Lexipedia

AS 2021 575

Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare Cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Correzione

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Correzione

Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare Cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

del 25 settembre 2013 (RU 2014 3583; RS 0.672.924.91)

Art. 10 par. 2 lett. a

Invece di: a) il 5 per cento dell’importo lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;

Dovrebbe essere: a) il 5 per cento dell’importo lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi;

17 settembre 2021 Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali

2021-3138 RU 2021 575

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. RU 2021 575 Conv. con la Cina. Correzione

Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare Cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Correzione | Lexipedia | Lexipedia