AS 2021 563
AS 2021 563
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Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori)
Modifica del 17 settembre 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggia- tori del 23 giugno 20211 è modificata come segue.
Titolo Ordinanza sui provvedimenti per combattere lʼepidemia di COVID-19 nel settore del traffico internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori)
Art. 1 1 La presente ordinanza è finalizzata a impedire la diffusione transfrontaliera del co- ronavirus SARS-CoV-2.
2 Disciplina per le persone che entrano in Svizzera:
a. la registrazione dei dati di contatto e, se necessario, di dati sanitari; b. l’obbligo di test. 3 Disciplina inoltre la quarantena e l’esecuzione della quarantena per le persone che entrano in Svizzera da uno Stato o una regione con una variante preoccupante del virus.
1 RS 818.101.27
2021-2995 RU 2021 563
Ordinanza COVID-19 RU 2021 563
Art. 3 cpv. 1 e 2 lett. c e d 1 Sono soggette all’obbligo di registrare i loro dati di contatto secondo l’articolo 49 dell’ordinanza del 29 aprile 20152 sulle epidemie (dati di contatto) e, se necessario, dati sanitari tutte le persone che entrano in Svizzera.
2 Sono esentate da quest’obbligo le persone che:
c. entrano in Svizzera in qualità di frontalieri; d. entrano in Svizzera da regioni confinanti con la Svizzera con le quali esiste uno stretto scambio economico, sociale e culturale.
Art. 4 cpv. 2 2 Le persone che entrano in Svizzera senza utilizzare un’impresa che trasporta persone secondo l’articolo 5 e che registrano i loro dati di contatto mediante schede di contatto devono conservare queste ultime per 14 giorni.
Titolo prima dell’art. 7 Sezione 4: Obbligo del test prima della partenza
Art. 7 1 Le imprese di trasporto aereo e le imprese di autobus che offrono viaggi a lunga percorrenza devono informare i passeggeri che, prima della partenza, devono sotto- porsi a un test per il SARS-CoV-2 e che sono ammessi sul velivolo o sull’autobus soltanto se possono presentare un risultato negativo del test. 2 Prima della partenza, devono verificare l’esistenza di un risultato negativo del test. I requisiti relativi ai test e gli attestati dei test sono disciplinati nell’allegato 2a. 3 Le imprese di trasporto aereo e le imprese di autobus per viaggi a lunga percorrenza devono negare l’accesso al velivolo o all’autobus ai passeggeri che non possono pre- sentare un risultato negativo del test. 4 Possono trasportare i seguenti passeggeri in assenza di un risultato negativo del test:
a. le persone sotto i 16 anni; b. le persone che possono attestare mediante un certificato medico che, per mo- tivi medici, devono essere urgentemente trasportate in Svizzera; c. le persone in transito in un aeroporto svizzero che non escono dall’area di transito prima di proseguire il viaggio (passeggeri in transito); d. le persone che possono provare che sono state vaccinate contro il SARS-CoV- 2; le persone considerate vaccinate, la durata di validità della vaccinazione e i tipi di attestazione ammessi sono disciplinati nell’allegato 2;
2 RS 818.101.1
Ordinanza COVID-19 RU 2021 563
e. le persone che possono provare che sono state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite; la durata della deroga all’obbligo di test e i tipi di attestazione ammessi sono disciplinati nell’allegato 2; f. le persone che possono attestare mediante un certificato medico che, per mo- tivi medici, non posso sottoporsi al test per il SARS-CoV-2. 5 Le deroghe all’obbligo di test prima della partenza di cui al capoverso 4 lettere d ed e non si applicano in caso di entrata in Svizzera da Stati o regioni di cui all’allegato 1 numero 1.
Art. 8 Obbligo di test 1 Le persone che entrano in Svizzera devono poter presentare un risultato negativo del test. I requisiti relativi ai test e gli attestati dei test sono disciplinati nell’allegato 2a. 2 Le persone che all’entrata in Svizzera non possono presentare un test con risultato negativo devono, immediatamente dopo l’entrata in Svizzera, sottoporsi: a. a un’analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2; oppure b. a un test rapido per il SARS-CoV-2 per uso professionale secondo l’arti- colo 24a capoverso 1 dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20203. 3 Le persone con obbligo di test all’entrata in Svizzera di cui ai capoversi 1 e 2 devono sottoporsi nuovamente a un test secondo il capoverso 2 tra il quarto e il settimo giorno dopo l’entrata in Svizzera e presentare al Cantone un certificato di test COVID-19 secondo l’ordinanza sui certificati COVID-19 del 4 giugno 20214.
Art. 9 Obbligo di quarantena 1 Le persone che entrano in Svizzera da uno Stato o una regione di cui all’allegato 1 devono recarsi direttamente presso il proprio domicilio o un altro alloggio adeguato immediatamente dopo l’entrata e soggiornarvi ininterrottamente per dieci giorni a de- correre dalla loro entrata (quarantena per le persone in entrata). 2 Se la persona è entrata in Svizzera passando da uno Stato o una regione senza va- rianti preoccupanti del virus, l’autorità cantonale competente può considerare la du- rata del soggiorno in questo Stato o in questa regione nel calcolo della durata della quarantena per le persone in entrata. 3 Le persone sottoposte alla quarantena per le persone in entrata possono concluderla anticipatamente se si sottopongono a un’analisi di biologia molecolare o a un test ra- pido per il SARS-CoV-2 per uso professionale secondo l’articolo 24a capoverso 1 dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20205 e se il risultato del test è negativo. Il test può essere effettuato non prima del settimo giorno di quarantena. In casi moti- vati l’autorità cantonale competente può escludere la conclusione anticipata della qua- rantena per le persone in entrata.
3 RS 818.101.24 4 RS 818.102.2 5 RS 818.101.24
Ordinanza COVID-19 RU 2021 563
4 Le persone che concludono anticipatamente la quarantena per le persone in entrata devono portare una mascherina facciale fino alla scadenza della quarantena prevista e tenersi a una distanza di almeno 1,5 metri da altre persone al di fuori del proprio do- micilio o del proprio alloggio sino al giorno in cui sarebbe dovuta durare la quaran- tena.
Art. 9a Deroghe all’obbligo di test e allʼobbligo di quarantena 1 Sono esentate dall’obbligo di test di cui allʼarticolo 8 e dallʼobbligo di quarantena di cui allʼarticolo 9 le persone che: a. svolgono un’attività assolutamente necessaria in Svizzera per mantenere:
1. il funzionamento del settore sanitario,
2. la sicurezza e l’ordine pubblici,
3. il funzionamento dei beneficiari istituzionali ai sensi dell’articolo 2 ca-
poverso 1 della legge del 22 giugno 20076 sullo Stato ospite,
4. le relazioni diplomatiche e consolari della Svizzera;
b. effettuano il trasporto transfrontaliero di persone o merci nell’ambito della loro attività professionale; c. hanno soggiornato in uno Stato o in una regione di cui all’allegato 1 per meno di 24 ore come passeggeri in transito; d. transitano attraverso la Svizzera senza alcuna sosta intermedia; e. non provengono da Stati o regioni di cui all’allegato 1 numero 1 e possono attestare che sono state vaccinate contro il SARS-CoV-2; le persone conside- rate vaccinate, la durata di validità della vaccinazione e i tipi di attestazione ammessi sono disciplinati nell’allegato 2; f. non provengono da Stati o regioni di cui all’allegato 1 numero 1 e possono attestare che sono state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate gua- rite; la durata della deroga e i tipi di attestazione ammessi sono disciplinati nell’allegato 2; g. entrano in Svizzera per motivi medici importanti e improrogabili; h. entrano in Svizzera in qualità di frontalieri.
2 Sono inoltre esentate dall’obbligo di test di cui all’articolo 8:
a. le persone sotto i 16 anni; b. le persone che possono attestare mediante un certificato medico che, per mo- tivi medici, non possono sottoporsi al test per il SARS-CoV-2.; c. le persone che entrano in Svizzera da regioni confinanti con la Svizzera con le quali esiste uno stretto scambio economico, sociale e culturale, sempre che lo Stato o la regione in questione non siano menzionati nell’allegato 1 nu- mero 1.
6 RS 192.12
Ordinanza COVID-19 RU 2021 563
3 Il capoverso 1 non si applica alle persone che presentano sintomi di COVID-19, a meno che non possano attestare mediante un certificato medico che i sintomi sono riconducibili ad altra causa. 4 In casi motivati l’autorità cantonale competente può autorizzare altre deroghe all’ob- bligo di test e di quarantena oppure concedere agevolazioni.
Art. 10 Obblighi di notifica 1 Le persone che devono sottoporsi al test secondo l’articolo 8 capoverso 3 devono presentare entro due giorni all’autorità cantonale competente il certificato di test COVID-19 secondo l’ordinanza sui certificati COVID-19 del 4 giugno 20217 e: a. comunicarle il numero del modulo di entrata di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera a; oppure b. inviarle una copia dei dati di contatto di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera b. 2 Chi si deve sottoporre alla quarantena secondo l’articolo 9 per le persone in entrata deve notificare lʼentrata entro due giorni all’autorità cantonale competente e seguirne le istruzioni.
Titolo prima dell’art. 11 Sezione 6: Controlli e notifiche
Art. 11, rubrica, cpv. 1 parte introduttiva, e lett. a Autorità di controllo alla frontiera 1 Le autorità di controllo alla frontiera possono controllare in funzione del rischio le persone che entrano in Svizzera. A tale scopo verificano: a. l’esistenza di un risultato negativo del test secondo l’articolo 8 capoverso 1;
Art. 11a Cantoni I Cantoni possono verificare l’esistenza di un risultato del test secondo l’articolo 8 capoverso 3.
Art. 12 cpv. 3
3 Aggiorna l’allegato 2a in base alle conoscenze scientifiche attuali.
7 RS 818.102.2
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II
1 L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.
2 Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 2a secondo la versione qui annessa.
III Le modifiche degli altri atti normativi sono disciplinate nellʼallegato.
IV 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 20 settembre 2021 alle ore 0.008. 2 L’articolo 64a capoverso 1, frase introduttiva e lettera c dell’ordinanza del 29 aprile 20159 sulle epidemie (cifra III/2) entra retroattivamente in vigore il 1° settembre 2021. 3 La modifica dell’ordinanza sulle epidemie (cifra III/2) ha effetto sino al 31 dicembre 2021.
17 settembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
8 Pubblicazione urgente del 17 sett. 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512). 9 RS 818.101.1
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Allegato 1
Elenco degli Stati e delle regioni con una variante preoccupante del virus
Rimando tra parentesi nonché 12 cpv. 1)
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Allegato 2
Persone vaccinate e guarite
Rimando tra parentesi (art. 7 cpv. 4 lett. d ed e, 9a cpv. 1 lett. e ed f nonché 12 cpv. 2)
N. 1.1 lett. d e n. 2.1 1.1 Sono considerate vaccinate le persone che sono state vaccinate con un vaccino che: d. presenta comprovatamente la stessa composizione di un vaccino autoriz- zato secondo le lettere a, b o c, ma è immesso in commercio da un licenziatario con un altro nome, a condizione che la vaccinazione sia av- venuta in modo completo conformemente ai requisiti o alle raccomanda- zioni dello Stato in cui è stata effettuata. 2.1 La durata della validità di una guarigione inizia l’undicesimo giorno dopo la conferma del contagio e dura di sei mesi a partire dalla conferma del contagio.
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Allegato 2a (art. 7 cpv. 2, 8 cpv. 1 e 12 cpv. 3)
Requisiti relativi ai test e attestati dei test
1. Il risultato del test deve basarsi su una procedura che corrisponde allo stato della scienza e della tecnica. Vige il principio che il prelievo dei campioni per: a. un’analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 possa essere effet- tuato non più di 72 ore prima; b. un test rapido per il SARS-CoV-2 per uso professionale possa essere ef- fettuato non più di 48 ore prima. 2. Sul documento con il risultato del test devono essere riportati i dati seguenti: a. il cognome, il nome e la data di nascita della persona testata; b. la data e l’ora del prelievo dei campioni; c. il tipo di test eseguito di cui al numero 1 lettera a o b; d. il risultato del test.
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Allegato (cifra III)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 16 gennaio 201910 concernente le multe disciplinari
Allegato 2 cifra XVII XVII. Legge del 28 settembre 201211 sulle epidemie (LEp) in combinato disposto con l’ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 202112
17001. Mancata attestazione di un’analisi di biologia molecolare per il SARS-
CoV-2 o di un test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale con ri- sultato negativo all’entrata in Svizzera (art. 83 cpv. 1 lett. k LEp in combinato disposto con l’art. 8 cpv. 1 dell’ordinanza COVID-19 traf- fico internazionale viaggiatori) 200 17002. Dati di contatto errati o mancanti all’entrata in Svizzera (art. 83 cpv. 1 lett. k LEp e art. 3 cpv. 1 dell’ordinanza COVID-19 traffico interna- zionale viaggiatori) 100
17003. Test non effettuato tra il quarto e il settimo giorno dopo lʼentrata in
Svizzera (art. 83 cpv. 1 lett. k LEp e art. 8 cpv. 3 dell’ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori) 200
17004. Mancata notifica del risultato di un test effettuato tra il quarto e il
settimo giorno dopo l’entrata in Svizzera (art. 83 cpv. 1 lett. k LEp e art. 10 cpv. 1 dell’ordinanza COVID-19 traffico internazionale viag- giatori) 100
2. Ordinanza del 29 aprile 201513 sulle epidemie
Art. 64a cpv. 1, frase introduttiva e lett. c, nonché cpv. 1bis 1 La Confederazione assume i costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate dai farmacisti sulle seguenti persone:
10 RS 314.11 11 RS 818.101 12 RS 818.101.27 13 RS 818.101.1
Ordinanza COVID-19 RU 2021 563
c. persone non assicurate secondo l’articolo 3 LAMal né assicurate contro le malattie secondo la LAM, che però appartengono a una delle seguenti catego- rie:
1. persone che hanno domicilio o dimora abituale in Svizzera,
2. persone che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera come frontalieri,
3. Svizzeri all’estero e loro familiari stretti senza cittadinanza svizzera che
vivono nella stessa economia domestica. 1bis Assume inoltre i costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 che sono state effettuate su persone che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera come frontalieri tra il 1° luglio 2021 e il 31 agosto 2021.
1bis Assume inoltre i costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 che sono state effettuate su persone di cui al capoverso 1 lettera b tra il 1° luglio 2021 e il 31 agosto 2021.
3. Ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 202014
I
Allegato 1a n. 1 lett. d
1. Sono considerate vaccinate le persone che sono state vaccinate con un vaccino
che: d. presenta comprovatamente la stessa composizione di un vaccino autoriz- zato secondo le lettere a, b o c, ma è immesso in commercio da un licenziatario con un altro nome, a condizione che la vaccinazione sia av- venuta in modo completo conformemente ai requisiti o alle raccomanda- zioni dello Stato in cui è stata effettuata.
Allegato 6 n. 1.1.1 lett. d e 1.4.1 lett. d 1.1.1 La Confederazione assume le spese per le analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 soltanto nei seguenti casi: d. Abrogata
1.4.1 La Confederazione assume le spese delle analisi immunologiche degli anti-
geni SARS-CoV-2 e dei test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale sol- tanto nei seguenti casi: d. Abrogata
14 RS 818.101.24
Ordinanza COVID-19 RU 2021 563
II
1 La modifica del 13 gennaio 202115 dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020
è modificata come segue:
Cifra IV cpv. 2 2 Ha effetto sino al 31 ottobre 2021; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.
2 L’articolo 27a e l’allegato 7 si applicano con le modifiche adottate a partire dal 13 gennaio 202116.
4. Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 202117
Allegato 2 n. 1.1 lett. d
1.1 Sono considerate persone vaccinate ai sensi della presente ordinanza le per-
sone che sono state vaccinate con un vaccino: d. che presenta comprovatamente la stessa composizione di un vaccino au- torizzato secondo le lettere a, b o c, ma è immesso in commercio da un licenziatario con un altro nome, a condizione che la vaccinazione sia av- venuta in modo completo conformemente ai requisiti o alle raccomanda- zioni dello Stato in cui è stata effettuata.
15 RU 2021 5, 109, 167, 218, 296, 378, 507 16 RU 2021 115, 167, 194, 274, 296, 378 17 RS 818.101.26