AS 2021 591
Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nel settore del traffico internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori)
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nel settore del traffico internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori)
Modifica del 1° ottobre 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 20211 è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 4 4 Le regioni confinanti con la Svizzera con le quali esiste uno stretto scambio econo- mico, sociale e culturale possono essere escluse dagli elenchi di cui ai capoversi 2 e 3 anche se soddisfanno una delle condizioni di cui al capoverso 1. Le regioni conside- rate confinanti sono elencate nell’allegato 1a.
Art. 3 cpv. 2 lett. d
2 Sono esentate da quest’obbligo le persone che:
d. entrano in Svizzera da regioni di cui all’allegato 1a.
Art. 7 cpv. 4 lett. c e cbis 4 Possono trasportare i seguenti passeggeri in assenza di un risultato negativo del test:
c. le persone in transito in un aeroporto svizzero che non escono dall’aeroporto prima di proseguire il viaggio; cbis. le persone che transitano attraverso la Svizzera con una compagnia di autobus e non scendono dall’autobus;
1 RS 818.101.27
2021-3201 RU 2021 591
Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori RU 2021 591
Art. 8 cpv. 3 3 Le persone con obbligo di test all’entrata in Svizzera secondo i capoversi 1 e 2 de- vono sottoporsi nuovamente a un test secondo il capoverso 2 tra il quarto e il settimo giorno dopo l’entrata in Svizzera. Chi risulta negativo al test deve presentare al Can- tone un certificato di test COVID-19 secondo l’ordinanza sui certificati COVID-19 del 4 giugno 20212. Chi risulta positivo al test deve dichiarare al Cantone il risultato del test.
Art. 9a cpv. 1 lett. a, 2 lett. c, d ed e, nonché 2bis 1 Sono esentate dall’obbligo di test di cui allʼarticolo 8 e dallʼobbligo di quarantena di cui allʼarticolo 9 le persone che: a. Abrogata
2 Sono inoltre esentate dall’obbligo di test di cui all’articolo 8:
c. le persone che entrano in Svizzera da regioni di cui all’allegato 1a, sempreché il corrispondente Stato o la corrispondente regione non figuri nell’allegato 1 numero 1; d. le persone che svolgono un’attività assolutamente necessaria in Svizzera per mantenere il funzionamento dei beneficiari istituzionali ai sensi dell’articolo
2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20073 sullo Stato ospite e che possono
attestarlo con un certificato del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE); e. le persone che svolgono un’attività assolutamente necessaria in Svizzera per mantenere le relazioni diplomatiche e consolari della Svizzera e che possono attestarlo con un certificato del DFAE. 2bis Sono esentate dallʼobbligo di quarantena di cui allʼarticolo 9 le persone che svol- gono un’attività assolutamente necessaria in Svizzera per mantenere: a. il funzionamento del settore sanitario; b. la sicurezza e l’ordine pubblici; c. il funzionamento dei beneficiari istituzionali ai sensi dell’articolo 2 capoverso
1 della legge sullo Stato ospite;
d. le relazioni diplomatiche e consolari della Svizzera.
Art. 10 cpv. 1, frase introduttiva 1 Le persone che devono sottoporsi al test secondo l’articolo 8 capoverso 3 devono presentare entro due giorni all’autorità cantonale competente il certificato di test COVID-19 secondo l’ordinanza sui certificati COVID-19 del 4 giugno 20214 o il risultato positivo del test e:
2 RS 818.102.2 3 RS 192.12 4 RS 818.102.2
Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori RU 2021 591
II Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 1a secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 4 ottobre 2021 alle ore 00.005.
1° ottobre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
5 Pubblicazione urgente del 1° ottobre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori RU 2021 591
Allegato 1a
Regioni confinanti con la Svizzera
Regioni in Germania: – Stato federato del Baden-Württemberg – Stato federato della Baviera Regioni in Francia: – Regione Grande Est – Regione Borgogna / Franca Contea – Regione Alvernia / Rodano-Alpi Regioni in Italia: – Regione Piemonte – Regione Valle d’Aosta – Regione Lombardia – Regione Trentino / Alto Adige Regioni in Austria: – Stato federato del Tirolo – Stato federato del Vorarlberg Regioni in Liechtenstein: – tutto il Principato