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AS 2021 620

Ordinanza sulle poste

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sulle poste (OPO)

Modifica del 13 ottobre 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 agosto 20121 sulle poste è modificata come segue:

Art. 31a cpv. 2 lett. a

2 Non è tenuta a effettuare la distribuzione entro il termine stabilito, se:

a. i giornali le vengono recapitati più tardi di quanto concordato con l’editore; o

Art. 37 cpv. 3 e 4 3 I beneficiari della riduzione devono presentare periodicamente all’UFCOM un’au- todichiarazione. Se, nonostante sollecito, l’autodichiarazione non è presentata o è in- completa, la riduzione può essere sospesa.

4 L’UFCOM può controllare a campione in qualsiasi momento se i beneficiari hanno

diritto alla riduzione.

Art. 60 cpv. 2

2 Entro il 31 marzo di ogni anno la Posta presenta alla PostCom un rapporto sul

rispetto dei requisiti per la distribuzione dei quotidiani in abbonamento conforme- mente all’articolo 31a. La PostCom definisce nel quadro dell’approvazione del me- todo di misurazione di cui all’articolo 31a capoverso 5 le informazioni che devono figurare nel rapporto. La Posta è tenuta a presentare il rapporto per la prima volta per l’esercizio 2022.

1 RS 783.01

2021-3356 RU 2021 620

Poste. O RU 2021 620

Art. 83b Disposizione transitoria della modifica del 13 ottobre 2021 Per il 2020 i beneficiari della riduzione non devono presentare l’autodichiarazione di cui all’articolo 37 capoverso 3.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2021.

13 ottobre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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