1

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intenzionati a migliorare il tenore di vita e a garantire elevati livelli di protezione della salute, della sicurezza e dell’ambiente, a promuovere la crescita economica e la stabi- lità, a creare nuove opportunità di impiego e a migliorare il benessere generale e, a tale scopo, riaffermando il loro impegno a promuovere la liberalizzazione degli scambi; animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli allo sviluppo e alla diversifica- zione degli scambi commerciali tra le Parti nonché alla promozione della coopera- zione commerciale ed economica in settori di comune interesse, in base ai principi di uguaglianza, reciproco vantaggio e non discriminazione e conformemente al diritto internazionale; riconoscendo l’importanza delle agevolazioni commerciali nel promuovere procedure efficienti e trasparenti al fine di ridurre i costi e di garantire condizioni di prevedibilità agli operatori commerciali delle Parti; decisi a promuovere e rafforzare ulteriormente il sistema di scambi multilaterale ba- sandosi sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall’Accordo di Marrakech che isti- tuisce l’Organizzazione mondiale del commercio (di seguito denominato «Accordo OMC»)4 e dagli altri accordi negoziati in base ad esso, contribuendo in tal modo allo sviluppo armonioso e all’espansione del commercio mondiale; decisi ad attuare il presente Accordo con l’obiettivo di preservare e proteggere l’am- biente mediante un’oculata gestione ambientale e di promuovere un impiego ottimale delle risorse mondiali conformemente al principio dello sviluppo sostenibile; affermando il loro impegno per prevenire e combattere la corruzione nel commercio internazionale e negli investimenti internazionali e per promuovere i principi della trasparenza e del buon governo; riconoscendo l’importanza del buon governo societario e della responsabilità sociale d’impresa ai fini dello sviluppo sostenibile e determinati nel loro intento di sollecitare le imprese a rispettare le linee guida e i principi riconosciuti a livello internazionale in questo ambito, quali le linee guida dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali, i principi di go- verno societario dell’OCSE e il Patto mondiale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU); convinti che il presente Accordo migliorerà la competitività delle loro imprese sui

mercati globali e creerà condizioni atte a incoraggiare le relazioni tra le Parti nei settori dell’economia, del commercio e degli investimenti, hanno convenuto, nell’intento di conseguire i suddetti obiettivi, di concludere il presente Accordo di libero scambio (di seguito denominato «presente Accordo»):

4 RS 0.632.20

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Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1.1 Obiettivi 1. Le Parti istituiscono una zona di libero scambio in conformità con le disposizioni del presente Accordo e degli accordi agricoli complementari conclusi contemporanea- mente tra la Turchia e ogni singolo Stato dell’AELS, che si fonda su relazioni com- merciali tra economie di mercato e sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, al fine di favorire la prosperità e lo sviluppo sostenibile.

2. Gli obiettivi del presente Accordo sono:

(a) liberalizzare gli scambi di merci, conformemente all’articolo XXIV dell’Ac- cordo generale del 1994 sulle tariffe doganali e il commercio (di seguito de- nominato «GATT 1994»)5; (b) facilitare gli scambi di merci, in particolare attraverso l’attuazione delle di- sposizioni convenute in materia doganale e di agevolazione degli scambi; (c) prevenire, eliminare o ridurre inutili ostacoli tecnici agli scambi e inutili mi- sure sanitarie e fitosanitarie; (d) liberalizzare gli scambi di servizi, conformemente all’articolo V dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (di seguito denominato «GATS»)6; (e) proteggere e attuare in modo adeguato ed efficace i diritti di proprietà intel- lettuale; (f) liberalizzare ulteriormente, su base reciproca, i mercati degli appalti pubblici delle Parti; (g) promuovere la concorrenza nelle economie delle Parti, in particolare per quanto riguarda le loro relazioni economiche; (h) sviluppare il commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungi- mento dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile e da garantire che tale obiettivo sia integrato e si rifletta nelle relazioni commerciali tra le Parti; (i) aumentare e migliorare la cooperazione economica tra le Parti; e (j) contribuire allo sviluppo e all’espansione armoniosi del commercio mondiale.

Art. 1.2 Campo d’applicazione geografico 1. Salvo altrimenti disposto dall’allegato I (Regole d’origine e metodi di coopera- zione amministrativa), il presente Accordo si applica: (a) al territorio terrestre, alle acque nazionali e alle acque territoriali delle Parti nonché allo spazio aereo che sovrasta i loro territori, conformemente al diritto internazionale; e (b) alla zona economica esclusiva e alla piattaforma continentale delle Parti, con- formemente al diritto internazionale.

5 RS 0.632.20, allegato 1A.1

6 RS 0.632.20, allegato 1B

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2. Il presente Accordo non si applica al territorio norvegese delle Svalbard, fatta ec- cezione per gli scambi di merci.

Art. 1.3 Relazioni economiche e commerciali disciplinate dal presente Accordo 1. Il presente Accordo si applica alle relazioni economiche e commerciali tra i singoli Stati dell’AELS, da un lato, e la Turchia, dall’altro, ma non alle relazioni economiche e commerciali tra i singoli Stati dell’AELS, salvo altrimenti disposto dal presente Ac- cordo. 2. In virtù dell’unione doganale istituita dal Trattato del 29 marzo 19237 tra la Con- federazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, la Svizzera rappresenta il Prin- cipato del Liechtenstein nelle questioni disciplinate dal suddetto Trattato.

Art. 1.4 Rapporto con altri accordi internazionali 1. Le Parti confermano i loro diritti e obblighi derivanti dall’Accordo OMC e dagli altri accordi negoziati in virtù di quest’ultimo, di cui sono firmatarie, e da ogni altro accordo internazionale di cui sono firmatarie. 2. Se una Parte ritiene che il mantenimento o l’istituzione, ad opera di un’altra Parte, di unioni doganali, zone di libero scambio, accordi sul commercio frontaliero e altri accordi preferenziali pregiudichi il regime commerciale previsto dal presente Ac- cordo, essa può richiedere consultazioni con tale altra Parte. Quest’ultima offre alla Parte richiedente adeguate possibilità di consultazione.

Art. 1.5 Adempimento degli obblighi 1. Le Parti adottano le misure generali o specifiche necessarie per adempiere i loro obblighi derivanti dal presente Accordo. 2. Le Parti provvedono affinché i loro governi e autorità centrali, regionali e locali nonché le organizzazioni non governative, nell’esercizio dei poteri loro delegati da governi e autorità centrali, regionali e locali, garantiscano il rispetto di tutti gli obbli- ghi e impegni derivanti dal presente Accordo.

Art. 1.6 Trasparenza 1. Le Parti pubblicano o rendono altrimenti accessibili al pubblico le loro leggi, re- golamentazioni, sentenze giudiziarie e decisioni amministrative di applicazione gene- rale, nonché i rispettivi accordi internazionali che possono incidere sul funzionamento del presente Accordo. 2. Le Parti rispondono prontamente a domande specifiche e, su richiesta, si scam- biano informazioni sulle questioni di cui al paragrafo 1. 3. Nessuna disposizione del presente Accordo obbliga una Parte a comunicare infor- mazioni confidenziali la cui divulgazione possa ostacolare l’applicazione della legge,

7 RS 0.631.112.514

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essere contraria all’interesse pubblico o pregiudicare gli interessi commerciali legit- timi di un qualsiasi operatore economico. 4. In caso di incongruenza tra i paragrafi 1 e 2 e le disposizioni relative alla traspa- renza previste altrove nel presente Accordo, queste ultime prevalgono limitatamente all’incongruenza.

Capitolo 2: Scambi di merci

Art. 2.1 Campo d’applicazione Il presente capitolo si applica alle seguenti merci oggetto di scambio tra le Parti: (a) tutti i prodotti contemplati nei capitoli 25–97 del Sistema armonizzato di de- signazione e di codificazione delle merci (SA), esclusi i prodotti di cui all’al- legato II (Prodotti non contemplati nell’Accordo); (b) prodotti agricoli trasformati specificati nell’allegato III (Prodotti agricoli tra- sformati) nel rispetto degli accordi previsti nell’allegato III; e (c) pesce, prodotti della pesca e altri prodotti del mare menzionati nell’allegato IV (Pesce, prodotti della pesca e altri prodotti del mare).

Art. 2.2 Commercio di prodotti agricoli di base 1. Le Parti si dichiarano disposte a favorire lo sviluppo armonioso degli scambi di prodotti agricoli nel rispetto delle proprie politiche agricole. 2. La Turchia ha concluso con ogni Stato dell’AELS un accordo bilaterale sul com- mercio di prodotti agricoli. Detti accordi sono parte degli strumenti istitutivi della zona di libero scambio tra le Parti.

Art. 2.3 Regole d’origine e metodi di cooperazione amministrativa Le disposizioni relative alle regole d’origine sono specificate nell’allegato I (Regole d’origine e metodi di cooperazione amministrativa).

Art. 2.4 Dazi all’importazione 1. Con l’entrata in vigore del presente Accordo le Parti aboliscono tutti i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti originari di una Parte contemplati nella lettera (a) dell’articolo 2.1 (Campo d’applicazione). Non sono in- trodotti nuovi dazi doganali o oneri di effetto equivalente sulle importazioni. 2. Per dazi doganali e oneri di effetto equivalente sulle importazioni si intende qual- siasi tipo di dazio o onere applicato in relazione all’importazione di un prodotto, com- prese tutte le forme di sovrattassa, ma non gli oneri applicati conformemente agli ar- ticoli III e VIII del GATT 19948.

8 RS 0.632.20, allegato 1A.1

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Art. 2.5 Dazi all’esportazione 1. Con l’entrata in vigore del presente Accordo le Parti eliminano tutti i dazi doganali e altri oneri, comprese le sovrattasse e le altre forme di contributi, in relazione all’esportazione di merci verso un’altra Parte. 2. Non sono introdotti nuovi dazi doganali o altri oneri in relazione all’esportazione di merci verso un’altra Parte.

Art. 2.6 Valutazione in dogana9 Per determinare il valore in dogana dei prodotti scambiati tra le Parti si applicano l’articolo VII del GATT 199410 e la Parte I dell’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII del GATT 199411, che sono inseriti nel presente Accordo e ne diven- gono parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 2.7 Restrizioni quantitative I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le restrizioni quantitative sono retti dall’articolo XI del GATT 199412, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 2.8 Spese e formalità I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le spese e le formalità sono retti dall’ar- ticolo VIII del GATT 199413, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 2.9 Imposizione fiscale e regolamentazioni nazionali I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti l’imposizione fiscale e le regolamenta- zioni nazionali sono retti dall’articolo III del GATT 199414, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 2.10 Pagamenti I pagamenti relativi agli scambi commerciali tra le Parti e al trasferimento di tali pa- gamenti verso la Parte in cui risiede il creditore sono esenti da restrizioni, salvo altri- menti disposto dall’articolo 2.22 (Bilancia dei pagamenti).

9 La Svizzera applica dazi in base al peso e alla quantità piuttosto che secondo il principio ad valorem.

10 RS 0.632.20, allegato 1A.1

11 RS 0.632.20, allegato 1A.9

12 RS 0.632.20, allegato 1A.1

13 RS 0.632.20, allegato 1A.1

14 RS 0.632.20, allegato 1A.1

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Art. 2.11 Misure sanitarie e fitosanitarie

1. Salvo altrimenti disposto dal presente Accordo, si applica l’Accordo dell’OMC

sull’applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito denominato «Accordo SPS»)15, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

2. I controlli all’importazione sono svolti senza indebiti ritardi.

3. Le Parti si scambiano i nominativi e gli indirizzi degli organi di contatto con com- petenze in materia sanitaria e fitosanitaria al fine di agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni. 4. Le consultazioni sono organizzate su richiesta di una Parte la quale ritenga che un’altra Parte abbia adottato una misura che rischia di creare o ha creato un ostacolo al commercio. Queste consultazioni hanno luogo senza indebiti ritardi dopo il ricevi- mento della domanda e si tengono allo scopo di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Se le consultazioni non si svolgono in seno al Comitato misto, quest’ul- timo ne viene informato. Per le merci deperibili le consultazioni tra le autorità com- petenti sono organizzate senza indebiti ritardi. Le consultazioni si svolgono secondo modalità convenute16. 5. Su richiesta di una Parte, le Parti riesaminano congiuntamente il presente articolo per estendere alle Parti del presente Accordo il trattamento accordato all’Unione eu- ropea, con la quale tutte le Parti hanno concluso accordi su regolamentazioni sanitarie e fitosanitarie.

Art. 2.12 Regolamenti tecnici 1. Salvo altrimenti disposto dal presente articolo, si applica l’Accordo dell’OMC su- gli ostacoli tecnici agli scambi (di seguito denominato «Accordo TBT»)17, che è inse- rito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis. 2. Le Parti si scambiano i nomi e gli indirizzi degli organi di contatto con competenze in materia di regolamenti tecnici al fine di agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni. 3. Le consultazioni sono organizzate su richiesta di una Parte la quale ritenga che un’altra Parte abbia adottato una misura che rischia di creare o ha creato un ostacolo al commercio. Queste consultazioni hanno luogo entro 40 giorni dal ricevimento della domanda e si tengono allo scopo di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Se le consultazioni non si svolgono in seno al Comitato misto, quest’ultimo ne viene informato. Le consultazioni si svolgono secondo modalità convenute18.

15 RS 0.632.20, allegato 1A.4

16 Resta inteso che le consultazioni tenute in conformità con il presente paragrafo non pre- giudicano i diritti e gli obblighi delle Parti sanciti nel capitolo 9 (Composizione delle con- troversie) o nell’Intesa dell’OMC sulla composizione delle controversie.

17 RS 0.632.20, allegato 1A.6

18 Resta inteso che le consultazioni tenute in conformità con il presente paragrafo non pre- giudicano i diritti e gli obblighi delle Parti sanciti nel capitolo 9 (Composizione delle con- troversie) o nell’Intesa dell’OMC sulla composizione delle controversie.

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4. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti il reciproco riconoscimento delle va- lutazioni della conformità dei prodotti sono specificati nell’allegato V (Reciproco ri- conoscimento dei risultati delle valutazioni della conformità dei prodotti).

Art. 2.13 Agevolazione degli scambi Le disposizioni relative all’agevolazione degli scambi sono stabilite nell’allegato VI (Agevolazione degli scambi).

Art. 2.14 Assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale Le disposizioni relative all’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale sono contenute nell’allegato VII (Assistenza amministrativa reciproca in materia do- ganale).

Art. 2.15 Sottocomitato per le questioni doganali Con il presente Accordo è istituito un Sottocomitato per le questioni doganali il cui mandato è stabilito nell’allegato VIII (Mandato del Sottocomitato per le questioni do- ganali).

Art. 2.16 Imprese commerciali di Stato I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le imprese commerciali di Stato sono retti dall’articolo XVII del GATT 199419 e dall’Intesa sull’interpretazione dell’arti- colo XVII del GATT 199420, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 2.17 Sovvenzioni e misure compensative 1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le sovvenzioni e le misure compensa- tive sono retti dagli articoli VI e XVI del GATT 199421 e dall’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative22, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2. 2. Prima di avviare un’inchiesta volta a determinare l’esistenza, il grado e l’effetto di una presunta sovvenzione in un’altra Parte conformemente all’articolo 11 dell’Ac- cordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, la Parte intenzionata ad avviare l’inchiesta lo notifica per scritto alla Parte le cui merci sono oggetto d’in- chiesta, accordandole ragionevoli possibilità di consultazione conformemente all’ar- ticolo 13 dell’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e prevedendo un termine di 45 giorni per trovare una soluzione reciprocamente accet- tabile. Su richiesta di una Parte, le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto. Questo termine di 45 giorni non impedisce alle autorità di una Parte di avviare rapi- damente un’inchiesta.

19 RS 0.632.20, allegato 1A.1

20 RS 0.632.20, allegato 1A.1.B

21 RS 0.632.20, allegato 1A.1

22 RS 0.632.20, allegato 1A.13

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Art. 2.18 Antidumping 1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le inchieste e le misure antidumping sono retti dall’articolo VI del GATT 199423 e dall’Accordo dell’OMC relativo all’ap- plicazione dell’articolo VI del GATT 1994 (di seguito denominato «Accordo anti- dumping dell’OMC»)24, fatto salvo quanto disposto nel presente articolo. 2. Le Parti si impegnano a non avviare, le une contro le altre, procedure antidumping ai sensi dell’articolo VI del GATT 1994 e dell’Accordo antidumping dell’OMC. 3. Prima di avviare un’inchiesta nel quadro dell’Accordo antidumping dell’OMC, la Parte che ha ricevuto una domanda adeguatamente documentata lo notifica per scritto alla Parte le cui merci sono presumibilmente oggetto di dumping. 4. Se una Parte decide di imporre un dazio antidumping, tale Parte applica la regola del «minor importo» determinando un dazio inferiore al margine di dumping se tale dazio è comunque sufficiente a eliminare il danno per l’industria nazionale. 5. Le Parti si scambiano opinioni circa l’applicazione del presente articolo e i suoi effetti sugli scambi tra di esse in occasione delle riunioni del Comitato misto.

Art. 2.19 Misure di salvaguardia globali 1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le misure di salvaguardia globali sono retti dall’articolo XIX del GATT 199425 e dall’Accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia26. 2. Se una Parte avvia un’inchiesta conformemente al paragrafo 1 che potrebbe avere ripercussioni per un’altra Parte, lo notifica a tale altra Parte e le accorda ragionevoli possibilità di consultazione. Su richiesta di una Parte, le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto.

Art. 2.20 Eccezioni generali I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni generali sono retti dall’arti- colo XX del GATT 199427, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 2.21 Eccezioni in materia di sicurezza I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni in materia di sicurezza sono retti dall’articolo XXI del GATT 199428, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

23 RS 0.632.20, allegato 1A.1

24 RS 0.632.20, allegato 1A.8

25 RS 0.632.20, allegato 1A.1

26 RS 0.632.20, allegato 1A.14

27 RS 0.632.20, allegato 1A.1

28 RS 0.632.20, allegato 1A.1

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Art. 2.22 Bilancia dei pagamenti 1. Se una Parte si trova o corre l’imminente rischio di trovarsi in serie difficoltà con- cernenti la bilancia dei pagamenti, essa può, conformemente alle condizioni stabilite nel GATT 199429, adottare misure commerciali restrittive, a condizione che siano di durata limitata, non siano discriminatorie e abbiano una portata non superiore a quanto necessario per ovviare alle difficoltà inerenti alla bilancia dei pagamenti. 2. La Parte che adotta una misura conformemente al presente articolo lo notifica pron- tamente alle altre Parti.

Capitolo 3: Scambi di servizi

Art. 3.1 Portata e campo d’applicazione 1. Il presente capitolo si applica alle misure delle Parti che incidono sugli scambi di servizi e che sono adottate da governi e autorità centrali, regionali o locali nonché da organizzazioni non governative nell’esercizio dei poteri loro delegati da governi o autorità centrali, regionali o locali. 2. Per quanto riguarda i servizi di trasporto aereo, il presente capitolo non si applica né a misure concernenti i diritti di traffico aereo né a misure direttamente connesse all’esercizio dei diritti di traffico aereo, fatto salvo quanto disposto nel paragrafo 3 dell’allegato del GATS30 sui servizi di trasporto aereo. Si applicano le definizioni di cui al paragrafo 6 dell’allegato del GATS sui servizi di trasporto aereo che sono inse- rite nel presente capitolo e che ne divengono parte integrante. 3. Gli articoli 3.3 (Trattamento della nazione più favorita), 3.4 (Accesso al mercato) e 3.5 (Trattamento nazionale) non si applicano a leggi, regolamentazioni o requisiti nazionali che disciplinano gli appalti pubblici di servizi acquistati a scopi governativi e non ai fini di una rivendita commerciale o di una prestazione di servizi per una ven- dita commerciale.

Art. 3.2 Definizioni Ai fini del presente capitolo: (a) per «scambi di servizi» si intende la prestazione di un servizio: (i) dal territorio di una Parte al territorio di un’altra Parte, (ii) nel territorio di una Parte al consumatore di servizi di un’altra Parte, (iii) da parte di un prestatore di servizi di una Parte, tramite la presenza com- merciale nel territorio di un’altra Parte, (iv) da parte di un prestatore di servizi di una Parte, tramite la presenza di persone fisiche di una Parte nel territorio di un’altra Parte; (b) per «servizi» si intende qualsiasi servizio fornito in qualsivoglia settore, ecce- zione fatta per i servizi forniti nell’esercizio dei poteri governativi;

29 RS 0.632.20, allegato 1A.1

30 RS 0.632.20, allegato 1B

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(c) per «servizio fornito nell’esercizio dei poteri governativi» si intende un servi- zio che non è fornito su base commerciale né in concorrenza con uno o più prestatori di servizi; (d) per «misura» si intende qualsiasi misura adottata da una Parte, sotto forma di legge, regolamento, norma, procedura, decisione, provvedimento amministra- tivo o in qualsivoglia altra forma; (e) per «prestazione di un servizio» si intende la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la consegna di un servizio; (f) per «misure adottate dalle Parti che incidono sugli scambi di servizi» si inten- dono le misure concernenti: (i) l’acquisto, il pagamento o la fruizione di un servizio, (ii) l’accesso e il ricorso, in occasione della prestazione di un servizio, a ser- vizi che tali Parti chiedono siano offerti al pubblico in generale, (iii) la presenza, compresa quella commerciale, di persone di una Parte per la prestazione di un servizio nel territorio di un’altra Parte; (g) per «presenza commerciale» si intende qualsiasi tipo di stabilimento commer- ciale o professionale, anche mediante: (i) la costituzione, l’acquisizione o il mantenimento di una persona giuri- dica, o (ii) la creazione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresen- tanza, nel territorio di una Parte al fine di fornire un servizio; (h) per «settore» di un servizio si intende: (i) con riferimento a un impegno specifico, uno o più, oppure tutti i sotto- settori del servizio considerato, come precisato nell’elenco di impegni specifici di una Parte, (ii) altrimenti, l’intero settore relativo a tale servizio, compresi tutti i sotto- settori; (i) per «servizio fornito da un’altra Parte» si intende un servizio fornito: (i) dal territorio o nel territorio di tale altra Parte o, nel caso del trasporto marittimo, da una nave registrata secondo le leggi di tale Parte, o da un soggetto facente capo a tale Parte che fornisce il servizio attraverso la gestione di una nave e/o il suo utilizzo, totale o parziale, o (ii) nel caso della prestazione di un servizio, attraverso una presenza com- merciale o la presenza di persone fisiche da un prestatore di servizi di tale altra Parte;

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(j) per «prestatore di servizi» si intende qualsiasi persona che fornisce o cerca di fornire un servizio31; (k) per «prestatore monopolista di un servizio» si intende qualsiasi soggetto, pub- blico o privato, che in un particolare mercato del territorio di una Parte è au- torizzato o istituito in via formale o di fatto da tale Parte come prestatore esclu- sivo di tale servizio; (l) per «consumatore di servizi» si intende qualsiasi persona che riceve un servi- zio o ne fruisce; (m) per «persona» si intende una persona fisica o una persona giuridica; (n) per «persona fisica di un’altra Parte» si intende un cittadino di tale altra Parte conformemente alla legislazione di quest’ultima; (o) per «persona giuridica» si intende qualsiasi entità giuridica debitamente costi- tuita o altrimenti organizzata ai sensi delle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni; (p) per «persona giuridica di un’altra Parte» si intende una persona giuridica: (i) costituita o altrimenti organizzata ai sensi delle leggi di tale altra Parte e che svolge un’importante attività economica nel territorio di tale Parte, o (ii) nel caso della prestazione di servizi mediante una presenza commerciale, posseduta o controllata da: (aa) persone fisiche di tale altra Parte, o (bb) persone giuridiche di tale altra Parte di cui alla lettera (p)(i); (q) una persona giuridica è: (i) «posseduta» da persone di una Parte se oltre il 50 percento del suo capi- tale proprio è di piena proprietà delle persone di tale Parte, (ii) «controllata» da persone di una Parte se tali persone hanno la facoltà di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato, (iii) «affiliata» a un’altra persona, se una di esse controlla l’altra, o entrambe sono controllate da una stessa persona; (r) la voce «imposte dirette» comprende tutte le imposte sul reddito complessivo, sul capitale complessivo o su elementi del reddito o del capitale, comprese le imposte sui redditi da alienazione di proprietà, le imposte su proprietà immo- biliari, le eredità e donazioni, le imposte sul monte salari versato dalle imprese nonché le imposte sui plusvalori.

31 Se il servizio non è fornito o non si intende fornirlo direttamente tramite una persona giuridica, bensì mediante altre forme di presenza commerciale quali una filiale o un ufficio di rappresentanza, si deve comunque accordare al prestatore di servizi (ossia alla persona giuridica), mediante la suddetta presenza commerciale, il trattamento riservato ai prestatori di servizi in virtù del presente capitolo. Tale trattamento è esteso alla pre- senza commerciale mediante la quale si fornisce o si cerca di fornire il servizio e non è esteso ad altre Parti facenti capo al prestatore di servizi situate al di fuori del territorio in cui si fornisce o si cerca di fornire il servizio.

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Art. 3.3 Trattamento della nazione più favorita

1. Senza pregiudizio delle misure adottate conformemente all’articolo VII del

GATS32 e fatte salve le disposizioni previste nei loro elenchi di esenzioni applicate alla NPF di cui all’allegato IX (Elenco di esenzioni alla NPF), le Parti accordano im- mediatamente e incondizionatamente ai reciproci servizi e prestatori di servizi un trat- tamento non meno favorevole di quello riservato ad analoghi servizi e prestatori di servizi di qualsiasi Paese terzo. 2. Il paragrafo 1 non si applica ai trattamenti accordati in virtù di altri accordi attuali o futuri conclusi da una Parte e notificati ai sensi dell’articolo V o dell’articolo Vbis del GATS. 3. Fatto salvo il paragrafo 2, la Parte che conclude un accordo di cui al paragrafo 2 offre alla Parte che lo richiede adeguate possibilità di negoziare i vantaggi garantiti nell’ambito di tale accordo. 4. Le disposizioni del presente capitolo non sono interpretate nel senso di impedire a una Parte di conferire o accordare vantaggi a Paesi limitrofi al fine di agevolare gli scambi, limitatamente a zone contigue di frontiera, di servizi che siano prodotti e con- sumati localmente.

Art. 3.4 Accesso al mercato 1. Per quanto concerne l’accesso al mercato attraverso le modalità di prestazione de- finite nella lettera (a) dell’articolo 3.2 (Definizioni), ogni Parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi di un’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto secondo i termini, le restrizioni e le condizioni convenuti e precisati nel suo elenco di impegni specifici33. 2. In settori oggetto di impegni in materia di accesso al mercato, le misure che una Parte non mantiene o non adotta, a livello regionale o per l’intero territorio nazionale, salvo altrimenti precisato nel suo elenco di impegni specifici, sono le seguenti: (a) restrizioni al numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti nume- rici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva, o imposizione di una verifica della necessità economica; (b) restrizioni al valore complessivo delle transazioni o dell’attivo nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

32 RS 0.632.20, allegato 1B

33 Se una Parte assume un impegno in materia di accesso al mercato in relazione alla presta- zione di un servizio secondo le modalità di cui alla lettera (a)(i) dell’articolo 3.2 (Defini- zioni) e se il trasferimento di capitali oltre confine rappresenta una parte essenziale del servizio stesso, essa è tenuta a consentire tale movimento di capitali. Se una Parte assume un impegno in relazione alla prestazione di un servizio secondo le modalità di cui alla let- tera (a)(iii) dell’articolo 3.2 (Definizioni), essa è tenuta a consentire i relativi trasferimenti di capitale nel suo territorio.

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(c) restrizioni al numero totale delle operazioni di servizio o alla produzione to- tale di servizi espressa in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica34; (d) restrizioni al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un particolare settore o da un prestatore di servizi e che sono necessarie e direttamente collegate alla prestazione di un servizio specifico, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità econo- mica; (e) misure che limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture con le quali un prestatore di servizi può svolgere la sua attività; e (f) restrizioni alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale di investimenti stra- nieri singoli o complessivi.

Art. 3.5 Trattamento nazionale 1. Nei settori inseriti nel proprio elenco di impegni specifici e considerando le condi- zioni e i requisiti indicati nello stesso, ogni Parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi di un’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato ad analoghi servizi e prestatori di servizi nazionali per tutte le misure concernenti la pre- stazione di servizi.35 2. Una Parte può adempiere i requisiti di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai prestatori di servizi di un’altra Parte un trattamento formalmente identico o formal- mente diverso da quello accordato ai propri servizi analoghi e ai propri prestatori di servizi analoghi.

3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno

favorevole se modifica le condizioni di concorrenza a favore dei servizi o prestatori di servizi di una Parte rispetto ad analoghi servizi o prestatori di servizi di un’altra Parte.

Art. 3.6 Impegni aggiuntivi Le Parti possono negoziare impegni concernenti misure che incidono sugli scambi dei servizi non contemplate negli elenchi secondo gli articoli 3.4 (Accesso al mercato) e 3.5 (Trattamento nazionale), comprese quelle relative a qualifiche, norme o conces- sioni di licenze. Tali impegni sono inseriti nell’elenco di impegni specifici della Parte interessata.

34 Non sono comprese le misure di una Parte che limitano i fattori di produzione utilizzati per la prestazione di servizi. 35 Gli impegni specifici assunti in base al presente articolo non sono interpretati nel senso di imporre alle Parti di compensare eventuali svantaggi di tipo concorrenziale derivanti dal fatto che i relativi servizi o prestatori sono stranieri.

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Art. 3.7 Regolamentazione nazionale 1. Ogni Parte garantisce che tutte le misure di applicazione generale che incidono sugli scambi di servizi siano amministrate in modo ragionevole, obiettivo e impar- ziale. 2. Ogni Parte mantiene o istituisce, non appena possibile, procedure o tribunali giu- diziari, arbitrali o amministrativi che provvedono, su richiesta di un prestatore di ser- vizi interessato di un’altra Parte, al tempestivo riesame di decisioni amministrative che incidono sugli scambi di servizi e, se necessario, alla definizione di opportuni rimedi. Qualora tali procedure non siano indipendenti dall’ente preposto alla decisione amministrativa in questione, la Parte garantisce che le procedure adottate consentano comunque un riesame obiettivo e imparziale. 3. Se una Parte richiede un’autorizzazione per la prestazione di un servizio, le autorità competenti di tale Parte provvedono, entro un termine ragionevole dalla presentazione di una domanda giudicata completa ai sensi delle leggi e delle regolamentazioni na- zionali della stessa Parte, a informare il richiedente della decisione riguardante la sua domanda. Su richiesta di quest’ultimo, le autorità competenti di tale Parte forniscono, senza indebiti ritardi, informazioni concernenti lo stato della domanda. 4. Ogni Parte garantisce che le misure relative ai requisiti e alle procedure di qualifi- cazione, le norme tecniche nonché i requisiti e le procedure di licenza, in tutti i settori di servizi, siano basati su criteri oggettivi e trasparenti, quali la competenza e la capa- cità di fornire il servizio. 5. Per garantire che le misure relative ai requisiti e alle procedure di qualificazione, le norme tecniche nonché i requisiti e le procedure di licenza non costituiscano inutili ostacoli agli scambi di servizi, il Comitato misto prende una decisione volta a inserire nel presente Accordo qualsiasi norma elaborata in seno all’OMC conformemente al paragrafo 4 dell’articolo VI del GATS36. Le Parti possono inoltre decidere, congiun- tamente o bilateralmente, di elaborare ulteriori norme. 6. (a) Nei settori in cui una Parte ha assunto impegni specifici, fino all’entrata in vigore di una decisione volta a riprendere per questi settori le norme dell’OMC elaborate ai sensi del paragrafo 5 e, se così disposto dalle Parti, le norme elaborate congiuntamente o bilateralmente in virtù del presente Ac-

cordo ai sensi del paragrafo 5, la Parte non impone requisiti e procedure di qualificazione, norme tecniche o requisiti e procedure di licenza che vanifi- chino o compromettano tali impegni specifici secondo una modalità che: (i) sia più onerosa di quanto necessario per garantire la qualità del servizio; (ii) in caso di procedure di licenza, rappresenti di per sé una restrizione alla prestazione del servizio. (b) Nel determinare se una Parte si attiene agli obblighi previsti nella lettera (a), si tiene conto delle norme stabilite da organizzazioni internazionali rilevanti37 applicate da tale Parte.

36 RS 0.632.20, allegato 1B

37 L’espressione «organizzazioni internazionali rilevanti» si riferisce a organismi internazio- nali ai quali possono aderire gli organismi rilevanti di almeno tutte le Parti.

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7. Ogni Parte prevede procedure adeguate per verificare la competenza dei professio- nisti di un’altra Parte.

Art. 3.8 Riconoscimento 1. Ai fini dell’adempimento delle sue norme o dei criteri necessari per la concessione di autorizzazioni, licenze o certificati ai prestatori di servizi, ogni Parte tiene debita- mente conto delle richieste di un’altra Parte di riconoscere la formazione o l’espe- rienza acquisite, i requisiti soddisfatti oppure le licenze o i certificati rilasciati dalla Parte richiedente. Il riconoscimento può basarsi su un accordo o un’intesa con la Parte richiedente o essere accordato autonomamente. 2. Se una Parte riconosce, mediante accordo o intesa, la formazione o l’esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel territorio di un Paese terzo, tale Parte offre alle altre Parti adeguate possibilità di negoziare con essa la loro adesione a un simile accordo o a una simile intesa, esistenti o futuri, o di nego- ziare accordi o intese analoghi. Qualora il riconoscimento sia accordato autonoma- mente da una Parte, quest’ultima offre adeguate possibilità a ogni altra Parte di dimo- strare che anche la formazione o l’esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel suo territorio devono essere riconosciuti. 3. Ogni accordo, intesa o riconoscimento autonomo di questo tipo deve essere con- forme alle disposizioni pertinenti dell’Accordo OMC, in particolare all’articolo VII paragrafo 3 del GATS38.

Art. 3.9 Circolazione di persone fisiche 1. Il presente articolo si applica alle misure concernenti le persone fisiche che sono prestatori di servizi di una Parte e, in relazione alla prestazione di un servizio, alle persone fisiche che sono dipendenti di un prestatore di servizi di una Parte. 2. Il presente capitolo non si applica a misure concernenti le persone fisiche che in- tendono accedere al mercato del lavoro di una Parte, né a misure riguardanti la nazio- nalità, la residenza o l’occupazione a titolo permanente. 3. Alle persone fisiche vincolate a un impegno specifico è consentito fornire il rela- tivo servizio conformemente ai termini di tale impegno. 4. Il presente capitolo non impedisce alle Parti di applicare misure per regolamentare l’ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche di un’altra Parte nei rispettivi territori, comprese le misure necessarie per proteggere l’integrità dei confini e garan- tirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in modo da vanificare o compromettere i vantaggi che le Parti traggono dai termini di un impegno specifico39.

38 RS 0.632.20, allegato 1B

39 Il solo fatto di richiedere un visto alle persone fisiche non vanifica né compromette i vantaggi derivanti da un impegno specifico.

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Art. 3.10 Trasparenza 1. Ogni Parte provvede a pubblicare prontamente e comunque, salvo per situazioni di emergenza, al più tardi entro la data della loro entrata in vigore, tutte le misure perti- nenti di applicazione generale che riguardano o incidono sul funzionamento del pre- sente capitolo. Devono inoltre essere pubblicati gli accordi internazionali che riguar- dano o incidono sullo scambio di servizi di cui una Parte è firmataria. 2. Se non è possibile procedere alla pubblicazione come disposto dal paragrafo 1, tali informazioni vengono comunque rese accessibili al pubblico. 3. Nessuna disposizione nel presente capitolo richiede alle Parti di fornire informa- zioni confidenziali la cui divulgazione impedirebbe l’applicazione della legge o sa- rebbe comunque contraria all’interesse pubblico o pregiudicherebbe i legittimi inte- ressi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private.

Art. 3.11 Monopoli e prestatori esclusivi di servizi 1. Ogni Parte garantisce che i prestatori di servizi in regime di monopolio nel suo territorio non operino, nel fornire il servizio nel mercato rilevante, in modo incompa- tibile con gli obblighi assunti da tale Parte secondo l’articolo 3.3 (Trattamento della nazione più favorita) e di altri impegni specifici. 2. Nel caso di un prestatore monopolista di una Parte che, direttamente o attraverso una società affiliata, fornisca servizi non rientranti nei suoi diritti di monopolio e sog- getti agli impegni specifici assunti da tale Parte, quest’ultima garantisce che il presta- tore in questione non abusi della sua posizione di monopolio per operare nel suo ter- ritorio in modo incompatibile con tali impegni. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano inoltre ai casi di prestatori esclu- sivi di servizi, ove una Parte in via formale o di fatto: (a) autorizzi o istituisca un numero limitato di prestatori di servizi; e (b) impedisca in modo sostanziale la concorrenza tra tali prestatori nel suo terri- torio.

Art. 3.12 Pratiche commerciali 1. Le Parti riconoscono che alcune pratiche commerciali di prestatori di servizi di- verse da quelle che rientrano nell’articolo 3.11 (Monopoli e prestatori esclusivi di ser- vizi) possono ostacolare la concorrenza e dunque limitare lo scambio di servizi. 2. Su richiesta di un’altra Parte, ogni Parte avvia consultazioni per eliminare le prati- che di cui al paragrafo 1. La Parte interessata esamina con particolare attenzione tale domanda e coopera fornendo informazioni non confidenziali di dominio pubblico per- tinenti alla materia in questione. La Parte interessata fornisce inoltre altre informazioni alla Parte richiedente, ferme restando le sue leggi e regolamentazioni nazionali e la conclusione di un accordo soddisfacente sulla protezione di informazioni confiden- ziali da parte della Parte richiedente.

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Art. 3.13 Pagamenti e trasferimenti 1. Fatte salve le circostanze previste dall’articolo 3.14 (Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti), una Parte non applica restrizioni ai trasferimenti e ai pagamenti internazionali per transazioni correnti con un’altra Parte. 2. Nessuna disposizione del presente capitolo incide sui diritti e sugli obblighi delle Parti derivanti dagli articoli dello Statuto del Fondo monetario internazionale (FMI)40, compreso il ricorso a provvedimenti valutari conformi agli articoli dello Statuto del FMI, purché nessuna Parte imponga restrizioni alle transazioni di capitale che siano incompatibili con i suoi impegni specifici concernenti tali transazioni, salvo per quanto disposto dall’articolo 3.14 (Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei paga- menti) o su richiesta del FMI.

Art. 3.14 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti 1. Le Parti si adoperano per evitare l’imposizione di restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti. 2. Rientrano nel campo d’applicazione del presente capitolo tutte le restrizioni adot- tate o mantenute da una Parte a salvaguardia della bilancia dei pagamenti ai sensi e conformemente all’articolo XII del GATS41. 3. La Parte che adotta o mantiene tali restrizioni lo notifica prontamente al Comitato misto.

Art. 3.15 Sovvenzioni 1. Una Parte che ritenga di essere danneggiata da una sovvenzione concessa da un’al- tra Parte può chiedere consultazioni ad hoc con tale Parte al riguardo. La Parte inter- pellata avvia tali consultazioni42.

2. Le Parti riesaminano le disposizioni convenute ai sensi dell’articolo XV del

GATS43 con l’intento di integrarle nel presente capitolo.

Art. 3.16 Eccezioni generali Fermo restando che tali misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra Paesi in cui vigono condizioni analoghe o una restrizione dissimulata agli scambi di servizi, nessuna disposizione del presente capitolo deve essere intesa in modo da impedire alle Parti di adottare o ap- plicare misure:

40 RS 0.979.1

41 RS 0.632.20, allegato 1B

42 Resta inteso che le consultazioni tenute in conformità con il presente paragrafo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti sanciti nel capitolo 9 (Composizione delle controversie) o nell’Intesa dell’OMC sulla composizione delle controversie.

43 RS 0.632.20, allegato 1B

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(a) necessarie a tutelare la morale pubblica o a mantenere l’ordine pubblico44; (b) necessarie a proteggere la vita o la salute di persone, animali o piante; (c) necessarie a garantire l’osservanza di leggi e regolamentazioni che non siano incompatibili con le disposizioni del presente capitolo, compresi quelli rela- tivi: (i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o al trattamento degli effetti di un’inadempienza rispetto a contratti di servizi, (ii) alla protezione della vita privata di persone fisiche in relazione all’elabo- razione e alla diffusione di dati personali nonché alla protezione della riservatezza di registri e conti di persone fisiche, (iii) alla sicurezza; d) incompatibili con l’articolo 3.5 (Trattamento nazionale), purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l’imposizione o la riscossione equa o efficace45 di imposte dirette per quanto concerne i servizi o i prestatori di ser- vizi di altre Parti; (e) incompatibili con l’articolo 3.3 (Trattamento della nazione più favorita), pur- ché la differenza di trattamento risulti da un accordo contro la doppia imposi- zione o da disposizioni contro la doppia imposizione contenute in altri accordi o intese internazionali ai quali la Parte sia vincolata.

Art. 3.17 Eccezioni in materia di sicurezza Nessuna disposizione del presente capitolo è interpretata in modo tale da:

44 L’eccezione in materia di ordine pubblico può essere invocata esclusivamente ove uno degli interessi fondamentali della società sia esposto a un rischio reale e sufficientemente grave. 45 Le misure finalizzate a garantire l’equa o efficace imposizione o riscossione delle imposte dirette comprendono i provvedimenti adottati da una Parte in virtù del suo sistema fiscale che: (a) si applicano a prestatori di servizi non residenti, alla luce del fatto che l’imposta do- vuta da soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponi- bili provenienti dal territorio della Parte o ubicati nella stessa; (b) si applicano a soggetti non residenti al fine di garantire l’imposizione o la riscossione di imposte nel territorio della Parte; (c) si applicano a non residenti o a residenti al fine di impedire l’elusione o l’evasione fiscale, comprese le misure per garantire l’adempimento degli obblighi; (d) si applicano agli utenti di servizi forniti nel territorio o dal territorio di un’altra Parte al fine di garantire l’imposizione o la riscossione di imposte su tali consumatori deri- vanti da fonti situate nel territorio della Parte; (e) operano una distinzione tra i prestatori di servizi soggetti a imposizione a livello mondiale e altri prestatori di servizi, in virtù della diversa natura della loro base im- ponibile; oppure (f) determinano, attribuiscono o suddividono il reddito, l’utile, il guadagno, la perdita, la deduzione o il credito di soggetti residenti o di filiali o tra persone collegate o filiali della stessa persona, al fine di salvaguardare la base imponibile della Parte. I termini o i concetti di natura fiscale contenuti nella lettera (d) del presente articolo e nella presente nota sono determinati in base a definizioni e concetti fiscali, o a definizioni e concetti equivalenti o similari, secondo le leggi interne della Parte che adotta la misura.

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(a) imporre a una Parte di fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; o (b) impedire a una Parte di adottare misure che la stessa ritenga necessarie per proteggere i propri interessi essenziali in materia di sicurezza: (i) relativamente alla prestazione di servizi prestati, direttamente o indiret- tamente, allo scopo di approvvigionare un’installazione militare, (ii) relativamente a materiali fissili e per la fusione oppure a materiali da essi derivati, (iii) adottati in periodo di guerra o in caso di crisi nelle relazioni internazio- nali; o (c) impedire a una Parte di intraprendere azioni nell’adempimento dei propri ob- blighi ai sensi dello Statuto delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Art. 3.18 Elenchi di impegni specifici 1. Ogni Parte riporta in un elenco gli impegni specifici assunti ai sensi degli arti- coli 3.4 (Accesso al mercato), 3.5 (Trattamento nazionale) e 3.6 (Impegni supplemen- tari). Per quanto riguarda i settori in cui sono assunti gli impegni, gli elenchi specifi- cano: (a) i termini, le restrizioni e le condizioni riguardanti l’accesso al mercato; (b) le condizioni e i requisiti riguardanti il trattamento nazionale; (c) gli obblighi relativi agli impegni supplementari di cui all’articolo 3.6 (Impe- gni supplementari); e (d) se necessario, i tempi di attuazione di tali impegni nonché la data della loro entrata in vigore. 2. Le misure incompatibili con gli articoli 3.4 (Accesso al mercato) e 3.5 (Tratta- mento nazionale) sono soggette al paragrafo 2 dell’articolo XX del GATS46. 3. Gli elenchi di impegni specifici delle Parti sono contenuti nell’allegato XII (Elen- chi di impegni specifici).

Art. 3.19 Modifica degli elenchi Su richiesta scritta di una Parte, le Parti avviano consultazioni per valutare l’opportu- nità di modificare o revocare un impegno specifico contenuto nell’elenco di impegni specifici della Parte richiedente. Le consultazioni si tengono entro tre mesi dal ricevi- mento della domanda. Nel corso delle consultazioni le Parti mirano a mantenere un livello generale degli impegni assunti a reciproco vantaggio non meno favorevole agli scambi di quello previsto nell’elenco di impegni specifici prima di tali consultazioni. Le modifiche degli elenchi di impegni specifici sono soggette alle procedure stabilite agli articoli 8.1 (Comitato misto) e 10.1 (Emendamenti).

46 RS 0.632.20, allegato 1B

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Art. 3.20 Riesame Al fine di liberalizzare ulteriormente gli scambi di servizi, in particolare eliminando sostanzialmente ogni discriminazione residua tra di esse entro un termine di dieci anni, le Parti riesaminano a cadenza perlomeno triennale, o più spesso se così convenuto, i propri elenchi di impegni specifici e i propri elenchi di esenzioni alla NPF, tenendo debitamente conto di qualsiasi liberalizzazione autonoma nonché dei lavori in corso nell’ambito dell’OMC. Il primo riesame ha luogo entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 3.21 Allegati I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente capitolo: (a) allegato IX (Elenchi di esenzioni alla NPF); (b) allegato X (Riconoscimento delle qualifiche dei prestatori di servizi); (c) allegato XI (Circolazione di persone fisiche); (d) allegato XII (Elenchi di impegni specifici); (e) allegato XIII (Commercio elettronico); (f) allegato XIV (Servizi di telecomunicazione); (g) allegato XV (Coproduzioni); (h) allegato XVI (Servizi finanziari); (i) allegato XVII (Servizi sanitari); (j) allegato XVIII (Turismo e servizi di viaggio); e (k) allegato XIX (Servizi di trasporto internazionale su strada e di logistica).

Capitolo 4: Protezione della proprietà intellettuale

Art. 4 Protezione della proprietà intellettuale 1. Le Parti accordano e garantiscono una protezione adeguata, efficace e non discri- minatoria dei diritti di proprietà intellettuale e prevedono misure volte a proteggere tali diritti contro la loro violazione, comprese la contraffazione e la pirateria, confor- memente alle disposizioni del presente capitolo, dell’allegato XX (Protezione della proprietà intellettuale) e degli accordi internazionali ivi menzionati. 2. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini. Le deroghe a tale obbligo devono essere con- formi alle disposizioni materiali degli articoli 3 e 5 dell’Accordo dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (di seguito denomi- nato «Accordo TRIPS»)47.

47 RS 0.632.20, allegato 1C

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3. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai cittadini di un Paese terzo. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell’Accordo TRIPS, in particolare agli articoli 4 e 5. 4. Su richiesta di una Parte, il Comitato misto riesamina le disposizioni del presente capitolo e dell’allegato XX (Protezione della proprietà intellettuale) al fine di miglio- rare i livelli di protezione e di prevenire o eliminare distorsioni commerciali causate da diritti di proprietà intellettuale vigenti. 5. Il Comitato misto sorveglia l’attuazione dei diritti di proprietà intellettuale. Su ri- chiesta di una Parte, nel Comitato misto si svolgono consultazioni su questioni con- cernenti i diritti di proprietà intellettuale.

Capitolo 5: Appalti pubblici

Art. 5 Appalti pubblici 1. Le Parti promuovono la comprensione reciproca delle rispettive leggi e regolamen- tazioni e dei rispettivi accordi in materia di appalti pubblici per liberalizzare progres- sivamente i loro mercati degli appalti pubblici su una base non discriminatoria e reci- proca. 2. Ogni Parte pubblica le sue leggi e rende accessibili al pubblico le sue regolamen- tazioni e le sue decisioni amministrative di applicazione generale, nonché gli accordi internazionali di cui è firmataria che potrebbero incidere sui suoi mercati degli appalti pubblici. Ogni Parte risponde a domande specifiche e, su richiesta, trasmette a un’altra Parte le informazioni relative a tali questioni. 3. Le Parti riesaminano il presente articolo in seno al Comitato misto entro tre anni dall’entrata in vigore del presente Accordo alla luce degli ulteriori sviluppi nelle rela- zioni economiche internazionali, in particolare nel quadro dell’OMC e delle relazioni di libero scambio con Paesi terzi, e valutano la possibilità di sviluppare e approfondire la loro cooperazione nell’ambito del presente Accordo. Dopo il primo riesame, svol- gono riesami periodici durante le riunioni del Comitato misto.

Capitolo 6: Concorrenza

Art. 6.1 Regole di concorrenza tra imprese 1. Le seguenti pratiche da parte di imprese sono incompatibili con il buon funziona- mento del presente Accordo nella misura in cui possono incidere sul commercio tra le Parti: (a) gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni d’imprese e le pratiche convenute tra imprese allo scopo o con l’effetto di ostacolare, ridurre o falsare la concorrenza;

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(b) l’abuso ad opera di una o più imprese di una posizione dominante in tutto il territorio di una Parte o in un’area sostanziale dello stesso; (c) le concentrazioni tra imprese che sono considerate anticoncorrenziali secondo le leggi e le regolamentazioni applicabili nelle Parti. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche alle attività di imprese pubbliche e di imprese a cui le Parti concedono diritti speciali o esclusivi, a condizione che l’ap- plicazione di tali disposizioni non ostacoli, di diritto o di fatto, la realizzazione dei particolari incarichi pubblici loro assegnati. 3. Ogni Parte si impegna ad applicare le proprie leggi in materia di concorrenza al fine di eliminare le pratiche anticoncorrenziali di cui al paragrafo 1. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non sono interpretate in modo da creare obblighi diretti per le imprese.

Art. 6.2 Cooperazione e consultazioni 1. Le Parti riconoscono l’importanza della cooperazione e del coordinamento tra le rispettive autorità garanti della concorrenza per rafforzare l’effettiva applicazione delle norme in materia di concorrenza e raggiungere gli obiettivi del presente Ac- cordo. 2. Le Parti interessate cooperano e si consultano in relazione al modo in cui gesti- scono le pratiche anticoncorrenziali di cui all’articolo 6.1 (Regole di concorrenza tra imprese), per porre fine a tali pratiche o ai loro effetti negativi sul commercio. 3. La cooperazione può comprendere lo scambio di informazioni pertinenti di cui le Parti dispongono. Nessuna Parte è tenuta a divulgare informazioni considerate confi- denziali in virtù delle proprie leggi e regolamentazioni. 4. Se una Parte ritiene che una determinata pratica continui a incidere sugli scambi ai sensi dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 6.1 (Regole di concorrenza tra imprese), dopo la cooperazione o le consultazioni secondo il paragrafo 2, può chiedere che si tengano consultazioni in seno al Comitato misto. Le Parti interessate forniscono al Comitato misto tutta l’assistenza necessaria affinché possa esaminare la questione e, ove oppor- tuno, eliminare la pratica contestata. Se la Parte interessata non pone fine a tale pratica entro il termine stabilito dal Comitato misto o entro 60 giorni dalla data in cui la que- stione è stata sottoposta al Comitato misto, la Parte che contesta la pratica può adottare misure adeguate per rimediare alle difficoltà risultanti dalla pratica in questione. Si privilegiano quelle che perturbano il meno possibile il funzionamento del presente Accordo. 5. Fatto salvo il diritto di consultazione ai sensi dei paragrafi 1 e 3, nessuna Parte può ricorrere alla composizione delle controversie prevista nel presente Accordo per le questioni che rientrano nel presente capitolo.

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Capitolo 7: Commercio e sviluppo sostenibile

Art. 7.1 Contesto e obiettivi

1. Le Parti richiamano la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite

del 1972 sull’ambiente umano, la Dichiarazione di Rio del 1992 sull’ambiente e lo sviluppo, l’Agenda 21 del 1992 sull’ambiente e lo sviluppo, la Dichiarazione dell’OIL del 1998 sui principi e i diritti fondamentali sul lavoro e suoi seguiti, il Piano di im- plementazione di Johannesburg del 2002 sullo sviluppo sostenibile, la Dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del 2006 sulla piena occupazione e sul lavoro dignitoso per tutti, la Dichiara- zione dell’OIL del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, il do- cumento finale di Rio+20 «Il futuro che vogliamo» del 2012 e il documento finale del Vertice dell’ONU sullo sviluppo sostenibile «Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile» del 2015. 2. Le Parti riconoscono che lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione dell’ambiente sono componenti interdipendenti e di reciproco supporto per lo svi- luppo sostenibile. Sottolineano inoltre i vantaggi risultanti dalla cooperazione su que- stioni ambientali e su questioni legate all’occupazione in relazione al commercio quale parte integrante della strategia globale del commercio e dello sviluppo sosteni- bile. 3. Le Parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio in- ternazionale in modo da contribuire all’obiettivo dello sviluppo sostenibile, che inte- grano e attuano nelle loro relazioni commerciali.

4. Il presente capitolo non è utilizzato a scopi protezionistici.

Art. 7.2 Campo d’applicazione Salvo altrimenti disposto dal presente capitolo, quest’ultimo si applica alle misure adottate o mantenute dalle Parti riguardanti questioni ambientali e questioni legate al lavoro48 in relazione al commercio e agli investimenti.

Art. 7.3 Diritto di regolamentare e livelli di protezione 1. Riconoscendo il diritto di ogni Parte, fatte salve le disposizioni del presente Ac- cordo, di stabilire il proprio livello di protezione dell’ambiente e del lavoro, e di adot- tare o modificare di conseguenza le proprie leggi, regolamentazioni e politiche, ogni Parte si impegna a garantire che le sue leggi, regolamentazioni, politiche e pratiche prevedano e promuovano elevati livelli di protezione dell’ambiente e del lavoro, com- patibili con le norme, i principi e gli accordi di cui agli articoli 7.5 (Norme e accordi internazionali sul lavoro) e 7.6 (Accordi multilaterali sull’ambiente e principi ambien- tali), adoperandosi nel contempo per migliorare i livelli di protezione previsti nell’am- bito di tali leggi, regolamentazioni e politiche.

48 Nel presente capitolo il riferimento al lavoro include le questioni attinenti all’Agenda per il lavoro dignitoso adottata dall’OIL.

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2. Nell’elaborare e attuare le misure relative alle condizioni ambientali e lavorative che incidono sul commercio e sugli investimenti tra di esse, le Parti riconoscono l’im- portanza di considerare le informazioni scientifiche, tecniche e di altro tipo nonché le norme, le linee guida e le raccomandazioni internazionali pertinenti.

Art. 7.4 Mantenimento dei livelli di protezione nell’applicazione e nell’attuazione di leggi, regolamentazioni o norme 1. Le Parti non omettono di attuare efficacemente le proprie leggi, regolamentazioni e norme ambientali e del lavoro in modo da incidere sugli scambi o sugli investimenti tra le Parti. 2. Fatto salvo l’articolo 7.3 (Diritto di regolamentare e livelli di protezione), le Parti: (a) non indeboliscono né riducono il livello di protezione ambientale o del lavoro, garantito dalle loro leggi, regolamentazioni o norme, al solo fine di attrarre investimenti di un’altra Parte o di incrementare un vantaggio competitivo commerciale dei produttori o prestatori di servizi che operano nel suo territo- rio; e (b) non rinunciano o derogano altrimenti né offrono di rinunciare o derogare al- trimenti a tali leggi, regolamentazioni o norme al fine di attrarre investimenti di un’altra Parte o incrementare un vantaggio competitivo commerciale dei produttori o prestatori di servizi che operano nel loro territorio.

Art. 7.5 Norme e accordi internazionali sul lavoro 1. Le Parti richiamano gli obblighi, derivanti dalla loro adesione all’OIL e dalla Di- chiarazione dell’OIL sui principi e i diritti fondamentali sul lavoro e suoi seguiti, adot- tata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 86a sessione nel 1998, di rispettare, promuovere e realizzare i principi su cui si basano i diritti fondamentali, ossia: (a) la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contratta- zione collettiva; (b) l’eliminazione di qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligatorio; (c) l’abolizione effettiva del lavoro minorile; e (d) l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione. 2. Le Parti riaffermano l’impegno, assunto in virtù della Dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupa- zione e il lavoro dignitoso, di riconoscere l’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti quale elemento chiave dello sviluppo sostenibile per tutti i Paesi e quale obiettivo prioritario della cooperazione internazionale, e di promuovere lo svi- luppo del commercio internazionale in modo che esso contribuisca all’occupazione piena e produttiva e a un lavoro dignitoso per tutti.

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3. Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dalla loro adesione all’OIL di attuare in modo efficace le convenzioni dell’OIL che hanno ratificato e di adoperarsi costante- mente per ratificare le convenzioni fondamentali dell’OIL e le altre convenzioni clas- sificate dall’OIL come convenzioni «aggiornate». 4. La violazione dei principi e dei diritti fondamentali sul lavoro non può essere ad- dotta o altrimenti utilizzata per legittimare un vantaggio comparativo.

Art. 7.6 Accordi multilaterali sull’ambiente e principi ambientali Le Parti riaffermano il loro impegno per un’attuazione effettiva nelle loro leggi, rego- lamentazioni e pratiche nazionali degli accordi multilaterali sull’ambiente di cui sono firmatarie nonché la loro adesione ai principi ambientali previsti dagli strumenti in- ternazionali di cui all’articolo 7.1 (Contesto e obiettivi).

Art. 7.7 Promozione del commercio e degli investimenti a favore dello sviluppo sostenibile 1. Le Parti si impegnano ad agevolare e a promuovere gli investimenti esteri, il com- mercio e la distribuzione di merci e servizi favorevoli all’ambiente, compresi i mate- riali da costruzione sostenibili, le tecnologie ambientali, l’energia rinnovabile soste- nibile, le merci e i servizi efficienti sul piano energetico e contrassegnati da marchi ecologici, anche affrontando la questione dei relativi ostacoli non tariffari. 2. Le Parti si impegnano ad agevolare e a promuovere gli investimenti esteri, il com- mercio e la distribuzione di merci e servizi che contribuiscono allo sviluppo sosteni- bile, compresi le merci e i servizi che rientrano in programmi di commercio equo ed etico. 3. Le Parti convengono di scambiarsi opinioni e di considerare la possibilità di coo- perare, congiuntamente o bilateralmente, in quest’ambito. 4. Le Parti incoraggiano la cooperazione tra le imprese in relazione a merci, servizi e tecnologie che contribuiscono allo sviluppo sostenibile e alla protezione dell’am- biente.

Art. 7.8 Cooperazione nell’ambito di consessi internazionali Nell’ambito di consessi bilaterali, regionali e multilaterali rilevanti a cui partecipano, le Parti si impegnano a rafforzare la loro cooperazione su questioni ambientali e su questioni legate al lavoro in relazione al commercio e agli investimenti che siano di reciproco interesse.

Art. 7.9 Attuazione e consultazioni 1. Le Parti designano i servizi amministrativi destinati a fungere da organi di contatto ai fini dell’attuazione del presente capitolo. 2. Per mezzo degli organi di contatto di cui al paragrafo 1, una Parte può richiedere consultazioni di esperti o consultazioni in seno al Comitato misto per le questioni che

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rientrano nel presente capitolo. Sulle questioni sollevate le Parti si adoperano per tro- vare soluzioni reciprocamente soddisfacenti. Le Parti possono, se necessario e di co- mune accordo, consultare le organizzazioni o gli organismi internazionali rilevanti. 3. Una Parte che ritenga una misura di un’altra Parte incompatibile con gli obblighi derivanti dal presente capitolo può ricorrere ai buoni uffici, alla conciliazione o alla mediazione e alle consultazioni conformemente agli articoli 9.2 (Buoni uffici, conci- liazione o mediazione) e 9.3 (Consultazioni). 4. Le Parti non ricorrono all’arbitrato di cui al capitolo 9 (Composizione di contro- versie) per le questioni che rientrano nel presente capitolo.

Art. 7.10 Riesame Le Parti riesaminano periodicamente in seno al Comitato misto i progressi conseguiti nel perseguimento degli obiettivi definiti nel presente capitolo e considerano gli svi- luppi internazionali rilevanti al fine di individuare i campi in cui ulteriori iniziative potrebbero contribuire alla promozione di tali obiettivi.

Capitolo 8: Disposizioni istituzionali

Art. 8.1 Comitato misto 1. Le Parti istituiscono il Comitato misto AELS-Turchia (di seguito denominato «Co- mitato misto»), costituito da alti funzionari delle Parti.

2. Il Comitato misto:

(a) sorveglia ed esamina l’attuazione del presente Accordo; (b) considera la possibilità di eliminare ulteriori ostacoli agli scambi e altre mi- sure restrittive del commercio tra le Parti; (c) segue gli sviluppi del presente Accordo; (d) considera e sottopone raccomandazioni alle Parti sugli emendamenti del pre- sente Accordo e decide in merito agli emendamenti degli allegati e delle ap- pendici del presente Accordo conformemente all’articolo 10.1 (Emenda- menti); (e) sorveglia i lavori di tutti i sottocomitati e gruppi di lavoro istituiti in virtù del presente Accordo; (f) si adopera per risolvere eventuali controversie che possono sorgere in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo; e (g) esamina ogni altra questione che potrebbe incidere sul funzionamento del pre- sente Accordo. 3. Il Comitato misto può decidere l’istituzione di sottocomitati e gruppi di lavoro che considera necessari per assisterlo nell’adempimento dei propri compiti. Salvo altri- menti disposto dal presente Accordo, i sottocomitati e i gruppi di lavoro operano su mandato del Comitato misto.

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4. Il Comitato misto può prendere decisioni in virtù delle disposizioni del presente Accordo. Su altre questioni può formulare raccomandazioni. 5. Il Comitato misto prende decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo. Se il presente Accordo prevede che una disposizione sia applicata solo a determinate Parti, il Comitato misto può adottare decisioni e formulare raccomandazioni su que- stioni che riguardano soltanto uno o più Stati dell’AELS e la Turchia. In questi casi la votazione si svolge unicamente tra le Parti interessate e le decisioni o raccomandazioni si applicano soltanto a tali Parti. 6. Il Comitato misto si riunisce entro un anno dall’entrata in vigore del presente Ac- cordo. In seguito si riunisce in funzione delle esigenze, ma normalmente una volta ogni due anni. Le riunioni sono presiedute congiuntamente da uno Stato dell’AELS e dalla Turchia. Il regolamento interno del Comitato misto è stabilito nell’allegato XXI (Regolamento interno del Comitato misto AELS-Turchia). 7. Ogni Parte può richiedere in qualsiasi momento, mediante notifica scritta alle altre Parti, la convocazione di una riunione straordinaria del Comitato misto. La riunione ha luogo entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, salvo altrimenti convenuto dalle Parti.

Art. 8.2 Organi di contatto Le Parti istituiscono i seguenti organi di contatto: (a) per la Turchia: il Ministero dell’economia o l’autorità che gli subentri; e (b) per gli Stati dell’AELS: il Segretariato dell’AELS.

Capitolo 9: Composizione delle controversie

Art. 9.1 Portata e campo d’applicazione 1. Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo, il presente capitolo si applica in relazione alla composizione delle controversie concernenti l’interpretazione o l’appli- cazione del presente Accordo. 2. Le controversie concernenti una stessa questione risultante contemporaneamente dal presente Accordo e dall’Accordo OMC possono essere risolte in un foro o nell’al- tro, a discrezione della Parte attrice. Il foro scelto è esclusivo. 3. Ai fini del paragrafo 2 si ritiene che la Parte attrice abbia scelto il foro nel momento in cui richiede l’istituzione di un tribunale arbitrale conformemente all’articolo 6 dell’Intesa dell’OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la composizione delle controversie49 o conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 9.4 (Istituzione di un tribunale arbitrale). 4. Ai fini del presente capitolo i termini «Parte», «Parte in causa», «Parte attrice» e «Parte convenuta» possono designare una o più Parti.

49 RS 0.632.20, allegato 2

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Art. 9.2 Buoni uffici, conciliazione o mediazione 1. I buoni uffici, la conciliazione e la mediazione sono procedure adottate volontaria- mente su decisione concorde delle Parti. Possono iniziare e terminare in qualsiasi mo- mento. Possono inoltre continuare mentre sono in corso le procedure di un tribunale arbitrale istituito conformemente al presente capitolo. 2. Le procedure che prevedono i buoni uffici, la conciliazione e la mediazione sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti in causa in nessun’altra procedura.

Art. 9.3 Consultazioni 1. Le Parti si impegnano in qualsiasi momento a interpretare e applicare il presente Accordo in modo concorde e si adoperano, mediante la cooperazione e le consulta- zioni, per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente su qualsiasi questione sollevata in relazione al presente articolo. 2. Ogni Parte può richiedere per scritto consultazioni con un’altra Parte se ritiene che una misura sia incompatibile con il presente Accordo. Nel contempo, la Parte attrice notifica per scritto la domanda alle altre Parti. La Parte convenuta vi risponde entro dieci giorni dal suo ricevimento. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto, salvo altrimenti convenuto dalle Parti che effettuano o che ricevono la domanda di consultazioni. 3. Le consultazioni prendono avvio entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di consultazioni. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle relative a merci deperibili, iniziano entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di consultazioni. Se la Parte convenuta non risponde entro dieci giorni o non avvia consultazioni entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, o entro 15 giorni in casi urgenti, la Parte attrice è autorizzata a richiedere l’istituzione di un tribunale arbitrale conformemente all’articolo 9.4 (Istituzione di un tribunale arbitrale). 4. Le Parti in causa forniscono informazioni sufficienti per consentire di esaminare a fondo in che modo una misura sia incompatibile con il presente Accordo e trattano le informazioni confidenziali scambiate nel corso delle consultazioni allo stesso modo in cui le tratta la Parte che le fornisce. 5. Le consultazioni sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti in causa in nessun’altra altra procedura.

6. Le Parti in causa informano le altre Parti su ogni risoluzione consensuale.

Art. 9.4 Istituzione di un tribunale arbitrale 1. Se le consultazioni di cui all’articolo 9.3 (Consultazioni) non conducono alla com- posizione della controversia entro 60 giorni, o entro 30 giorni in casi urgenti, compresi quelli riguardanti le merci deperibili, dal ricevimento della domanda di consultazioni da parte della Parte convenuta, la controversia può essere deferita a un tribunale arbi- trale mediante domanda scritta della Parte attrice alla Parte convenuta. Una copia della domanda è trasmessa a tutte le altre Parti affinché possano decidere se partecipare alla procedura arbitrale.

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2. La domanda di istituzione di un tribunale arbitrale identifica la misura specifica in questione e fornisce una breve sintesi della base legale e oggettiva su cui si fonda il reclamo. 3. Il tribunale arbitrale è composto da tre membri. Nella domanda scritta secondo i paragrafi 1 e 2, la Parte attrice ne nomina uno. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, la Parte convenuta nomina un altro membro del tribunale arbitrale. I due membri così nominati si accordano sulla nomina del terzo membro entro 30 giorni dalla nomina del secondo membro. Entro sette giorni dalla nomina del terzo membro, le Parti in causa approvano o rifiutano la nomina di tale membro che, se approvato, diventa presidente del tribunale arbitrale. La data dell’istituzione del tribunale arbi- trale coincide con quella della nomina del suo presidente. 4. Se nessun altro membro del tribunale arbitrale è stato nominato entro i termini di cui al paragrafo 3, il segretario generale della Corte permanente di arbitrato (CPA), su richiesta di una delle Parti in causa, nomina entro 30 giorni i membri mancanti del tribunale arbitrale, conformemente alle Regole in materia di arbitrato 2012 della CPA (Regole di arbitrato), mutatis mutandis. 5. I membri del tribunale arbitrale possono essere ricusati in presenza di circostanze che danno adito a dubbi fondati circa la loro obiettività, affidabilità, capacità di giu- dizio o indipendenza. Se una delle Parti in causa non accetta la ricusazione o se il membro ricusato del tribunale arbitrale non si ritira, la Parte che chiede la ricusazione può chiedere al segretario generale della CPA di decidere se sostituire l’arbitro ricu- sato. In tal caso è nominato un nuovo arbitro conformemente alla procedura prevista nelle Regole di arbitrato. 6. Se il segretario generale della CPA è cittadino di una delle Parti in causa, una di queste Parti può chiedere al segretario generale aggiunto della CPA o al funzionario successivo in ordine di anzianità che non sia cittadino di una delle Parti in causa di procedere alle nomine necessarie. 7. Le persone nominate quali membri del tribunale arbitrale sono esperti o dispon- gono di esperienza in diritto, commercio internazionale o qualsiasi altra questione di- sciplinata dal presente Accordo o nella composizione delle controversie insorgenti

nell’ambito di accordi commerciali internazionali. Il presidente non è cittadino di una delle Parti, non ha residenza stabile nel territorio di una delle Parti, non presta servizio per una delle Parti e non si è già occupato ad altro titolo della controversia in que- stione. 8. Salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa entro 20 giorni dal ricevimento della domanda di istituzione del tribunale arbitrale, i termini di riferimento per il tri- bunale arbitrale sono i seguenti: «esaminare alla luce delle disposizioni pertinenti del presente Accordo la que- stione per la quale è stata richiesta l’istituzione di un tribunale arbitrale in base all’articolo 9.4 (Istituzione di un tribunale arbitrale) e trarre conclusioni di di- ritto e di fatto motivandole e, se necessario, formulando raccomandazioni per la composizione della controversia e per l’attuazione della decisione».

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9. Se più di una Parte chiede l’istituzione di un tribunale arbitrale per la stessa que- stione o se la richiesta riguarda più di una Parte convenuta, viene istituito un tribunale arbitrale unico per esaminare i reclami concernenti la stessa questione. 10. Una Parte che non è coinvolta nella controversia può essere autorizzata, su invio di un avviso scritto alle Parti in causa, a presentare le sue considerazioni scritte al tribunale arbitrale, a ricevere considerazioni scritte dalle Parti in causa, compresi eventuali allegati, ad assistere alle udienze e a pronunciarsi oralmente.

Art. 9.5 Procedure del tribunale arbitrale 1. Salvo altrimenti disposto dal presente Accordo o convenuto dalle Parti in causa, le procedure del tribunale sono disciplinate dalle Regole di arbitrato, mutatis mutandis. 2. Il tribunale arbitrale esamina la questione per la quale è stata richiesta la sua isti- tuzione alla luce delle disposizioni pertinenti del presente Accordo, interpretate con- formemente alle norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico.

3. Le procedure si svolgono in inglese. Salvo altrimenti convenuto dalle Parti,

l’udienza ha luogo nella capitale dello Stato dell’AELS convenuto se la Parte attrice è la Repubblica di Turchia, o ad Ankara, se la Parte attrice è uno Stato dell’AELS. Se vi è più di uno Stato dell’AELS convenuto le udienze si svolgono a Ginevra. Le udienze del tribunale arbitrale si svolgono a porte chiuse. Le Parti possono decidere di aprirle parzialmente o totalmente al pubblico. 4. Non sono ammesse comunicazioni ex parte con il tribunale arbitrale su questioni sottoposte al suo esame. 5. Tutti i documenti o le informazioni che una Parte sottopone al tribunale arbitrale sono nel contempo trasmesse da tale Parte all’altra Parte in causa. 6. Il tribunale arbitrale e le Parti trattano in modo confidenziale le informazioni pre- sentate al tribunale arbitrale e dichiarate confidenziali dalla Parte che le ha trasmesse. 7. Il tribunale arbitrale prende le sue decisioni, compresi i suoi rapporti, per consenso o a maggioranza quando non è possibile ottenere un consenso. Qualsiasi membro può esprimere pareri distinti su questioni non unanimemente condivise. Il tribunale arbi- trale non è tenuto a rivelare quali membri facciano parte della maggioranza e quali della minoranza.

Art. 9.6 Sospensione o conclusione delle procedure del tribunale arbitrale 1. Previo consenso delle Parti in causa, il tribunale arbitrale può sospendere il suo operato in qualsiasi momento per un periodo non superiore a 12 mesi. Qualora l’ope- rato del tribunale arbitrale sia stato sospeso per oltre 12 mesi, viene meno la sua auto- rità di comporre la controversia, salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa. 2. La Parte attrice può ritirare il suo reclamo in qualsiasi momento prima della pub- blicazione del rapporto iniziale. Tale ritiro non pregiudica il suo diritto di presentare in un secondo tempo un nuovo reclamo concernente la stessa questione.

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3. Le Parti in causa possono convenire in qualsiasi momento di terminare le proce- dure del tribunale arbitrale istituito in virtù del presente Accordo notificandolo con- giuntamente per scritto al presidente del tribunale. 4. In ogni fase procedurale precedente la presentazione del rapporto finale, il tribu- nale arbitrale può proporre alle Parti in causa di comporre la controversia in via ami- chevole.

Art. 9.7 Rapporti del tribunale arbitrale 1. Di norma il tribunale arbitrale presenta alle Parti in causa, entro 90 giorni dalla sua istituzione, un rapporto iniziale contenente le sue considerazioni e decisioni. Entro 30 giorni dal ricevimento del rapporto iniziale, le Parti in causa possono sottoporre al tribunale arbitrale commenti scritti. Dopo aver esaminato i commenti scritti ricevuti dalle Parti in causa sul rapporto iniziale, il tribunale arbitrale può modificare il suo rapporto iniziale e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno. Il tribunale arbitrale presenta il suo rapporto finale alle Parti in causa entro 180 giorni dalla data della propria istituzione.

2. I rapporti iniziale e finale contengono:

(a) un riassunto delle considerazioni e delle argomentazioni delle Parti in causa; (b) le conclusioni di fatto unitamente ai motivi; (c) una verifica volta a determinare se le misure in questione sono incompatibili con le disposizioni del presente Accordo, o qualsiasi altra verifica richiesta nei termini di riferimento stabiliti nel paragrafo 8 dell’articolo 9.4 (Istituzione di un tribunale arbitrale); e (d) le eventuali raccomandazioni per risolvere la controversia e attuare il rap- porto. 3. Il rapporto finale comprende una valutazione dei commenti scritti ricevuti dalle Parti in causa in merito al rapporto iniziale. 4. Il rapporto finale, nonché qualsiasi rapporto di cui agli articoli 9.8 (Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale) e 9.9 (Compensazione e sospensione dei van- taggi), è comunicato alle Parti. I rapporti sono resi pubblici, salvo altrimenti disposto dalle Parti in causa. 5. Ogni decisione presa dal tribunale arbitrale in virtù di una disposizione del presente capitolo è definitiva e vincolante per le Parti in causa. Nessuna considerazione del rapporto finale può aumentare o ridurre i diritti e gli obblighi delle Parti previsti dal presente Accordo.

Art. 9.8 Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale 1. La Parte convenuta si conforma prontamente alla decisione del rapporto finale. Nell’impossibilità di farlo, le Parti in causa si adoperano per convenire un termine ragionevole a tale scopo. In assenza di tale accordo entro 45 giorni dalla pubblicazione del rapporto finale, ogni Parte in causa può chiedere al tribunale arbitrale originario di fissare un periodo di tempo ragionevole tenendo conto delle particolari circostanze

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del caso. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 60 giorni dal ricevimento della do- manda. 2. La Parte convenuta notifica all’altra Parte la misura adottata per conformarsi alla decisione del rapporto finale e fornisce una descrizione sufficientemente dettagliata di come tale misura garantisca un rispetto della decisione tale da consentire all’altra Parte di valutare la misura. 3. Un eventuale disaccordo circa l’esistenza di una misura in grado di attuare la de- cisione del rapporto finale o circa la compatibilità di tale misura con la decisione è risolto dallo stesso tribunale arbitrale, su richiesta di una delle Parti in causa, prima che possa essere chiesta una compensazione o applicata la sospensione di determinati vantaggi conformemente all’articolo 9.9 (Compensazione e sospensione dei van- taggi). Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 90 giorni dal ricevimento della do- manda.

Art. 9.9 Compensazione e sospensione dei vantaggi 1. Se la Parte convenuta non si conforma alla decisione del tribunale arbitrale di cui all’articolo 9.8 (Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale) o se la Parte attrice notifica che non intende conformarsi alla decisione del rapporto finale, la Parte convenuta, su richiesta della Parte attrice, avvia consultazioni finalizzate a stabilire una compensazione reciprocamente accettabile. Se non si raggiunge un’intesa entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, la Parte attrice è autorizzata a sospendere la concessione di determinati vantaggi garantiti dal presente Accordo, ma solo in modo equivalente a quelli interessati dalla misura giudicata incompatibile con il presente Accordo dal tribunale arbitrale. 2. Nel valutare i vantaggi da sospendere, la Parte attrice sospende dapprima quelli concernenti lo stesso settore o gli stessi settori interessati dalla misura giudicata in- compatibile con il presente Accordo dal tribunale arbitrale. Se la Parte attrice ritiene che non sia possibile o efficace sospendere determinati vantaggi nello stesso settore o negli stessi settori, può sospendere determinati vantaggi in altri settori. La Parte attrice prende in considerazione concessioni o altri obblighi la cui sospensione perturba il meno possibile il funzionamento del presente Accordo. 3. La Parte attrice notifica alla Parte convenuta i vantaggi che intende sospendere, i motivi e la data di inizio della sospensione, al più tardi 30 giorni prima della data in cui la sospensione inizia ad avere effetto. Entro 15 giorni dal ricevimento della noti- fica, la Parte convenuta può chiedere al tribunale arbitrale originario di giudicare se i vantaggi che la Parte attrice intende sospendere siano equivalenti a quelli interessati dalla misura ritenuta incompatibile con il presente Accordo e se la sospensione pro- posta sia conforme ai paragrafi 1 e 2. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 45 giorni dal ricevimento della domanda. Nessun vantaggio può essere sospeso prima che il tribunale arbitrale abbia emanato la sua decisione.

4. La compensazione e la sospensione dei vantaggi sono misure temporanee e sono

applicate dalla Parte attrice solo fino a quando la misura ritenuta incompatibile con il presente Accordo non sia revocata o emendata in modo da essere conforme al presente Accordo o fino a quando le Parti in causa non abbiano risolto la questione in altro modo.

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5. Su richiesta di una delle Parti in causa, il tribunale arbitrale originario decide in merito alla conformità con il rapporto finale delle misure esecutive adottate dopo la sospensione dei vantaggi e, alla luce di questa decisione, stabilisce se sia necessario porre fine alla sospensione dei vantaggi o modificarla. Il tribunale arbitrale si pronun- cia entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 9.10 Altre disposizioni 1. Nei limiti del possibile, il tribunale arbitrale di cui agli articoli 9.8 (Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale) e 9.9 (Compensazione e sospensione dei van- taggi) è composto dagli stessi arbitri che hanno pubblicato il rapporto finale. Se un membro del tribunale arbitrale originario non è disponibile, la nomina di un arbitro sostitutivo si svolge conformemente alla procedura di selezione applicata per l’arbitro originario. 2. Le considerazioni, le domande, gli avvisi o altri documenti scritti sono considerati ricevuti se sono stati recapitati al destinatario attraverso canali diplomatici, salvo al- trimenti convenuto dalle Parti in causa. Nel contempo una copia elettronica è tra- smessa ai rispettivi indirizzi di posta elettronica designati e notificati dalle Parti in causa. 3. Ogni periodo di tempo menzionato nel presente capitolo può essere modificato di comune accordo dalle Parti in causa o, su richiesta di una di esse, prorogato dal tribu- nale arbitrale. 4. Se un tribunale arbitrale ritiene di non potersi attenere a un determinato periodo di tempo previsto nel presente capitolo, è tenuto a informare per scritto le Parti in causa e a indicare il periodo supplementare che considera necessario. Il periodo di tempo supplementare non dovrebbe superare i 30 giorni. 5. Le spese del tribunale arbitrale sono sostenute in parti uguali dalle Parti in causa. Ciascuna di esse si assume le proprie spese legali e altre spese sostenute in relazione all’arbitrato.

Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 10.1 Emendamenti

1. Il presente Accordo può essere emendato tramite accordo tra le Parti.

2. Su raccomandazione del Comitato misto, gli emendamenti al presente Accordo

sono sottoposti alle Parti per ratifica, accettazione o approvazione, conformemente ai rispettivi requisiti legali. Il testo degli emendamenti e gli strumenti di ratifica, accet- tazione o approvazione sono depositati presso il Depositario. 3. Gli emendamenti del presente Accordo entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui almeno uno Stato dell’AELS e la Turchia hanno de- positato presso il Depositario i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, relativamente alla Turchia e allo Stato dell’AELS interessato. Per uno Stato dell’AELS che deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione dopo

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la data in cui almeno uno Stato dell’AELS e la Turchia hanno depositato presso il Depositario i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, l’emendamento entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo stru- mento. 4. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, il Comitato misto può decidere di emendare gli allegati e le appendici del presente Accordo e stabilire la data in cui tale decisione entra in vigore. Se un rappresentante di una Parte in seno al Comitato misto ha accettato una decisione soggetta all’adempimento dei suoi requisiti legali, la decisione entra in vi- gore nel giorno in cui l’ultima Parte notifica l’adempimento dei suoi requisiti legali, salvo che la decisione stessa preveda una data posteriore. Il Comitato misto può sta- bilire che la decisione entri in vigore per le Parti che hanno adempiuto i loro requisiti nazionali, a condizione che almeno uno Stato dell’AELS e la Turchia figurino tra que- ste Parti. Il testo della decisione è depositato presso il Depositario. 5. Conformemente al paragrafo 5 dell’articolo 8.1 (Comitato misto), gli emendamenti relativi a questioni concernenti solo uno o più Stati dell’AELS e la Turchia sono con- venuti unicamente tra le Parti interessate. 6. Se i suoi requisiti legali lo consentono, ogni Parte può applicare provvisoriamente gli emendamenti, in attesa che entrino in vigore per tale Parte. L’applicazione provvi- soria di emendamenti è notificata al Depositario.

Art. 10.2 Allegati e appendici Gli allegati e le appendici del presente Accordo ne costituiscono parte integrante.

Art. 10.3 Adesione 1. Ogni Stato che diviene membro dell’AELS può aderire al presente Accordo, previa approvazione del Comitato misto, secondo modalità e a condizioni da convenire tra le Parti. Lo strumento di adesione è depositato presso il Depositario. 2. Per lo Stato aderente, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione o all’approvazione delle modalità di adesione da parte delle Parti esistenti, se quest’ultima ha luogo successi- vamente.

Art. 10.4 Ritiro ed estinzione 1. Ogni Parte può ritirarsi dal presente Accordo mediante notifica scritta al Deposi- tario. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo la data in cui il Depositario riceve la notifica. 2. Se la Turchia si ritira dal presente Accordo, esso cessa di avere effetto a decorrere dalla data in cui il ritiro diviene effettivo. 3. Ogni Stato dell’AELS che si ritira dalla Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio50 cessa ipso facto di essere Parte del presente Accordo il giorno stesso in cui il ritiro diviene effettivo.

50 RS 0.632.31

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Art. 10.5 Entrata in vigore 1. Il presente Accordo è soggetto alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione se- condo i rispettivi requisiti legali delle Parti. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario. 2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui almeno uno Stato dell’AELS e la Turchia hanno depositato presso il De- positario i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. 3. Per uno Stato dell’AELS che deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione dopo la data in cui almeno uno Stato dell’AELS e la Turchia hanno depositato presso il Depositario i loro strumenti di ratifica, accettazione o approva- zione, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento. 4. Al momento dell’entrata in vigore tra uno Stato dell’AELS e la Turchia il presente Accordo sostituisce l’Accordo tra l’AELS e la Turchia firmato il 10 dicembre 199151, le sue parti integranti e le decisioni del Comitato misto concernenti tali Parti. 5. Fatte salve le sue disposizioni legali nazionali, ogni Parte può applicare provviso- riamente il presente Accordo. L’applicazione provvisoria del presente Accordo è no- tificata al Depositario.

Art. 10.6 Depositario Il Governo di Norvegia è il Depositario del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il pre- sente Accordo.

Fatto a Sauðárkrókur il 25 giugno 2018 in un esemplare originale in lingua inglese, depositato presso il Depositario, il quale provvede a trasmettere copie certificate a tutte le Parti.

(Seguono le firme)

51 RU 1993 155; 2004 5169; 2010 5439, 5441, 5443; 2011 2233, 2235, 4031, 4963; 2019 3679

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Preambolo

Capitolo 1 Disposizioni generali Art. 1.1 Obiettivi Art. 1.2 Campo d’applicazione geografico Art. 1.3 Relazioni economiche e commerciali disciplinate dal presente Accordo Art. 1.4 Rapporto con altri accordi internazionali Art. 1.5 Adempimento degli obblighi Art. 1.6 Trasparenza

Capitolo 2 Scambi di merci Art. 2.1 Campo d’applicazione Art. 2.2 Commercio di prodotti agricoli di base Art. 2.3 Regole d’origine e metodi di cooperazione amministrativa Art. 2.4 Dazi all’importazione Art. 2.5 Dazi all’esportazione Art. 2.6 Valutazione in dogana Art. 2.7 Restrizioni quantitative Art. 2.8 Spese e formalità Art. 2.9 Imposizione fiscale e regolamentazioni nazionali Art. 2.10 Pagamenti Art. 2.11 Misure sanitarie e fitosanitarie Art. 2.12 Regolamenti tecnici Art. 2.13 Agevolazione degli scambi Art. 2.14 Assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale Art. 2.15 Sottocomitato per le questioni doganali Art. 2.16 Imprese commerciali di Stato Art. 2.17 Sovvenzioni e misure compensative Art. 2.18 Antidumping Art. 2.19 Misure di salvaguardia globali Art. 2.20 Eccezioni generali Art. 2.21 Eccezioni in materia di sicurezza Art. 2.22 Bilancia dei pagamenti

Capitolo 3 Scambi di servizi Art. 3.1 Portata e campo d’applicazione Art. 3.2 Definizioni Art. 3.3 Trattamento della nazione più favorita Art. 3.4 Accesso al mercato Art. 3.5 Trattamento nazionale Art. 3.6 Impegni aggiuntivi Art. 3.7 Regolamentazione nazionale Art. 3.8 Riconoscimento

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Art. 3.9 Circolazione di persone fisiche Art. 3.10 Trasparenza Art. 3.11 Monopoli e prestatori esclusivi di servizi Art. 3.12 Pratiche commerciali Art. 3.13 Pagamenti e trasferimenti Art. 3.14 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti Art. 3.15 Sovvenzioni Art. 3.16 Eccezioni generali Art. 3.17 Eccezioni in materia di sicurezza Art. 3.18 Elenchi di impegni specifici Art. 3.19 Modifica degli elenchi Art. 3.20 Riesame Art. 3.21 Allegati

Capitolo 4 Protezione della proprietà intellettuale Art. 4 Protezione della proprietà intellettuale

Capitolo 5 Appalti pubblici Art. 5 Appalti pubblici

Capitolo 6 Concorrenza Art. 6.1 Regole di concorrenza tra imprese Art. 6.2 Cooperazione e consultazioni

Capitolo 7 Commercio e sviluppo sostenibile Art. 7.1 Contesto e obiettivi Art. 7.2 Campo d’applicazione Art. 7.3 Diritto di regolamentare e livelli di protezione Art. 7.4 Mantenimento dei livelli di protezione nell’applicazione e nell’attuazione di leggi, regolamentazioni o norme Art. 7.5 Norme e accordi internazionali sul lavoro Art. 7.6 Accordi multilaterali sull’ambiente e principi ambientali Art. 7.7 Promozione del commercio e degli investimenti a favore dello sviluppo sostenibile Art. 7.8 Cooperazione nell’ambito di consessi internazionali Art. 7.9 Attuazione e consultazioni Art. 7.10 Riesame

Capitolo 8 Disposizioni istituzionali Art. 8.1 Comitato misto Art. 8.2 Organi di contatto

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Capitolo 9 Composizione delle controversie Art. 9.1 Portata e campo d’applicazione Art. 9.2 Buoni uffici, conciliazione o mediazione Art. 9.3 Consultazioni Art. 9.4 Istituzione di un tribunale arbitrale Art. 9.5 Procedure del tribunale arbitrale Art. 9.6 Sospensione o conclusione delle procedure del tribunale arbitrale Art. 9.7 Rapporti del tribunale arbitrale Art. 9.8 Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale Art. 9.9 Compensazione e sospensione dei vantaggi Art. 9.10 Altre disposizioni

Capitolo 10 Disposizioni finali Art. 10.1 Emendamenti Art. 10.2 Allegati e appendici Art. 10.3 Adesione Art. 10.4 Ritiro ed estinzione Art. 10.5 Entrata in vigore Art. 10.6 Depositario

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Lista degli allegati52 Annex I Referred to in Article 2.3 – Rules of Origin and Methods of Administrative Cooperation Annex II Referred to in Article 2.1 – Product not covered by the Agreement Annex III Referred to in Article 2.1 – Processed Agricultural Products Annex IV Referred to in Article 2.1 – Fish, Fisheries Products and Other Marine Products Annex V Referred to in Article 2.12 – Mutual Recognition of Results of Conformity Assessment of Products Annex VI Referred to in Article 2.13 – Trade Facilitation Annex VII Referred to in Article 2.14 – Mutual Administrative Assistance in Customs Matters Annex VIII Referred to in Article 2.15 – Mandate of the Sub-Committee on Customs Matters Annex IX Referred to in Article 3.3 – List of MFN Exemptions Appendix 1 to Annex IX Iceland Appendix 2 to Annex IX Liechtenstein Appendix 3 to Annex IX Norway Appendix 4 to Annex IX Switzerland Appendix 5 to Annex IX Turkey Annex X Referred to in Article 3.21 – Recognition of Qualifications of Services Suppliers Annex XI Referred to in Article 3.21 – Movement of Natural Persons Annex XII Referred to in Article 3.18 – Schedules of Specific Commitments Appendix 1 to Annex XII Iceland Appendix 2 to Annex XII Liechtenstein Appendix 3 to Annex XII Norway Appendix 4 to Annex XII Switzerland Appendix 5 to Annex XII Turkey Annex XIII Referred to in Article 3.21 – Electronic Commerce Annex XIV Referred to in Article 3.21 – Telecommunications Services Annex XV Referred to in Article 3.21 – Co-Productions Annex XVI Referred to in Article 3.21 – Financial Services Annex XVII Referred to in Article 3.21 – Health Services Annex XVIII Referred to in Article 3.21 – Tourism and Travel Services Annex XIX Referred to in Article 3.21 – International Road Transport and Logistics Services Annex XX Referred to in Article 4 – Protection of Intellectual Property Annex XXI Referred to in Article 8.1 – Rules of Procedure of the EFTA-Turkey Joint Committee

52 Gli allegati dell’Accordo non sono pubblicati nella RU e sono disponibili solo in lingua inglese. Possono essere ottenuti presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, o consultati sul sito Internet del Segretariato dell’AELS: www.efta.int > Global Trade Relations > Free Trade Agreements > Turkey.

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Campo d’applicazione il 15 settembre 2021 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Islanda 30 settembre 2019 1° ottobre 2021 Liechtenstein 28 giugno 2021 1° ottobre 2021 Norvegia 27 settembre 2019 1° ottobre 2021 Svizzera 18 giugno 2021 1° ottobre 2021 Turchia 21 luglio 2021 1° ottobre 2021

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